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Sentenza — n. 39128/2025 — snpen Generato dall'IA

Court annuls prison tribunal's dismissal of alternative measures due to prior escape conviction, ordering a full merits review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome prison tribunal's decision dismissing a request for alternative measures because the applicant had committed an escape offense three years prior. The defense argued that the tribunal failed to conduct a necessary individual assessment of the prisoner's personality and social danger despite the prior conviction. The court ruled that the escape conviction does not automatically bar alternative measures but instead imposes a duty on the judge to perform a thorough, case-by-case evaluation of the prisoner's reintegration potential.

Regesto Legislator

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Art. 58-quater ord. pen.; Art. 27 Cost.: A prior conviction for escape does not automatically preclude alternative measures; the sentencing judge must conduct a thorough individual assessment of the prisoner's personality and social danger to ensure compliance with the constitutional principle of reintegration.

Parole chiave

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alternative measures to detention escape offense consequences individualized sentencing assessment prison tribunal jurisdiction constitutional reintegration principle automatic exclusion of benefits penal procedure review procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 58-quater ord. pen.
pen., l’istanza di Leonardo Rafaelo Sarbu di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, in quanto risulta che il detenuto abbia commesso un reato di evasione il 18.5.2023 e che, quindi, non siano trascorsi i tre anni previsti dall’art. 58-quater ord.
Art. 27, comma 3, Cost.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.
Art. 620, lett. d) cod. proc. pen.
Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett.
art. 385 cod. pen
Il ricorso lamenta che il decreto impugnato abbia completamente omesso una sia pur minima valutazione della personalità del condannato e della sua pericolosità sociale alla luce della precedente condotta di cui all'art. 385 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014
Sez. 1, n. 22368 del 6/5/2009
Sez. 1, n. 22368 del 6/5/2009, P.g.
Sez. 1, n. 44669 del 10/11/2009
(Sez. 1, n. 44669 del 10/11/2009, P.g.
Corte cost. n. 189 del 2010
Corte cost. n. 436 del 1999
Corte cost. n. 79 del 2007
436 del 1999) e che determina l’incompatibilità costituzionale della radicale esclusione del ricorso a criteri di valutazione individualizzanti nella materia disciplinata dall’ordinamento penitenziario (Corte cost. n. 79 del 2007, n.
Corte cost. n. 257 del 2006
Corte cost. n. 255 del 2006
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: SARBU Leonardo Rafaelo, nato in Romania il 26/12/2002 avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Roma del 7/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto in data 7.5.2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ex artt. 666, comma 2, 678 cod. proc. pen., l’istanza di Leonardo Rafaelo Sarbu di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, in quanto risulta che il detenuto abbia commesso un reato di evasione il 18.5.2023 e che, quindi, non siano trascorsi i tre anni previsti dall’art. 58-quater ord. pen. 2.Avverso il predetto decreto, ha proposto ricorso il difensore di Leonardo Rafaelo Sarbu, articolando un unico motivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 58-quater ord. pen., nonché omessa motivazione per la mancata valutazione della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.

Il ricorso lamenta che il decreto impugnato abbia completamente omesso una sia pur minima valutazione della personalità del condannato e della sua pericolosità sociale alla luce della precedente condotta di cui all'art. 385 cod. pen. La costante giurisprudenza della Suprema Corte esclude che la mera presenza di una condanna per evasione nel triennio precedente possa giustificare una declaratoria di inammissibilità de plano della richiesta di misure alternative, dovendo il tribunale di sorveglianza procedere a un esame nel merito attraverso l'instaurazione del contraddittorio.

Diverse sentenze della Corte costituzionale hanno affermato il principio secondo cui l'apprezzamento circa la meritevolezza di un beneficio penitenziario deve essere compiuto dal magistrato caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi utili relativi al profilo rieducativo della pena e al recupero del condannato. E più recentemente anche la Corte di cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 58-quater L. n. 354 del 1975 non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice, in presenza di una condanna per evasione, a svolgere un'analisi particolarmente approfondita della personalità del condannato e della sua pericolosità sociale.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 16.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, evidenziando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 58-quater L. n. 354 del 1975, laddove preclude l'applicazione di misure alternative a chi, nel triennio precedente, abbia commesso una evasione, non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice di un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale; sicché, in assenza di ragioni di inammissibilità diverse dal ritenuto automatismo ostativo del reato di cui all’art. 385 cod. pen., la richiesta doveva essere esaminata dal Tribunale di sorveglianza con la valutazione della perdurante pericolosità sociale alla luce della condotta di evasione accertata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato sia nel ricorso che nella requisitoria del Sostituto Procuratore generale, l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere automaticamente preclusa per effetto della condanna stessa, dovendo il giudice procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, dep. 2015, Violi, Rv. 261705 – 01;

Sez. 1, n. 22368 del 6/5/2009, P.g. in proc. Leone, Rv. 244130 - 01), nonché dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto. (Sez. 1, n. 44669 del 10/11/2009, P.g. in proc. Resta, Rv. 245682 - 01). Si tratta di una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità, che ha ricevuto convalida dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 189 del 2010, ha affermato, a fronte di una questione di legittimità costituzionale della norma in questione per asserita violazione degli artt. 2, 3, 27, 29, 30 e 31 Cost., che è possibile attribuire ad essa, per il tramite di una interpretazione costituzionalmente orientata, un significato conforme ai predetti principi costituzionali.

In particolare, la lettura deve basarsi sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, comma terzo, Cost., in virtù della quale deve escludersi l’ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati. La possibilità di valutare caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen. permette, in base a un’interpretazione adeguatrice, di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena.

Tanto consente anche di dare attuazione, nella materia dei benefici penitenziari, a quel criterio, definito “costituzionalmente vincolante”, che esclude rigidi automatismi (Corte cost. n. 436 del 1999) e che determina l’incompatibilità costituzionale della radicale esclusione del ricorso a criteri di valutazione individualizzanti nella materia disciplinata dall’ordinamento penitenziario (Corte cost. n. 79 del 2007, n. 257 del 2006 e n. 255 del 2006). Di conseguenza, la decisione impugnata è stata assunta, con decreto presidenziale, in assenza di ragioni che giustificassero la declaratoria de plano della inammissibilità della richiesta.

All’esame della richiesta e a una sua valutazione nel merito avrebbe dovuto procedere, piuttosto, il Tribunale di sorveglianza, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. d,) cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'esame della richiesta presentata da Leonardo Rafaelo Sarbu. P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato e disp