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Sentenza — n. 39143/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to loss of interest after lower court grants defendant home detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant subsequently obtained home detention from the Court of Appeal. The appellant argued for a change from prison custody based on health grounds, but the lower court granted the requested measure. The court ruled that this procedural outcome created a lack of interest in continuing the appeal, rendering it inadmissible without imposing costs or fines.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: When an appellate court grants the relief sought by the appellant, the subsequent appeal loses its interest and must be declared inadmissible, without triggering liability for costs or pecuniary sanctions.

Parole chiave

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loss of interest appeal home detention granted cassation inadmissibility procedural outcome custody measure change misure sostitutive della carcerazione cure a domicilio custodia alternata

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di XXXXX, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Il successivo ottenimento degli arresti domiciliari ad opera dell’imputato determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves
208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv.
art. 310 cod. proc. pen
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di XXXXX, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Il successivo ottenimento degli arresti domiciliari ad opera dell’imputato determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves
208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il 04/12/1985 avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di XXXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di XXXXX, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza in data 7 febbraio 2025, con cui la Corte di appello della stessa sede aveva rigettato l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avanzata per ragioni di salute e volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. XXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo – mediante unico articolato motivo – violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di appello di Lecce ha concesso all’imputato gli arresti domiciliari. XXXXXXXXXX, con atto personalmente sottoscritto, ha quindi rinunciato al proposto ricorso, la cui trattazione è avvenuta conseguentemente in forma solo cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il successivo ottenimento degli arresti domiciliari ad opera dell’imputato determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l’ipotesi non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.