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Sentenza — n. 38213/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate order suspending concurrent sentence execution due to lack of jurisdiction over health-related execution requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed an appellate court order suspending the execution of a concurrent sentence to protect the defendant's therapeutic program. The court found the appellate court lacked jurisdiction because such health-related execution suspensions fall under the Tribunal of Surveillance, not the appellate court acting as an execution judge. Consequently, the appellate order was annulled without remittal for the request to suspend execution based on health grounds.

Regesto Legislator

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Art. 684 c.p.p.; Art. 624 c.p.p.: Requests by the condemned to suspend sentence execution for health or therapeutic reasons are within the exclusive competence of the Tribunal of Surveillance, not the appellate court acting as an execution judge.

Parole chiave

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execution suspension health reasons Tribunal of Surveillance appellate jurisdiction concurrent sentences therapeutic program competence error sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 684 c.p.p.
La richiesta, piuttosto, si atteggiava alla stregua di una richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di cura e salute, in ordine alla quale, secondo il disposto di cui all’art. 684 cod.
Art. 624 c.p.p.
Pertanto, la sospensione della Corte d’appello si pone in aperta violazione dell’art. 624 cod.
Art. 51-bis ord. pen.
A seguito dell’aggiornamento della posizione giuridica del condannato, il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato cessata ex art. 51-bis ord. pen. la misura alternativa dell’affidamento terapeutico ex art.
Art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
la misura alternativa dell’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, precedentemente concessa al condannato, a causa del superamento dei limiti di cui all’art.
Art. 656 c.p.p.
In ragione dell’aggiornamento della posizione, il fine pena veniva posticipato al 9.7.2032 con conseguente superamento dei limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod.
Art. 52 d.lgs. n. 196/03
Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
art. 624 cod. proc. pen
Pertanto, la sospensione della Corte d’appello si pone in aperta violazione dell’art. 624 cod. proc. pen., il quale stabilisce che le disposizioni della sentenza che non sono state annullate hanno autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata.
art. 684 cod. proc. pen
La richiesta, piuttosto, si atteggiava alla stregua di una richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di cura e salute, in ordine alla quale, secondo il disposto di cui all’art. 684 cod.
art. 52 d.lgs. n. 196/03
Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLO VALIANTE MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2258 del 5/4/1996, Cimminiello
Non si trattava, pertanto, di un incidente dinanzi al giudice dell’esecuzione, che il condannato può azionare contro il provvedimento di cumulo del pubblico ministero (Sez. 1, n. 2258 del 5/4/1996, Cimminiello, Rv.
Sez. 1, n. 4362 del 13/6/2000, Vigliotti
204815 - 01; Sez. 1, n. 4362 del 13/6/2000, Vigliotti, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 5/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 5.6.2025, la Corte d’Appello di Bari ha sospeso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bari in data 11.4.2025 nei confronti di XXXXXXXXXXXXX. In particolare, il provvedimento ha dato atto che, in attesa del giudizio di appello da celebrarsi a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione in data 1.4.2025 in relazione al riconoscimento della continuazione, la sospensione del provvedimento della Procura Generale fosse opportuna al fine di evitare l’interruzione del programma terapeutico che il condannato aveva in corso presso una comunità di Conversano. 2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l’erronea applicazione degli artt. 624, 648 e 650 cod. proc. pen.

Con il provvedimento di cumulo era stata posta in esecuzione parziale nei confronti di XXXXX la sentenza della Corte d’appello di Bari del 14.11.2023 nella parte non soggetta all’annullamento con rinvio. In particolare, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza in ordine al mancato riconoscimento della continuazione esterna dei fatti per cui il ricorrente era stato condannato con i fatti di cui alla sentenza della Corte d’appello di Bari del 20.12.2016. Di conseguenza, la Procura Generale aveva aggiornato il provvedimento di cumulo del 4.3.2025 (in virtù del quale XXXXX era già in espiazione di pena in regime di affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990), aggiungendovi il reato di estorsione di cui al capo 14), in quanto violazione più grave per la quale era stata comminata una pena non più soggetta a impugnazione.

In ragione dell’aggiornamento della posizione, il fine pena veniva posticipato al 9.7.2032 con conseguente superamento dei limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sicché il Magistrato di Sorveglianza dichiarava cessata la misura alternativa. Pertanto, la sospensione della Corte d’appello si pone in aperta violazione dell’art. 624 cod. proc. pen., il quale stabilisce che le disposizioni della sentenza che non sono state annullate hanno autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata.

Nel caso di specie, l’accertamento di responsabilità sul delitto di estorsione è completo, sicché la pena è eseguibile. Di contro, non è più eseguibile la pena della sentenza del 2016, essendo divenuta sub iudice la quantificazione della pena in caso di eventuale riconoscimento della continuazione. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Censura, in particolare, che l’ordinanza impugnata non specifichi le ragioni che inducono all’affermazione della non esecutività parziale della sentenza e che facci riferimento alla opportunità della sospensione, così attribuendosi una valutazione sulle modalità esecutive della pena che non spetta al giudice dell’esecuzione, ma al giudice di sorveglianza.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.8.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo, perché, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, sicché nel caso di specie è eseguibile la pena inflitta in relazione al più grave delitto di estorsione di cui al capo 14), per il quale, a seguito della sentenza n. 16952/2025 della Corte di Cassazione, hanno acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato ed alla determinazione della pena principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

1. Dagli atti risulta che in data 1.4.2025 la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 14.11.2023 di condanna di XXXXXXXXXXXXX, “in relazione alla continuazione” con il delitto di rapina per il quale il ricorrente era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 20/12.2016, irrevocabile il 23.1.2018 (in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 13.7.2015). Nel successivo provvedimento di cumulo del 21.4.2025, il Procuratore generale ha dato atto che, in attesa del giudizio di rinvio, veniva posta in esecuzione la pena di cinque anni, sei mesi, venti giorni di reclusione e 1.100 euro di multa, inflitta con la sentenza parzialmente annullata per il reato di estorsione di cui al capo 14) dell’imputazione, in quanto si tratta del reato più grave, tra quelli da porre eventualmente in continuazione, avendo la precedente sentenza irrevocabile in data 23.1.2018 condannato XXXXX a una pena di tre anni di reclusione, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di rapina, lesioni, furto, estorsione.

A seguito dell’aggiornamento della posizione giuridica del condannato, il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato cessata ex art. 51-bis ord. pen. la misura alternativa dell’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, precedentemente concessa al condannato, a causa del superamento dei limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e ha disposto la carcerazione di XXXXX.

2. Ciò premesso, con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Bari non pone in discussione la eseguibilità della pena individuata nel provvedimento di cumulo e, dunque, non disconosce che si sia formato il c.d. giudicato progressivo, il cui fondamento normativo risiede nella previsione dell'art. 624 cod. proc. pen., secondo cui «se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Del resto, il condannato non aveva chiesto di intervenire sul provvedimento di cumulo per modificarlo, ma aveva più limitatamente sollecitato una “sospensione dell’esecuzione della pena” per motivi di opportunità.

Non si trattava, pertanto, di un incidente dinanzi al giudice dell’esecuzione, che il condannato può azionare contro il provvedimento di cumulo del pubblico ministero (Sez. 1, n. 2258 del 5/4/1996, Cimminiello, Rv. 204815 - 01; Sez. 1, n. 4362 del 13/6/2000, Vigliotti, Rv. 216787 – 01). La richiesta, piuttosto, si atteggiava alla stregua di una richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di cura e salute, in ordine alla quale, secondo il disposto di cui all’art. 684 cod. proc. pen., provvede il tribunale di sorveglianza, quale organo giudiziario precipuamente incaricato del bilanciamento del diritto alla salute di un condannato con l'esigenza di eseguire la sentenza di condanna.

Pertanto, la Corte d’appello – sia che abbia inteso provvedere come giudice dell’esecuzione, sia che abbia inteso provvedere come giudice della cognizione del giudizio di rinvio ancora da svolgere per reati diversi, benché avvinti in continuazione con quello rispetto a cui si è già formato il giudicato – non era competente a decidere sulla richiesta formulata nell’interesse di XXXXX.

3. Ne consegue, dunque, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, in quanto incidente sulla esecuzione della sentenza di condanna. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLO VALIANTE MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.