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Sentenza — n. 39118/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison visit denial due to family hardship and medical difficulties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore generale appealed a lower court order granting a special prison visit to a detainee's disabled brother. The appellate court rejected the claim of contradictory reasoning, affirming that the travel involved significant physical strain and suffering for the brother. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, upholding the original decision based on the principle of human dignity.

Regesto Legislator

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Art. 30 ord. pen.; The court must balance the constitutional principle of human dignity against the punitive nature of imprisonment, allowing visits when family hardship or severe medical difficulties make direct contact unreasonable, provided the decision is factually grounded and logically consistent.

Parole chiave

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prison visit permission special permission necessity human dignity principle family hardship exception medical disability assessment procedural inadmissibility penal supervision court allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 30 ord. pen.
21-ter), ha individuato la ratio del permesso di necessità previsto dall'art. 30 ord. pen. nel principio costituzionale del rispetto del senso di umanità, limite al carattere afflittivo della pena (Sez.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari che, con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione, ex art. 606 lett.
Art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
5.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICAELA SERENA CURAMI MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36329/16 del 27/11/2015, Lovreglio
nel principio costituzionale del rispetto del senso di umanità, limite al carattere afflittivo della pena (Sez. 1, n. 36329/16 del 27/11/2015, Lovreglio;
Sezione 1, n. 52820 del 11/10/2016, Zhu
Sezione 1, n. 52820 del 11/10/2016, Zhu; Sez.
Sez. 7, n. 48718 del 22/09/2017, Tropea
52820 del 11/10/2016, Zhu; Sez. 7, n. 48718 del 22/09/2017, Tropea).
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari Nel procedimento a carico di XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXil XXXXXXXXXX udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo proposto dal detenuto XXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato il permesso di necessità da lui richiesto per visitare, a Marcianise, il fratello XXXXXX, affetto da grave deficit deambulatorio per paraparesi spastica, sul presupposto che il congiunto potesse, con la dovuta assistenza, effettuare un viaggio fino al carcere di Tempio Pausania. Il Tribunale ha osservato come le patologie che affliggono il fratello del detenuto, pur non determinando alcun rischio quoad vitam, ne limitino fortemente le capacità deambulatorie, con la conseguenza che il viaggio da Marcianise a Tempio, con vari cambi di mezzi di locomozione, se non materialmente impossibile, è comunque estremamente stancante e difficoltoso, esponendo il predetto a sacrificie sofferenze ragionevolmente non esigibili.

Preso atto delle valutazioni negative espresse dalla D.D.A. di Napoli e dalla Questura di Caserta, il Tribunale disponeva che il permesso, della durata di tre ore e con divieto di contatti con persona diversa dal fratello e di chi lo assiste, avvenisse con scorta. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari che, con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione, ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 30 ord. pen. Secondo il Procuratore ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria ed illogica, se non apparente: dall’accertamento medico legale effettuato in relazione alle patologie del fratello del detenuto emergeva infatti che questi, pur affetto da patologia invalidante, risultava stabilizzato e in condizione di deambulare con le dovute accortezze e con accompagnamento per portarsi a Tempio Pausania. Né, aggiungeva il ricorrente, le ragioni economiche, evocate in sede di reclamo in termini espliciti, potevano essere meritevoli di positiva valutazione da parte del Tribunale. 3.Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve ricordarsi che la giurisprudenza, anche dando contezza del percorso che, dall'originaria previsione dei permessi di necessità (art. 30), ha portato, dapprima, al nuovo istituto del permesso premio (art. 30-ter) e, quindi, all'assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21-bis) e alle visite al figlio minore infermo e al figlio, coniuge, convivente affetto da handicap grave (art. 21-ter), ha individuato la ratio del permesso di necessità previsto dall'art. 30 ord. pen. nel principio costituzionale del rispetto del senso di umanità, limite al carattere afflittivo della pena (Sez. 1, n. 36329/16 del 27/11/2015, Lovreglio;

Sezione 1, n. 52820 del 11/10/2016, Zhu; Sez. 7, n. 48718 del 22/09/2017, Tropea). 3.Ciò posto,il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto che le patologie di cui il fratello del detenuto è portatore, pur non rendendo impossibile il viaggio da Marcianise al carcere di Tempio Pausania, implicassero difficoltà aggiuntive correlate alla difficoltà di deambulare, alla necessità della presenza di un accompagnatore ed alla lunghezza del viaggio, richiedente plurimi cambi di mezzi di trasporto, e che quindi detto tragitto lo esponesse a «sacrifici e sofferenze ragionevolmente non esigibili ad un invalido»; tale situazione è stata ritenuta dal Tribunale costituire un evento famigliare grave che di fatto preclude contatti diretti tra i fratelli, evento rapportabile al disposto dell’art. 30 ord. pen..

Trattasi di motivazione non apparente, come invece denunciato dal Procuratore ricorrente, che ha censurato l’ordinanza per vizio di motivazione,fornendo una lettura alternativa dell’accertamento medico inerente alle condizioni di salute del fratello del detenuto, e, ponendosi in tal modo in chiaro dissenso rispetto alla decisione impugnata, su un piano eminentemente fattuale e meramente confutativo. Il ricorso è anche aspecifico nella parte in cui contesta le ragioni economiche sottese alla richiesta del permesso, delle quali il provvedimento impugnato nontratta, e che pertanto non sono state poste a fondamento dell’impugnato provvedimento. 4.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; la natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01). 5.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICAELA SERENA CURAMI MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.