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Sentenza — n. 38662/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls prison supervision order denying semi-liberty due to inconsistent application of progress and criminal links criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Prison Supervision Tribunal's order rejecting the prisoner's request for semi-liberty. The Tribunal had denied the measure based on 2012 crimes committed while on parole and alleged current ties to organized crime through family connections. The Court found the Tribunal's reasoning incoherent, noting it ignored the prisoner's positive treatment progress and failed to specify concrete indicators linking him to criminal organizations.

Regesto Legislator

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Art. 50 comma 4 ord. pen.; Art. 4 bis ord. pen.: The court must provide a coherent argumentative development regarding treatment progress and specific indicators of criminal links; a negative assessment based solely on past crimes or vague family ties without concrete evidence of current shared choices is insufficient.

Parole chiave

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semi-liberty measure prison supervision treatment progress organized crime links cassation annulment criminal supervision parole conditions esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 50 comma 4 ord. pen.
Quanto al parametro della esistenza di progressi compiuti nel corso del trattamento (art. 50 comma 4 ord. pen.) il giudizio negativo si fonda essenzialmente sulle condotte avvenute nel 2012, a fronte di una relazione trattamentale che evidenzia in modo inequivoco un serio profilo di avvenuta rielaborazione.
Art. 4 bis ord. pen.
In motivazione, premesso che il De Matteis sta espiando la pena dell’ergastolo, si evidenzia che nei suoi confronti va applicata la disciplina di cui all’art. 4 bis ord. pen. dettata per i reati di cd.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: De Matteis Remo Raffaele nato a LIZZANELLO il 05/02/1949 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto – quanto alla semilibertà - la domanda introdotta da De Matteis Remo Raffaele. In motivazione, premesso che il De Matteis sta espiando la pena dell’ergastolo, si evidenzia che nei suoi confronti va applicata la disciplina di cui all’art. 4 bis ord. pen. dettata per i reati di cd. seconda fascia (omicidio commesso in data 11 luglio 1991), non essendo in esecuzione il delitto di associazione mafiosa. Da ciò deriva che la misura alternativa potrebbe essere concessa – in rapporto alle specifiche condizioni di legge – purché non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i contatti con le organizzazioni criminali di stampo mafioso o terroristico.

De Matteis ha usufruito di permessi premio tra il 2012 e il 2013. Tuttavia, nel dicembre del 2012 ha commesso i reati di rapina e detenzione di stupefacenti in costanza di fruizione del permesso premio. Secondo il Tribunale la pur positiva relazione trattamentale (ove si evidenzia che durante il periodo posteriore al 2012 il condannato ha ampiamente rielaborato criticamente i fatti commessi, con parere favorevole all’applicazione della misura) non assicura circa l’assenza di collegamenti attuali con le organizzazioni criminali. Questi rapporti sono esistiti sino al 2012 e sarebbero tuttora esistenti in ragione del fatto che l’istante è fratellastro di De Matteis Daniele, elemento di spicco della criminalità organizzata, soggetto ancora attivo nella zona di Lecce e di recente tratto in arresto per traffico di stupefacenti.

Sempre in procedimenti per detenzione illecita di stupefacenti risultano essere stati coinvolti il fratello Bruno e il figlio De Matteis Mirko.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – De Matteis Remo Raffaele, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa evidenzia la sottovalutazione degli elementi favorevoli al De Matteis, tra cui un encomio per aver soccorso un assistente della Polizia Penitenziaria in una situazione di grave pericolo. Si rappresenta inoltre che l’episodio del dicembre 2012 – pur negativo – non è stato commesso in un contesto di criminalità organizzata ed è molto risalente nel tempo. La condanna per associazione mafiosa è stata oggetto di revisione. Le argomentazioni del Tribunale circa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sarebbero pertanto totalmente assertive e correlate a condotte di altri soggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Il Tribunale non realizza uno sviluppo argomentativo coerente e congruo in riferimento ai parametri normativi – in tema di semilibertà - coinvolti nella operazione interpretativa. Quanto al parametro della esistenza di progressi compiuti nel corso del trattamento (art. 50 comma 4 ord. pen.) il giudizio negativo si fonda essenzialmente sulle condotte avvenute nel 2012, a fronte di una relazione trattamentale che evidenzia in modo inequivoco un serio profilo di avvenuta rielaborazione. Quanto alla ipotizzata ragione ostativa di cui all’art. 4 bis ord.pen.

– pure a fronte di una avvenuta esclusione del reato associativo dai titoli in espiazione – si compie riferimento a circostanze di fatto che riguardano soggetti diversi (sia pure portatori di legami parentali) senza specificare in base a quale specifico indicatore si affermi la esistenza di contatti o di condivisioni di scelte tra tali soggetti e l’odierno ricorrente, di intensità tale da determinare il giudizio negativo. Va pertanto sollecitata una nuova valutazione, previo annullamento del provvedimento impugnato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, in relazione al rigetto della richiesta di semilibertà, con rinvio per nuovo esame al Tribu