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Sentenza — n. 39127/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annells surveillance court order for probation due to failure to evaluate new defense documents.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39127/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the surveillance court's order denying probation because the judge failed to evaluate new documents submitted by the defense. The defense argued that a withdrawn threat charge and a job offer should have been considered to assess social danger and reintegration prospects. The court held that while the judge has discretion, they must formally consider and justify the rejection of relevant evidence presented during the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; In the surveillance procedure, the court must formally consider and justify the rejection of relevant documents submitted by the defense, as their omission violates the principle of adversarial proceedings and the requirement for individualized assessment of social danger.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance procedure probation denial omission of evidence adversarial proceedings social danger assessment reintegration prospects annulment with remand idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva.
art. 666 cod. proc. pen
1 Il procedimento di sorveglianza si svolge a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., cui fa espresso rinvio l’art.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: PEZZELATO Luca, nato a Valdagno il 16/9/1990 avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 26/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 26.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha provveduto su una richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare ordinaria di Luca Pezzelato, il quale deve espiare una pena di sei mesi di arresto per aver guidato in stato di ebbrezza, cagionando in queste condizioni un sinistro stradale, e per aver rifiutato di sottoporsi ad alcoltest. L'ordinanza ha dato atto che il condannato annovera altri due precedenti penali per i reati di oltraggio, violenza a pubblico ufficiale e minaccia, commessi nel 2009 e nel 2010, e che risulta attualmente nei suoi confronti un'iscrizione nel registro generale delle notizie di reato per minaccia commessa il 27.8.2023.

Il provvedimento ha aggiunto, altresì, che secondo i carabinieri di Vicenza Pezzelato è persona pericolosa in ragione dei precedenti penali e che la moglie si è allontanata con i figli dal domicilio indicato nella domanda di ammissione alla misura alternativa; i carabinieri riferiscono inoltre che il titolare della ditta “Cattazzo Flavio autotrasporti” ha dichiarato di non essere disponibile ad assumere il condannato. Alla luce di questi elementi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'affidamento in prova non sia misura idonea a contenere la residua pericolosità sociale del condannato, desumibile dalla non lieve entità del reato per cui è stato condannato e dall'assenza dell'avvio di un serio processo di revisione critica, risultando dalle informazioni raccolte che egli non sia ancora oggi capace di procurarsi una stabile prospettiva occupazionale.

Di conseguenza, i giudici hanno stimato maggiormente adeguata la misura della detenzione domiciliare, improntata in una ottica rieducativa ad avviare un percorso di reinserimento sociale graduale e fermo restando che l'avvio di una stabile attività lavorativa potrà essere valutato in futuro per l'accesso a misure alternative di più ampio contenuto. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Luca Pezzelato, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva.

Il Tribunale, infatti, non ha tenuto in considerazione che il 4.2.2025 è stata depositata documentazione attestante l'intervenuta remissione di querela, con relativa accettazione, in ordine al reato di minaccia per cui pendeva un'iscrizione a carico di Pezzolato nel Registro generale delle notizie di reato; peraltro, la circostanza era stata anche ribadita all'udienza del 26/2/2025. Quanto, inoltre, alla notizia fornita dai carabinieri secondo cui il titolare della ditta Cattazzo non era disponibile ad assumere Pezzelato, il Tribunale non ha tenuto in considerazione che il 4.2.2025 è stata depositata anche documentazione attestante la nuova occupazione del condannato presso la diversa ditta “Settentrionale trasporti spa”, conseguente al fatto che il rapporto di lavoro con la precedente ditta era cessato da tempo.

Di conseguenza, non è stata considerata l'esistenza attuale di un contratto di lavoro. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso lamenta che la prognosi circa l’assenza di un processo di revisione critica, basata anche sulla mancanza di una stabile prospettiva di lavoro, è contraddittoria, atteso che l'applicazione della detenzione domiciliare comporterebbe la cessazione dell'invece esistente rapporto di lavoro.

