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Sentenza — n. 37882/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37882/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da Pasquale Giovanni Varca avverso l'ordinanza in data 21 novembre 2024, con la quale la stessa Corte territoriale aveva disposto l'aggiornamento dei dati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari (mediante la cancellazione dei provvedimenti di sequestro e/o di confisca) limitatamente a tre immobili, meglio descritti nel medesimo provvedimento. 1.1. In sintesi, l'opposizione era considerata infondata poiché gli argomenti su cui si basava costituivano la mera riproposizione delle tesi difensive già sottoposte all'esame della stessa Corte distrettuale (e respinte) con precedente ordinanza del 25 ottobre 2024 (corretta con provvedimento del 12 dicembre 2024) non impugnata e dalla quale era conseguita quella oggetto di opposizione.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37882/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro di beni immobili revoca del trasferimento patrimoniale confisca dei beni dissequestro di beni distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giacomo lana, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARCA PASQUALE GIOVANNI nato a Isola Capo Rizzuto 1'11/12/1963; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 28/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da Pasquale Giovanni Varca avverso l'ordinanza in data 21 novembre 2024, con la quale la stessa Corte territoriale aveva disposto l'aggiornamento dei dati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari (mediante la cancellazione dei provvedimenti di sequestro e/o di confisca) limitatamente a tre immobili, meglio descritti nel medesimo provvedimento. 1.1. In sintesi, l'opposizione era considerata infondata poiché gli argomenti su cui si basava costituivano la mera riproposizione delle tesi difensive già sottoposte all'esame della stessa Corte distrettuale (e respinte) con precedente ordinanza del 25 ottobre 2024 (corretta con provvedimento del 12 dicembre 2024) non impugnata e dalla quale era conseguita quella oggetto di opposizione.

Pertanto, la richiesta del Varca diretta ad ottenere la cancellazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca anche di altri beni immobili era infondata poiché, come emergente dalla sentenza di condanna pronunciata dalla medesima Corte territoriale in data 23 aprile 2013 (divenuta irrevocabile il giorno 6 giugno 2014), per detti beni non era intervenuta alcuna revoca della confisca. 1.2. Inoltre, la Corte di appello ribadiva che l'ordinanza oggetto di opposizione aveva soltanto provveduto ad aggiornare i dati presso la conservatoria limitatamente a tre immobili, in esecuzione di quanto disposto con precedenti provvedimenti (tra cui in particolare quello n. 316/2024 SIGE) che avevano rettificato e corretto quanto erroneamente attestato con l'ordinanza del 23 febbraio 2015, la quale non poteva essere considerata come passata in giudicato essendo stata oggetto di successive integrazioni e modificazioni.

2. Avverso detta ordinanza Pasquale Giuseppe Varca, per mezzo dell'avv. Giacomo lana, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea valutazione, in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione, circa la natura ‘attestativa' del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Milano in data 23 febbraio 2015 con il quale era stata disposta la revoca del sequestro preventivo sui beni indicati nella parte motiva dello stesso provvedimento, tenuto anche conto che tale ordinanza non era mai stata oggetto di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo Pasquale Giuseppe Varca lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel considerare revocabile e modificabile la sopra indicata ordinanza del 23 febbraio 2015 sebbene non impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto, deve ricordarsi che in tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori (Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, Rv. 287352 - 01). 2.1. Ciò posto, si rileva che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico posto a fondamento del provvedimento impugnato; in particolare, non contesta il fatto - evidenziato dal giudice dell'esecuzione - che egli si era limitato a riproporre gli argomenti già respinti con precedente ordinanza del 25 ottobre 2024 (corretta il giorno 12 dicembre 2024).

Analogamente, l'odierno ricorrente non mette in discussione nemmeno che la sopra indicata sentenza di condanna del 23 aprile 2013 (divenuta irrevocabile in data 6 giugno 2014) non aveva disposto la revoca della confisca rispetto ai beni oggetto della richiesta oggetto del presente giudizio. 2.2. Quanto poi alla dedotta irrevocabilità della citata ordinanza del 23 febbraio 2015 il ricorrente non tiene in considerazione che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, essa era stata oggetto di successive integrazioni e modificazioni possibili in forza della giurisprudenza sopra richiamata e che, pertanto, detta ordinanza non ha mai acquistato il valore di cosa passata in giudicato con la conseguente infondatezza delle sue pretese.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a