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Sentenza — n. 39138/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of execution request based on ne bis in idem principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39138/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's decision declaring an execution request inadmissible under the principle of ne bis in idem. The appellant argued that the new request was merely a repetition of a previously rejected claim based on identical elements. The court ruled that the procedural preclusion applies only when the new request relies on the same elements as the prior one, allowing new incidents if fresh evidence is presented.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 649 cod. proc. pen.: The principle of ne bis in idem establishes procedural preclusion in execution proceedings, rendering inadmissible requests that are mere repetitions of previously rejected claims based on identical elements, unless new factual elements are introduced.

Parole chiave

Generato dall'IA
ne bis in idem execution proceedings procedural preclusion identical elements repetition of claim annulment without remittal procedural economy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 cod. proc. pen.
Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art.
Art. 649 cod. proc. pen.
pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art.
Art. 669 cod. proc. pen.
pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).
Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
È, quindi, indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod.
art. 28 cod. proc. pen
Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art.
art. 649 cod. proc. pen
pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art.
art. 669 cod. proc. pen
pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).
art. 666 cod. proc. pen
È, quindi, indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533
pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).

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Testo completo

entenze (il ricorso per cassazione proposto dal condannato è stato dichiarato inammissibile da Sez.7, n. 46905 del 14/11/2024). 3.2. Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). È, quindi, indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).

Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso a- tecnico, per rappresentare l’effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.

Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta. 3.3. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impug