3. Con una integrazione del ricorso in data 19.5.2025, il difensore di Pezzelato ha trasmesso la copia di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la “Settentrionale trasporti spa”, nel frattempo intervenuto il 18.4.2025.

4. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che la motivazione è viziata perché il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare elementi allegati documentalmente dal ricorrente nel corso dell’udienza, quali la intervenuta remissione di querela e la nuova documentazione lavorativa, che avrebbero potuto diversamente orientare la decisione in ordine alla ritenuta inidoneità della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di seguito esposti. 1 Il procedimento di sorveglianza si svolge a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., cui fa espresso rinvio l’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. Il comma 3 dell’art. 666 cod. proc. pen. prevede, tra l’altro, la possibilità di presentare memorie prima dell’udienza, evidentemente in una ottica più generale tesa a consentire alle parti di anticipare le rispettive posizioni in vista del contradditorio camerale. E il comma 5 della stessa disposizione di legge contempla la possibilità di un’attività probatoria nell’udienza camerale, anche per iniziativa officiosa del giudice, che procede attraverso l’acquisizione di documenti e informazioni, oltre che eventualmente con l’assunzione di prove nel contraddittorio.

Di conseguenza, nel procedimento di sorveglianza è sempre possibile, nel rispetto del contraddittorio, produrre documenti, che, ove ritenuti ammissibili dal giudice, sono utilizzabili per la decisione. Si tratta di una struttura procedimentale che risponde alle esigenze di finalismo rieducativo sottese al trattamento penitenziario e di conseguente valutazione individualizzata della persona nei cui confronti devono essere eseguite limitazioni della libertà a seguito di condanne irrevocabili.

2. Ciò premesso, da un esame degli atti, consentito in ragione della natura della doglianza articolata nel primo motivo di ricorso, risulta che effettivamente il difensore di Pezzelato avesse trasmesso il 4.2.2025 al Tribunale di sorveglianza di Venezia, con un messaggio di posta elettronica certificata, la documentazione indicata nel ricorso. Questo vuol dire che il Tribunale ha omesso di dare atto della presentazione di tali documenti, di valutarli nel merito e di dare conto dei motivi per cui si dovessero eventualmente ritenere non rilevanti.

Di contro, i giudici hanno rigettato l’istanza di affidamento in prova, facendo riferimento anche alla pendenza di una iscrizione per il reato di minaccia commesso nel 2023 e all’assenza di revisione critica che hanno collegato alla incapacità del condannato di procurarsi una stabile prospettiva occupazionale. Se è così, i documenti prospettavano, allora, circostanze di sicuro rilievo, suscettibili di orientare la valutazione del Tribunale di sorveglianza. Da un lato, infatti, deve tenersi conto che le precedenti condanne di Pezzelato risalgono al 2009 e al 2010, sicché la circostanza che sia intervenuta la remissione di querela per il fatto del 2023, soprattutto se correlata alla tipologia del reato in esecuzione e alla limitata entità della pena espianda, era pertinente rispetto all’apprezzamento della residua pericolosità sociale del condannato.

Dall’altro lato, il contratto di lavoro depositato, benché a tempo determinato, attestava nondimeno un elemento – quella della ricerca e della attuale disponibilità di un lavoro – che aveva un suo rilievo nella prognosi relativa al reinserimento sociale, avendo il Tribunale fondato la propria valutazione sfavorevole circa l’avvio “di un serio processo di revisione critica” anche sull’assenza di “una stabile prospettiva occupazionale”.

3. A quanto fin qui osservato, consegue, pertanto, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia, per un nuovo esame che tenga conto dell’avvenuta produzione di documenti da parte della difesa in data 4.2.2025. La fondatezza della censura relativa alla omessa acquisizione e valutazione di documenti lascia impregiudicata la valutazione del giudice del rinvio sull’aspetto più specificamente oggetto del secondo motivo di ricorso (che pone una questione consequenziale a quella dedotta con il primo motivo), con l’unico limite costituito dalla necessità di ricomprendere nel perimetro di tale valutazione la documentazione precedentemente deposit