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Sentenza — n. 39444/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for lack of reasoned assessment of social services report and recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The applicant challenged the Rome Surveillance Court's refusal of probation and home detention, arguing the decision relied on mere intuitions rather than evidence. The court found the lower court's reasoning insufficient as it ignored positive factors like the social services report and the applicant's disability status. Consequently, the Cassation annulled the order and remanded the case for a new, properly reasoned evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 47, 47-ter ord. pen.; The refusal of alternative execution measures requires a reasoned prognostic assessment where generic references to past crimes or drug use cannot override positive evidence of rehabilitation and social integration.

Parole chiave

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alternative execution measures probation service home detention reasoned motivation resocialization prognosis recidivism risk social services report dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 ord. pen.
Art. 47-ter ord. pen.
Art. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv.
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023
Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013
Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv.
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza emessa il 18/06/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 18 giugno 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare proposta da XXXXXXXXXXXXX.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente e manifestamente illogica in quanto fondata su mere intuizioni. Nello specifico il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sul pericolo di recidiva, desunto dalla gravità dei reati commessi e sui precedenti penali antecedenti agli stessi, nonché sull’assenza di mezzi leciti di sostentamento, conciò omettendo di considerare:

a) che i reati oggetto dell’esecuzione sono stati commessi nel 2012 e nel 2017 e che dopo tale data il condannato non ha commesso altri reati;

b) la relazione positiva dei servizi sociali, che ha dato atto che il condannato è inserito in un solido nucleo familiare e che presta, ove possibile, attività lavorativa nella ditta edile del cognato;

c) che l’istante è invalido al 74%, e non al 60% come erroneamente indicato, per cui percepisce una pensione di invalidità. La motivazione in ordine alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare, poi, sarebbe del tutto inesistente.

3. In data 12 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. con riferimento alla valutazione effettuata dal Tribunale che — pure a fronte del lungo periodo di tempo trascorso senza commettere reati, degli elementi positivi contenuti nella relazione dei servizi sociali, nella quale si evidenzia il valido percorso di resipiscenza e l’inserimento nel nucleo familiare, nonché lo stato di invalidità per cui il condannato percepisce anche una pensione — ha respinto l’istanza sulla base di congetture e intuizioni e ha del tutto omesso di giustificare il rigetto della richiesta subordinata di applicare la detenzione domiciliare.

Le doglianze sono fondate nei termini che seguono. 2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa. Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).

Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale ma, al contrario, il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo.

Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta, in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01).

In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).

Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01;

Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01). Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01;

Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402). 2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è apparente. Il mero riferimento in termini generici e astratti ai precedenti, peraltro risalenti agli anni dal 1997 al 2010, al fatto che il condannato ha beneficiato dell’affidamento in prova al servizio sociale nel 2005 e al dichiarato uso di cannabinoidi, infatti, non rende conto della corretta applicazione nella valutazione effettuata dei criteri in precedenza esposti. Ciò, soprattutto, tenuto conto che la motivazione del provvedimento impugnato, che ne dà atto, risulta del tutto carente in relazione al contenuto positivo della relazione dell’Uepe che, pure non essendo vincolante quanto alle considerazioni ivi espresse (nel caso in esame il percorso di resipiscenza avviato, l’inserimento in un solido nucleo familiare, lo stato di invalidità e la pensione percepita, nonché la disponibilità comunque data a svolgere prestazioni lavorative), deve comunque essere apprezzato e fatto oggetto di valutazione, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura richiesta e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr.

Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Inoltre,la motivazione in ordine al diniego della detenzione domiciliare è totalmente inesistente. 2.3. I vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Roma, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.