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Ordinanza — n. 38221/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court reclassifies a direct appeal as an opposition to allow a second merit review on penalty extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the appellant's direct appeal as an opposition to ensure procedural fairness. The lower court had rejected the request for penalty extinction de plano without a hearing, which the appellant challenged immediately via cassation. The court held that this challenge must be treated as an opposition to allow the original trial judge to review the decision with full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 676, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: When a direct appeal is filed against a de plano decision on penalty extinction, it must be reclassified as an opposition to permit a second merit review by the original judge with full adversarial guarantees.

Parole chiave

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penalty extinction de plano decision direct appeal opposition procedure adversarial proceedings Cassazione codice di procedura penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 172 cod. pen.
Con l'ordinanza impugnata,ilT ribunale di Bolzano ha rigettato l'istanza con cui Noureddine Haddariaveva chiesto di dichiarare, ai sensi dell’art. 172 cod. pen. , l'estinzione della pena inflittaglicon la sentenza del G.i.p.
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
del Tribunale di Bolzano, in data 9 ottobre 2001,già estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 676, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Si verte in un'ipotesi di estinzione della pena e, a mente dell'art. 676, commi 1 e 2, in relazione all'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
676, commi 1 e 2, in relazione all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio.
Art. 666 cod. proc. pen.
265538 - 01), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che tratterà le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorso non deve essere dichiaratoinammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 447, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 106 cod. pen.
Art. 25 Cost.
Art. 7 Cedu

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
Quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
Sez. 1, n. 28126 del 06/05/2021, Vucaj
costituisce chiara manifestazione (Sez. 1, n. 28126 del 06/05/2021, Vucaj, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone
28126 del 06/05/2021, Vucaj, non mass.; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADDARI NOURREDINE nato a FARES( MAROCCO) il 01/12/1979 avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata,ilT ribunale di Bolzano ha rigettato l'istanza con cui Noureddine Haddariaveva chiesto di dichiarare, ai sensi dell’art. 172 cod. pen. , l'estinzione della pena inflittaglicon la sentenza del G.i.p. del T ribunale di Bolzano in data 12 febbraio 2008, erroneamente determinata con l’applicazione della recidivaspecifica, in realtà insussistente perché fondata sulla consumazione del reato giudicato con la sentenzadelG.i.p. del Tribunale di Bolzano, in data 9 ottobre 2001,già estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

A ragionedella decisione osserva che la pena inflitta per il reato oggetto della la condanna del Tribunale di Bolzano in data 12 febbraio 2008 è stata correttamente calcolata perché il reato posto a fondamento della recidiva specifica è statocommesso nel periodo tra il 17 dicembre 2006 ed il 15 marzo 2007 , quindi primadel temine quinquennale decorrente dal giorno 11 ottobre 2002 , data di irrevocabilità della sentenzadel G.i.p. del Tribunale di Bolzano, in data 9 ottobre 2001. Ai fini dell’estinzionedel reatoai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. rileva la data d i consumazione del r eato e non quella di irrevocabilità della sentenzache lo accerta.

2. Il difensore di Noureddine Haddari ricorre per cassazione a rticolando un unico motivo con cui denuncia violazione degli articoli in 447, comma 2, cod. proc. pen. 99 e 106cod. pen. 25 Cost. e 7 Cedu . Lamenta che l’ordinanza impugnatahanegato l’invocata estinzione della pena considerando ostativala recidiva specifica trascurando che tale ultim o istituto era statoerroneamente applicat o per un reato estinto ai sensi dell'articolo 445 comma 2, cod. proc. pen. A quest’ultimo proposito evidenzia che il ricorrente,nei cinque anni successivi all’irrevocabilitàdella sentenza di applicazione della pena per il precedente reato , giudicatocon sentenza di applicazione pena del G.i.p. del Tribunale di Bolzano, in data 9 ottobre 2001, non ne aveva commes si altri . Deve essere , per tanto, dichiarata la nonesecutività dell’ ordine di carcerazione per intervenuta estinzione della pena ex art. 172 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si verte in un'ipotesi di estinzione della pena e, a mente dell'art. 676, commi 1 e 2, in relazione all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio. In via generale e impregiudicato ogni futuro accertamento sul caso concreto compete dunque al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., delibare le questioni sull'estinzione della pena procedendo con il rito disciplinato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che tratterà le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza camerale.

2. Nel caso in esame, Noureddine Haddari aveva avanzat o is tanza di accertamento dell'estinzione della pena detentiva A fronte di tale prospettazione, ilG.i.p. del Tribunale di Bolzano ha emesso de planoil sopra indicato provvedimento che ha rigettato la richiesta; non si però la fase dell'opposizione, avendo Noureddine Haddari proposto avverso quell'atto ricorso immediato per cassazione: ricorso che non può, tuttavia, dare luogo all'esame dei motividedotti poiché in tale materia il legislatore ha - con il richiamo del rito di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - previsto la fase dell'opposizioneonde consentire la rivalutazione del provvedimento da parte del giudice che ha emesso l'originario provvedimento inaudita altera parte, giudice che, a differenza di quello di legittimità, ha cognizione piena della doglianza ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che le parti non sono state ancora in grado di sottoporre a un giudice di merito.

3. Il ricorso non deve essere dichiaratoinammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dovendo ritenersi consentita la qualificazione dell'atto di impugnazione per la piena osservanza dell'indicato principio generale, di cui l'ultimo comma dell'art. 568 cit. costituisce chiara manifestazione (Sez. 1, n. 28126 del 06/05/2021, Vucaj, non mass.; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006 - 01), n on apparendo consentaneo al citato principio far discendere l'effetto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dall'erronea qualificazione della stessa, anche per non pregiudicare la possibilità -stabilita dall'ordinamento - che i destinatari del provvedimento de plano abbiano una seconda pronuncia di merito all'esito del loro concorso effettivo al procedimento e, comunque, della fase camerale partecipata in cui abbiano avuto piena facoltà di svolgere le proprie difese.

4. Qualificato il ricorso come opposizione, si deve, quindi, procedere alla conseguente trasmissione degli atti al G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, affinché venga espletata la relativa fase, ai sensi degli artt. 676, commi i. E 2, 667, comma 4, e 666 cod. Proc. Pen. P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano. Così deciso,