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Sentenza — n. 38163/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for lack of reasoning on work/volunteering impossibility under Art. 47 Ord. Pen.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lecce surveillance court order with remittal for a new trial due to insufficient reasoning regarding the applicant's inability to work or volunteer. The applicant argued that her age, health fragility, and positive UEPE report should have allowed alternative measures despite the lack of employment. The court held that work is not a mandatory condition for probation and that the lower court failed to evaluate her health constraints and the feasibility of volunteer work.

Regesto Legislator

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Art. 47 ord. pen.; The impossibility of performing work due to age or health does not preclude the granting of probation, provided other elements support a favorable prognostic judgment for social reintegration.

Parole chiave

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affidamento in prova impossibilita lavorativa volontariato salute e detenzione carenza motivazione Tribunale sorveglianza reinserimento sociale dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ord. pen.
in relazione all’art. 47 ord. pen., eccependone l’erronea interpretazione.
Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Con il primo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art.
Art. 27, comma 3, Cost.
Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GIACOMO ROCCHI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GIACOMO ROCCHI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6533 del 17/02/2025
Sez. 1, sentenza n. 1023 del 30/10/2018
Sez. 1, sentenza n.14003 del 28/11/2023
Sez. 1, n. 1092 del 01/03/1991
L’orientamento giurisprudenziale risalente, ribadito e costante (in tal senso già Sez. 1, n. 1092 del 01/03/1991, Mazzesi, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXnato aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 03/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Francesca Ceroni, ha chiesto l’accoglimento del ricorso annullando con rinvio l’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 03/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha confermato l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Lecce, con la quale, in data 15/10/2025, era stata ammessa XXXXXXXXXXXXXXXXXX in via provvisoria alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 lett.

d) legge n. 354/75, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo n. 2022/328, rigettando l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX adducendo tre motivi. 2.1. Con il primo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 47 ord. pen., eccependone l’erronea interpretazione. Il Tribunale aveva argomentato sull’inaccoglibilità della richiesta di affidamento in prova per la mancanza di un’attività lavorativa o di volontariato e non aveva tenuto conto del parere favorevole dell’UEPE, della documentata volontà della condannata di svolgere attività caritatevoli, della regolarità della condotta detentiva, della sua fragilità psico-fisica e della sua età avanzata, oltre che dell’assenza di recidiva.

La decisione avrebbe contraddetto non solo una soluzione imposta da una lettura combinata dell’art. 47 ord. pen. e dell’art. 27, comma 3, Cost., ma anche dell’orientamento di legittimità secondo il quale: «in tema di misure alternative alla detenzione deve ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa può costituire un mezzo di reinserimento sociale ed è, quindi, valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa dell’affidamento in prova. Tuttavia, tale circostanza, da sola, non costituisce, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità della misura in questione, trattandosi di parametro apprezzabile in relazione ad altri elementi- quali i precedenti penali, la condotta inframuraria, la partecipazione al trattamento rieducativo – sottoposti alla valutazione del giudice» (Sez. 1, n. 6533 del 17/02/2025). 2.2.

Con il secondo motivo il difensore lamenta che il provvedimento impugnata grava la ricorrente di un eccessivo e ingiustificato onere dimostrativo, in contrasto con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il Tribunale di sorveglianza non può imporre all’istante eccessivi ed ingiustificati oneri dimostrativi e spetterebbe al giudice attivare i propri poteri istruttori d’ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., specie nei casi in cui le verifiche siano difficili da compiere in privato. Il difensore lamenta la mancata valutazione della diversa disponibilità e attività sociale di volontariato svolta dalla condannata, in linea con l’art. 47 ord. pen., pur trattandosi di attività non rientranti in quelle formalizzate in questa disposizione; e non erano state considerate le condizioni della ricorrente, invalida per patologia ortopedica e affetta da depressione per la quale è in trattamento farmacologico, non potendosi per questo chiederle un progetto strutturato autonomamente. 2.3.

Da ultimo, viene censurata violazione degli art. 3 e 27 Cost. e dell’art. 3 della Convenzione EDU. La decisione non sarebbe sorretta da una valutazione proporzionata e adeguata alla specificità della situazione della ricorrente e si poneva in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali in tema di rieducazione del condannato e individualizzazione della pena.

3. Il Procuratore Generale, Francesca Ceroni, ha chiesto l’accoglimento del ricorso annullando con rinvio l’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il rigetto della richiesta di affidamento in prova e la scelta della misura alternativa della detenzione domiciliare come più idonea rispetto a consentire una più adeguata e utile espiazione della pena, sono ancorati anche alla seguente affermazione, che, nell’economia complessiva dell’apparato argomentativo del provvedimento, costituisce un determinante snodo motivazionale: «osta allo stato la circostanza che la condannata non risulta avere disponibilità di un lavoro, né la possibilità di svolgere volontariato presso taluno degli enti riconosciuti ai sensi dell’art. 47 ord. pen.».

Alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza in materia tale decisivo profilo della motivazione risulta apodittico e pertanto carente, poiché «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute»(sez. 1, sentenza n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Rv. 274869-91) e «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento sociale» (sez. 1, sentenza n.14003 del 28/11/2023, dep. 2024, Rv. 286257-01).

L’orientamento giurisprudenziale risalente, ribadito e costante (in tal senso già Sez. 1, n. 1092 del 01/03/1991, Mazzesi, Rv. 186899 – 01) esclude che l’impossibilità di svolgere attività lavorativa costituisca di per sé causa ostativa alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, tanto più quando vi siano condizioni di salute o di età che vi diano causa. Nel provvedimento impugnato si dà atto delle risultanze istruttorie riguardo le patologie potenzialmente invalidanti della condannata, che tuttavia non sono valutate ai fini della verifica delle possibilità che lasciano residuare per lo svolgimento di attività anche diverse da quelle lavorative, comunque funzionali alla misura alternativa dell’affidamento in prova.

A ciò si aggiunga che nella relazione UEPE, secondo quanto rappresenta la ricorrente, l’attività di volontariato sarebbe stata ritenuta praticabile e sul punto la motivazione non dà conto delle ragioni per le quali tale attività non poteva essere presa in considerazione né se fosse tra quelle offerte da ente non idoneo. Tali carenze viziano l’ordinanza impugnata e vanno emendate.

3. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio al fine di emendare la carenza di motivazione in ordine all’assoluta impossibilità per la condannata di svolgere attività lavorativa e, laddove sia ravvisata tale impossibilità, in ordine alle alternative proposte di svolgere opera di volontariato e alla loro adeguatezza e funzionalità rispetto agli scopi di reinserimento sociale perseguiti dalla misura alternativa. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così è deciso, 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GIACOMO ROCCHI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.