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Sentenza — n. 39119/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fine for illegal stay due to lack of specific reasoning and generic arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims of omitted and illogical reasoning regarding his illegal residence. The appellant argued the lower court failed to properly apply exemption criteria and ignored specific requests, but the Court found these arguments generic and unsupported by the record. Consequently, the Court upheld the original fine, ruling that the lower judge's discretionary assessment of the offense's severity was not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 125, 546 c.p.p.; Art. 34 d.lgs. 274/2000: Appeals based on generic complaints of omitted or illogical reasoning are inadmissible when the lower court's decision is supported by sufficient and non-manifestly illogical facts found in the case file.

Parole chiave

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illegal residence fine omitted reasoning appeal generic appeal grounds discretionary judicial assessment inadmissible appeal foreigner stay violation procedural penalty soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett.
Art. 125 e 546 cod. proc. pen.
Art. 34 d. lgs. 274 del 2000
Il Giudice ha omesso di rispondere alla specifica richiesta formulata in sede di conclusioni, volta ad ottenere l’applicazione dell’art. 34 d. lgs. 274 del 2000, essendosi limitato a genericamente osservare, in modo apodittico, che il comportamento non potesse essere ritenuto di particolare lievità.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1988
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Teramo ha dichiarato Mountasir Rouin responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Rouin Muntasir nato a (TUNISIA) il 21/07/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 del GIUDICE DI PACE di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Teramo ha dichiarato Mountasir Rouin responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1988, per essersi trattenuto sul territorio dello Stato in violazione delle norme che regolano il soggiorno di stranieri, in Martinsicuro il 20/05/2023, condannandolo alla pena di euro 5.000 di ammenda. 2.Ricorre Mountasir Rouin, a mezzo del difensore avv. Simone Rosario Matraxia che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., ed omessa motivazione. Il Giudice di Pace ha omesso di fornire alcuna motivazione a sostegno della decisione assunta, essendosi limitato a ripercorrere le vicende fattuali, concludendo in modi apodittico per l’affermazione di responsabilità dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b), c ) ed e ) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 34 d. lgs. 274 del 2000 e 129 cod. proc. pen., ed omessa, illogica e contraddittoria motivazione.

Il Giudice ha omesso di rispondere alla specifica richiesta formulata in sede di conclusioni, volta ad ottenere l’applicazione dell’art. 34 d. lgs. 274 del 2000, essendosi limitato a genericamente osservare, in modo apodittico, che il comportamento non potesse essere ritenuto di particolare lievità. Peraltro, l’avere ancorato il diniego della causa di non punibilità al comportamento integrante il reato costituisce operazione errata, dal momento che la scriminante invocata presuppone proprio l’integrazione del reato. Errato è anche il riferimento alla non occasionalità della condotta, dal momento che per ritenere abituale un comportamento, occorre che l’autore abbia commesso altri due illeciti della stessa indole. 3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Giuseppina Casella, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La Difesa ha depositato una memoria con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato. Il Giudice di pace, con motivazione sintetica ma adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto provata - sulla base delle emergenze risultanti da quanto contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, acquisito agli atti - la penale responsabilità dell'imputato osservando come il medesimo, non versando in alcuna ipotesi di esenzione o di causa di forza maggiore, si fosse trattenuto nel territorio dello Stato senza documenti e senza permesso di soggiorno.

Ha quindi ritenuto trattarsi di circostanze dimostrative della consumazione del reato contestato, non risultando che lo straniero, in Italia senza fissa dimora, avesse mai provveduto a regolarizzare la sua posizione. Il ricorso è generico, lamenta l’apparenza della motivazione, ma in realtà non si confronta con i dati emergenti dalla sentenza né è specifico nel contestarli o nell’avvalorare, sul piano della giustificazione della permanenza nel territorio dello straniero, elementi che siano stati pretermessi dal Giudice. 3.Del pari inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso.

Il Giudice di pace di Teramo ha ritenuto di non poter riconoscere l’esimente di cui all’art.34 d. lgs. 274 del 2000, ritenendo di non poter qualificare come lieve il fatto, avendo, peraltro, evidenziato, nel corpo della motivazione, come, al momento del controllo di polizia, lo straniero fosse stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, fatto per il quale era stato aperto un procedimento penale. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove questo risulti esercitato congruamente e logicamente - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione.

La sentenza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma