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Sentenza — n. 39379/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court resolves jurisdictional conflict by assigning supervision authority to the magistrate in the prisoner's residence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39379/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court resolved a negative jurisdictional conflict between the Naples and Catanzaro supervision magistrates regarding Michele Zito's home detention. While both magistrates initially declined jurisdiction due to prior orders or procedural shifts, the Court determined that supervision authority belongs to the magistrate overseeing the location of residence and execution. Consequently, the Court affirmed the competence of the Reggio Calabria magistrate to handle the case.

Regesto Legislator

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Art. 677 cod. proc. pen.; Art. 97, comma 7; Art. 100, comma 5 del reg. di attuazione Ord. pen.: When an interested party is not detained or interned, supervision jurisdiction belongs to the magistrate with authority over the place of residence or domicile, regardless of which magistrate issued the initial order for alternative measures.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction supervision magistrate home detention place of residence territorial competence alternative measures execution of sentence tolleranza del soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 1, lett. b) e 30 cod. proc. pen.
Art. 47- ter, comma 1-ter, l. n. 354 del 26 luglio 1975
Art. 677 cod. proc. pen.
La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 cod. proc. pen. e, nel caso di specie, dev'essere applicata la regola generale posta in materia di competenza per le attività da svolgere dinanzi al magistrato di sorveglianza, contenuta nell’art.
Art. 97, comma 7, del reg. di attuazione Ord. pen.
Art. 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen.
Art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689
E, del resto, questa Corte ha in tal senso statuito con riferimento alla competenza riguardo alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, affermando che «il magistrato di sorveglianza territorialmente competente di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art.
art. 677 cod. proc. pen
La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, Fresi
Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, Fresi, Rv.
Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, Iannuzzi
Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024
62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Rv.
Sez. 1, n. 30262 del 28/5/2025, conflitto in proc. Salem
Sez. 1, n. 5610 del 26/1/2022
Sez. 1, n. 33379 del 23/6/2015
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Testo completo

la seguente Sul conflitto di competenza sollevato da: Magistrato di sorveglianza di Napoli nei confronti del Magistrato di Sorveglianza Catanzaro con ordinanza del 27/05/2025; Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri,che ha chiesto attribuirsi la competenza al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in data 27 maggio 2025, depositata il 19 giugno 2025, il Magistrato di sorveglianza di Napoli, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sull’autorizzazione richiesta nell’interesse di Michele Zito, in regime di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare in Gioia Tauro, di partecipare ai colloqui periodici organizzati dal Serd di Polistena, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro il quale, in precedenza, si era ritenuto incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.

2. Il magistrato di sorveglianza di Napoli ha declinato la propria competenza sulla scorta delle seguenti considerazioni: – Michele Zito era stato ammesso, il 2 dicembre 2024, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, aldifferimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47- ter, comma 1-ter, l. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) per la durata di un anno, inizialmente da svolgersi presso una comunità terapeutica in Lamezia Terme. In quel provvedimento si è determinata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, avente giurisdizione sul luogo di esecuzione della misura;

– il condannato era stato, poi, autorizzato dall’Ufficio di sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento in data 24 aprile 2025, allo svolgimento del programma terapeutico ambulatoriale, da svolgersi sul territorio di residenza (Gioia Tauro) così come elaborato dal Serd di Polistena; – investito della richiesta di partecipare ai colloqui periodici organizzati dal Serd di Polistena, ritenendosi incompetente, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva trasmesso gli atti all’Ufficio di sorveglianza di Napoli, così contraddicendo i precedenti provvedimenti e senza rendere comprensibili le ragioni della rivisitazione della competenza.

Ciò premesso, riteneva sussistente il conflitto negativo di competenza, della cui soluzione investiva questa Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due magistrati di sorveglianza – tra cui il conflitto è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, consolidata sul punto (cfr. Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, Fresi, Rv. 243955; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Iannuzzi, Rv. 230544) – di conoscere dello stesso procedimento consegue una situazione di stasi, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, luogo dove risiede il condannato e dove dev'essere eseguita la misura alternativa. La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 cod. proc. pen. e, nel caso di specie, dev'essere applicata la regola generale posta in materia di competenza per le attività da svolgere dinanzi al magistrato di sorveglianza, contenuta nell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. che prevede che «quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio».

La competenza, quindi, a provvedere sull'istanza indicata in epigrafe non si radica in capo all'Ufficio di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ammissiva alla misura alternativa, perché il Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della misura stessa che, nel caso di specie, è il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria. E, del resto, questa Corte ha in tal senso statuito con riferimento alla competenza riguardo alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, affermando che «il magistrato di sorveglianza territorialmente competente di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Rv. 287149 - 01; si veda anche Sez. 1, n. 30262 del 28/05/2025, conflitto in proc.

Salem, n.m.).

3. Dev’essere, dunque, affermata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, rientrando nei poteri del Collegio l’individuazione e la determinazione della competenza di un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 – 01; Sez. 1, n. 33379 del 23/06/2015, Rv. 264619 – 01). Gli atti devono essere ad esso immediatamente trasmessi per l'ulteriore corso del procedimento. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato