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Sentenza — n. 39141/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls surveillance court order denying probation due to unverified factual irreperibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Taranto surveillance court's order denying probation measures. The defendant argued the court erred by assuming factual irreperibility without verifying his elected domicile in Castellammare di Stabia. The court ruled that the lower tribunal incorrectly negated alternative measures based on an unverified presumption of non-cooperation rather than actual facts.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 164, 666 c.p.p.: A negative assessment of alternative measures cannot be based on an asserted factual irreperibility unless the court has actively verified the existence of the elected domicile and sought necessary information from competent authorities.

Parole chiave

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probation measures factual irreperibility elected domicile surveillance court alternative measures procedural nullity verification of facts procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato l’istanza avanzata da Salvatore DI SOMMA per ottenere la misura dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 164 c.p.p.
Art. 666, comma 3 c.p.p.
Art. 656, comma 5 c.p.p.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: DI SOMMA Salvatore nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/12/1958 avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Taranto Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca TAMPIERI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato l’istanza avanzata da Salvatore DI SOMMA per ottenere la misura dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, a causa della ritenuta irreperibilità di fatto del condannato che preclude l’accesso alla misura alternativa per mancanza di collaborazione da parte del condannato e per il difetto dei riferimenti necessari al percorso extra murario.

2. Ricorre Salvatore DI SOMMA,a mezzo del difensore avv. Massimo Amoriello, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione agli artt. 164 e 666, comma 3, cod. proc. pen., perché l’avviso di udienza è stato erroneamente notificato al difensore di fiducia quale domiciliatario e non all’interessato che aveva eletto domicilio; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della misura, perché il Tribunale, essendo indicato un domicilio, avrebbe dovuto acquisire le necessarie informazioni per valutare i presupposti della misura alternativa e non limitarsi a fondare il giudizio negativo sull’erroneo presupposto dell’assenza di un domicilio in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, come correttamente rileva il Procuratore generale.

2. È anzitutto necessario chiarire che il condannato, allontanatosi dalla residenza in Taranto da diversi anni tanto da essere cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, dopo la notificazione in data 27 maggio 2024 dell’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ha eletto, in data 15 giugno 2024, un domicilio in Castellammare di Stabia, luogo ove aveva poco prima ricevuto la anzidetta notificazione; la dichiarazione di domicilio, del resto, è posta in calce proprio all’istanza di misure alternative trasmessa al Tribunale di sorveglianza. 2.1.

Il Tribunale di sorveglianza, invece, si è limitato a constatare la cancellazione anagrafica da Taranto, predicando una condizione di “irreperibilità di fatto” che, tuttavia, non trova riscontro in atti, non essendosi cercato di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza al domicilio eletto né di assumere informazioni dalla polizia giudiziaria del luogo che, peraltro, lo aveva poco prima reperito tanto da notificargli l’ordine di carcerazione, né di acquisire le necessarie informazioni dagli organi dell’esecuzione penale esterna competenti per Castellammare di Stabia.

3. Orbene, in disparte la sussistenza di vizi processuali relativi alla fissazione dell’udienza camerale che ridondano in una nullità relativa a regime intermedio che la difesa non ha tempestivamente dedotto, ciò che rileva nel caso in esame è che dalla pretesa irreperibilità del condannato si è fatta discendere la negativa valutazione sulla misura alternativa. Si è illogicamente addebitata al condannato una presunta mancata collaborazione, giudicata ostativa al percorso di trattamento extra murario, senza che, tuttavia, sia stato verificato il presupposto di fatto sul quale si fonda tale giudizio: l’irreperibilità del condannato è, infatti, meramente asserita.

4. L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto perché provveda a nuovo giudizio nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna