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Sentenza — n. 38994/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for state reimbursement of judicial administrator's illicitly taken funds due to lack of liquidated compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected the appeal by Moceri Olive S.S. against a Trapani tribunal order denying reimbursement of funds illegally withdrawn by a judicial administrator. The company argued that the withdrawn amounts were advances on the administrator's compensation, citing his subsequent conviction for peculation and civil liability. The court ruled that since the funds were never legally liquidated as compensation, the state cannot be held liable to reimburse them, though the company may pursue restitution through separate civil or execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011; The state is not liable to reimburse sums withdrawn from the judicial administrator's account unless such sums were legally liquidated as compensation for the administrator's activity.

Parole chiave

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judicial administrator compensation peculation conviction state reimbursement liability confiscation of assets civil restitution proceedings restituzione e risarcimento credito di rimborso compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011
pen., la violazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011 ed il vizio di motivazione.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 del codice di rito
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Walter Marino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Walter Marino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 6059 del 30/10/2024
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOCERI OLIVE S.S. SOCIETA' AGRICOLA; avverso il decreto del Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, del 23/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 6t

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, respingeva l'opposizione proposta dalla Moceri Olive S.S. Società Agricola avverso il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale il giorno 21 febbraio 2025, con il quale era stata rigettata la richiesta di rimborso delle somme sottratte (per complessivi euro 318.000,00) dall'amministrazione giudiziario Maurizio Lipani, nell'ambito del procedimento di prevenzione n.21/13 R.M.P. a carico di Antonio Moceri ed Antonino Tancredi. In sintesi, il Tribunale rilevava che/trattandosi di somme illegittimamente sottratte dal predetto amministratore (condannato irrevocabilmente, con riferimento a tali condotte, per peculato) e non già di somme liquidate in suo favore a titolo di compensi per la sua attività, non poteva trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011.

Inoltre, il provvedimento impugnato evidenziava che la società aveva agito in sede civile contro Maurizio Lipani, il quale era stato condannato - con sentenza del Tribunale di Palemo in data 8 agosto 2024 - al risarcimento dei danni in favore della Moceri Olive S.S. Società Agricola liquidati in complessivi euro 317.980,00, oltre gli interessi legali dalle singole condotte appropriative sino alla data del saldo.

2. Avverso il predetto decreto la Moceri Olive S.S. Società Agricola, per mezzo dell'avv. Walter Marino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. La società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011 ed il vizio di motivazione. Al riguardo deduce che Maurizio Lipani era stato nominato, a suo tempo, amministratore giudiziario con il decreto del Tribunale di Trapani del 23 novembre 2016 che aveva disposto il sequestro provvisorio delle quote della società e del complesso aziendale (poi restituiti agli aventi diritto a seguito della revoca del provvedimento ablativo ordinata con decreto della Corte di appello di Palermo del 14 dicembre 2020); inoltre, per vari anni, aveva agito con tale funzione di ausiliario del giudice operando sui conti correnti intestati alla medesima società senza bisogno di alcuna autorizzazione.Secondo la ricorrente le somme prelevate dall'amministratore giudiziario per interessi propri e non della amministrata, erano quindi, in concreto, delle anticipazioni del suo compenso a prescindere dalla assenza di un formale provvedimento di liquidazione ad opera del giudice competente.

Pertanto, la somma di 318.000,00 euro doveva essere restituita alla ricorrente ai sensi del citato art. 42, il quale prevede espressamente la ripetizione delle somme che non sono servite alle spese ordinarie dell'amministrazione giudiziaria, tra cui il compenso dell'amministratore. 2.2. A conferma della fondatezza delle proprie richieste la Moceri Olive S.S. Società Agricola aggiunge che Maurizio Lipani è stato condannato irrevocabilmente in sede penale per peculato e che, in tale sede, era stata disposta la confisca dei 318.000,00 euro oggetto della richiesta; la ricorrente evidenzia poi di avere ottenuto la condanna, in sede civile, del predetto al risarcimento dei danni subiti a causa delle sue illecite condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, il terzo comma dell'art. 42 del d.lgs. n.159/2011 stabilisce che: "Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all' articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero.

Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato". 2.1. Orbene, tenuto conto del chiaro tenore letterale della disposizione invocata a fondamento della richiesta oggetto del presente procedimento, le censure contenute nel ricorso risultano infondate in quanto, per stessa ammissione della Moceri Olive S.S. Società Agricola, le somme in questione erano state illegittimamente prelevate da Maurizio Lipani e, quindi, non gli erano state liquidate a titolo di compenso, come peraltro confermato dalla condanna (irrevocabile) pronunciata nei suoi confronti per peculato.

Ne consegue che l'Erario non può essere tenuto al pagamento di quanto richiesto dalla odierna ricorrente poiché, si ripete, non si tratta di compensi liquidati all'amministratore giudiziario per la sua attività, di talché manca pure qualsiasi valutazione circa la congruità di tale somma rispetto ai compensi eventualmente di spettanza del Lipani. 2.2. Ciò, peraltro, non significa che la società ricorrente (la quale ha ottenuto, in sede civile, la condanna di Maurizio Lipani al risarcimento dei danni patiti) non abbia la possibilità di agire in altra sede per ottenere la restituzione di quanto di sua spettanza, qualora ricorrano le relative condizioni.

Infatti, deve ricordarsi che la persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento in cui è stata disposta, in via definitiva, la confisca di beni di cui sia titolare, è sempre legittimata, in qualità di terzo estraneo al giudizio, a sollevare incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio e la restituzione dei beni (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 6059 del 30/10/2024, dep. 2025, Rv. 287486 - 01).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes