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Sentenza — n. 38957/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against absent defendant's conviction due to missing specific mandate requirement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order declaring the appeal inadmissible. The appellant, Angelo Nicotra, argued that the appeal should be accepted despite the lack of a specific mandate to appeal, which the lower court claimed was required under the new Article 581, paragraph 1-quater of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appellant was defended by a private lawyer while absent, the strict requirement for a specific mandate did not apply, rendering the appeal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; The requirement to deposit a specific mandate to appeal after the sentence is mandatory only when the absent defendant was represented by a public defender in the first instance; otherwise, the appeal is admissible even without such mandate.

Parole chiave

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specific mandate to appeal absent defendant private defense public defender transitional provisions inadmissibility Code of Criminal Procedure revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. così come modificato dalla l.
Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
rilasciato dopo la pronuncia della sentenza così come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel caso in cui l’imputato, come nel caso di specie, era stato dichiarato assente.
l. 154 del 2024
così come modificato dalla l. 154 del 2024.
art. 581 cod. proc. pen
L’art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024
Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025
287855 – 01; Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025, Pino, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Nicotra Angelo nato a Misterbianco l’11/06/1967 avverso l’ordinanza dell’11/03/2025 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Gaspare Sturzo per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza dell’11 marzo 2025, depositata il 5 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Angelo Nicotra avverso la sentenza di condanna alla pena di mesi cinque e giorni venti di arresto pronunciata dal Tribunale di Catania il 25 giugno 2024 che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni venti di arresto in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 159 del 2011.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. così come modificato dalla l. 154 del 2024.

3. In data 27 ottobre 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Gaspare Sturzo chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’atto di appello rilevando che all’impugnazione non era allegato lo specifico mandato a impugnare di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. rilasciato dopo la pronuncia della sentenza così come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel caso in cui l’imputato, come nel caso di specie, era stato dichiarato assente. 2.1. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La doglianza è fondata. 2.2.

L’art. 581 cod. proc. pen. è stato modificato dalla l. 154 del 2024 entrata in vigore il 25 agosto 2024. Il comma 1-ter è stato abrogato e il successivo comma 1-quater è stato modificato nel senso che il deposito dello specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza deve essere depositato a pena di inammissibilità nel solo caso in cui l’imputato dichiarato assente era difeso d’ufficio nel precedente grado. Tale disciplina, in assenza di una specifica previsione transitoria, come da ultimo evidenziato, si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 25 agosto 2024 (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 – 01; Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025, Pino, Rv. 288203 - 01). 2.3. Nel caso di specie. L’imputato è stato dichiarato assente in quanto detenuto rinunciante. Lo stesso era difeso da un difensore di fiducia. La sentenza è stata pronunciata il 25 giugno 2024 ed è stata depositata il 20 settembre 2024. L’appello è stato depositato il 25 ottobre 2024. All’impugnazione, pertanto, si applica l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. così come modificato dalla l. 154 del 2024.

L’appello, in conclusione, è ammissibile e, quindi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Catania per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catan