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Sentenza — n. 39126/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses prosecutor's appeal against P.I. judge's refusal to validate police arrest for minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against the Preliminary Investigating Judge's order refusing to validate a police arrest. The prosecutor argued the judge violated procedural codes by failing to apply strict criteria for arrest severity and subject danger. The court held the lower judge correctly applied the law by assessing the minor nature of the offense and the low perceived danger of the suspect.

Regesto Legislator

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Art. 381, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 382 cod. proc. pen.: The court's ex ante evaluation of arrest necessity based on offense gravity and subject danger is not subject to cassation review if logically derived from known facts.

Parole chiave

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arrest validation procedural code minor offense subject danger public prosecutor appeal preliminary investigation cassation dismissal ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 381 cod. proc. pen.
Il giudice della convalida, dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ha fatto corretto riferimento ai criteri posti dall’art. 381 cod. proc. pen. e, nello specifico, al parametro previsto dall’art.
Art. 382 cod. proc. pen.
d.lgs. 159 del 2011
1.Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Fermo, con ordinanza del 14 luglio 2025, ha respinto la richiesta dal Pubblico Ministero di convalidare l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Romina Plaka in relazione al reato di cui 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011.
art. 381 cod. proc. pen
Il giudice della convalida, dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ha fatto corretto riferimento ai criteri posti dall’art. 381 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Pubblico ministero del Tribunale di Fermo nel procedimento a carico di Plaka Romina nata in Albania il 06/10/1990 avverso l'ordinanza del 14/07/2025 del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Fermo udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Mariella De Masellis per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Fermo, con ordinanza del 14 luglio 2025, ha respinto la richiesta dal Pubblico Ministero di convalidare l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Romina Plaka in relazione al reato di cui 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. in quanto il giudice, ritenendo che il fatto sia di minima offensività e che pertanto la polizia non avrebbe dovuto procedere all’arresto, avrebbe fatto errata applicazione delle norme di legge così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.

3. In data 21 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Nicola Lettieri chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso il pubblico ministero deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. La doglianza è infondata. Il giudice della convalida, dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ha fatto corretto riferimento ai criteri posti dall’art. 381 cod. proc. pen. e, nello specifico, al parametro previsto dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. per cui “si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o delle circostanze del fatto”.

Nel provvedimento impugnato, infatti, evidenziando gli elementi emersi e al momento conosciuti dagli operanti (che si trattava, cioè, di un allontanamento dal Comune di Fermo per andare alla sede della Croce Azzurra di Porto Sangiorgio, per un colloquio con il responsabile del centro alla ricerca di un lavoro) il giudice ha dato conto della valutazione effettuata e ha esposto le ragioni sulle quali si fonda la conclusione cui è pervenuto nel senso che il fatto, anche a prima lettura, non appariva grave e che l’autrice non poteva essere ritenuta pericolosa.

Tale valutazione dell’operato della polizia effettuata con giudizio ex ante appare logica e non è pertanto sindacabile in questa sede. P.Q.M Rigetta il ricorso. Co