Italian Court dismisses jurisdictional conflict when the raising judge issues a definitive preliminary ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdictional conflict between Novara and Modena judges non-existent. The Novara judge had already issued a definitive preliminary ruling on the merits, rendering the conflict moot. Consequently, the Court ordered the return of case files to the Novara judge's office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 cod. proc. pen.; Art. 32 cod. proc. pen.: A jurisdictional conflict ceases to exist if the judge raising it concurrently adopts the definitive ruling on the merits, thereby rendering the dispute over territorial competence illusory and contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 17/6/2025 da: G.i.p. del Tribunale di Novara nei confronti di: G.i.p. del Tribunale di Modena nel procedimento a carico di: BONANNO Marco, nato a Napoli il 31/10/1970 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi il non luogo a provvedere.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 17.6.2025, il G.i.p. del Tribunale di Novara ha trasmesso la denuncia di conflitto positivo di competenza territoriale presentata dai difensori dell’imputato Marco Bonanno, nella quale si rileva l'esistenza di una litispendenza per le imputazioni oggetto dei capi b) e c) del procedimento, che sono le stesse contenute nei capi 6a) e 8a) di un procedimento pendente dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Modena, riguardanti reati di indebita compensazione fiscale. Il G.i.p. rimettente ha osservato che i difensori ritengono la competenza territoriale del Tribunale di Novara e che, al momento della presentazione della denuncia, il Tribunale di Modena non si era ancora pronunciato sull’eccezione di incompetenza promossa in quella sede dagli stessi difensori di Bonanno.
Di conseguenza, non può ancora ritenersi ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. – ha rilevato il G.i.p. del Tribunale di Novara – che due giudici ordinari abbiano contemporaneamente preso cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Tuttavia, la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e l'immediata comunicazione al giudice in conflitto sono da considerarsi atti dovuti, giacché ogni decisione sul conflitto di competenza spetta in via esclusiva alla Corte di cassazione.
2. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il non luogo a provvedere, in quanto allo stato attuale non sussistono i presupposti del conflitto, non essendosi ancora pronunciato il Tribunale di Modena e avendo invece il giudice che ha sollevato il conflitto già assunto provvedimenti decisori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dagli atti trasmessi, risulta che il G.i.p. del Tribunale di Novara, nello stesso giorno in cui ha disposto la trasmissione della denuncia presentata ex art. 30 cod. proc. pen., ha emesso nei confronti di Marco Bonanno il decreto dispositivo del giudizio, anche per i reati di cui ai capi b) e c) dell’imputazione, per i quali i difensori dell’imputato avevano posto la questione della competenza territoriale. In questo modo, il giudice, non solo ha ritenuto la propria competenza a procedere, ma si è anche spogliato del procedimento, avendo assunto il provvedimento definitorio dell’udienza preliminare in corso, che comporta la trasmissione senza ritardo del fascicolo formato ex art. 431 cod. proc. pen. alla cancelleria del giudice del dibattimento.
Di conseguenza, questa Corte, richiesta di una sentenza ex art. 32 cod. proc. pen., si troverebbe a decidere su un conflitto di competenza non più attuale. Deve farsi applicazione, pertanto, del principio (che, sebbene affermato in un caso di conflitto negativo, è mutuabile anche per il caso di conflitto positivo) secondo cui non sussiste conflitto di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente (Sez. 1, n. 23854 del 15/1/2016, Confl. comp. in proc.
Tunnara, Rv. 266876 - 01). È contraddittorio, infatti, che il giudice sollevi il conflitto di competenza e contemporaneamente emetta il provvedimento che costituisce esercizio concreto della sua competenza, determinando peraltro un passaggio di fase che comporta la trasmissione del procedimento ad un giudice estraneo al conflitto denunciato, il quale, nella successione di atti attraverso cui il processo si realizza, in tanto è individuato dal g.i.p. come giudice del dibattimento in quanto si presupponga la competenza dell’ufficio giudiziario al quale entrambi appartengono.
Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarata l’insussistenza del conflitto e, per l’effetto, deve essere disposta la restituzione degli atti all’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Novara. P.Q.M Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti a