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Sentenza — n. 38828/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on alternative sentence request under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38828/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the defendant's request for a suspended sentence, remanding the case for a new trial. Although the lower court confirmed guilt for firearm offenses, it failed to provide any reasoning for rejecting the substitution of detention with public work. The court ruled that such a discretionary decision must be explicitly motivated based on the criteria of Article 133 of the Penal Code, as the defendant had formally requested this specific penalty type.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; The judge must explicitly motivate the refusal of a request for a substituted penalty when the defendant formally requests it, as the discretionary evaluation requires reference to the statutory criteria for a positive prognostic judgment.

Parole chiave

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substituted penalty public work lack of reasoning Art. 133 Penal Code discretionary evaluation positive prognostic judgment remand for new trial dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Invero, già con riguardo all’assetto normativo precedente alla novella del 2022, questa Corte aveva precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod.
Art. 58, comma 3, d. lgs. n. 698/81
220093 - 01),che nel corso del Giudizio di primo grado l’imputato aveva formulato personalmente (e, dunque,ritualmente, ai sensi dell’art. 58, comma 3, d. lgs. n. 698/81, come modificato dal d.lgs.
d.lgs. n. 31 del 2024
698/81, come modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024, in vigore dal 4 aprile 2024) istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; richiesta che il Tribunale aveva esaminato nel merito, rigettandola.
art. 697 cod. pen
art. 133 cod. pen
Invero, già con riguardo all’assetto normativo precedente alla novella del 2022, questa Corte aveva precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod.
art. 133 c.p
Invero, già con riguardo all’assetto normativo precedente alla novella del 2022, questa Corte aveva precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Risulta dagli atti, il cui accesso è consentito al Collegio per la natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. 6, n. 33027 dell'11/5/2023, Agostino
Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi
133 c.p., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.
Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna
Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv.
Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato
191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Imperato Giuseppe, nato a Nocera Inferiore il 02/06/1970 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma di quella pronunciata, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 23 ottobre 2024 nei riguardi di Giuseppe Imperato, ha escluso l’operatività della contestata recidiva e ha confermato l’affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e porto di un fucile calibro 12, marca Benelli, alterato attraverso un taglio che riduceva la lunghezza delle canne e un serbatoio per pistola calibro 12 (capo a), del reato di ricettazione dell’indicato fucile (capo c), infine della contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., relativamente a venti cartucce calibro 12 (capo d).

Per quanto qui d’interesse, l’imputato era controllato mentre era alla guida di autovettura a bordo della quale erano trovati le munizioni e il fucile (con la canna alterata e risultato provento di furto denunciato nel marzo del 2023), mentre la parte di arma era rinvenuta nella tasca dei suoi pantaloni. Il Giudice di primo grado, provvedendo su richiesta dell’imputato di sostituzione della pena detentiva breve con quella alternativa, escludeva la prognosi favorevole alla stregua delle «concrete modalità della condotta (...) che davano conto del suo inserimento in circuito delinquenziale di apprezzabile entità dal quale non risultava essersi distaccato», reputando privo di rilievo il pur esistente percorso di recupero, poiché non vi era alcuna relazione tra la condizione tossicomanica e i reati per cui è condanna.

2. Ricorre per cassazione Imperato, per mezzo dei difensori di fiducia avv. De Vita e Capaldo, e denuncia, con un unico motivo di ricorso l’assenza di motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare sul punto (pur contenuto nella sintesi dei motivi di appello), nonostante che con l’atto di gravame si fosse specificamente censurata l’inadeguatezza della motivazione con cui il Giudice di primo grado aveva negato l’invocata pena sostitutiva, in considerazione del fatto che l’imputato era gravato da un unico precedente penale per detenzione illegale di sostanza stupefacente, datato nel tempo, che non risultava gravato da carichi pendenti né che fosse inserito in ambienti criminali.

3. Il Sostituto Procuratore generale,Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 24 settembre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta dagli atti, il cui accesso è consentito al Collegio per la natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 - 01),che nel corso del Giudizio di primo grado l’imputato aveva formulato personalmente (e, dunque,ritualmente, ai sensi dell’art. 58, comma 3, d. lgs. n. 698/81, come modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024, in vigore dal 4 aprile 2024) istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; richiesta che il Tribunale aveva esaminato nel merito, rigettandola. Tale rigetto ha costituito oggetto di appello, com’è reso evidente dal fatto che è la stessa Corte di appello che ne ha dato contezza nella parte della sintesi dei motivi di impugnazione.

La totale mancanza di motivazione da parte del Giudice di secondo grado e l’assenza di elementi che consentano di ritenere sussistente una motivazione implicita impongono l’annullamento con rinvio della sentenza, relativamente a detto punto, per un nuovo esame. Invero, già con riguardo all’assetto normativo precedente alla novella del 2022, questa Corte aveva precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01).

Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, poiché la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 (si veda Sez. 6, n. 33027 dell’11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena e il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 c.p., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01;

Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853).

3. La sentenza dev’essere, pertanto, annullata relativamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblic