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Sentenza — n. 37880/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows prisoner's compensation claim by annulling surveillance judge's inadmissibility ruling due to lack of judicial investigation duty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Salerno surveillance judge's order declaring a compensation claim inadmissible and remanded the case for a new hearing. The prisoner argued that the judge failed to investigate violations of Article 3 of the ECHR regarding detention conditions despite clear allegations in her request. The Court held that the judge bears the duty to verify such claims ex officio rather than placing the burden of proof on the detainee.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 35-ter Ord. pen.: The surveillance judge must ex officio investigate allegations of detention condition violations; the detainee bears only an obligation to allege facts, not to prove them.

Parole chiave

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surveillance procedure compensation claim ECHR Article 3 judicial investigation duty burden of proof allocation detention conditions remand for new trial indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il magistrato di sorveglianza di Salerno, con il provvedimento indicato in epigrafe, dichiarava inammissibile - ai sensi dell'art. 666, comnna 2, cod.
Art. 35-ter Ord. pen.
- la richiesta di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. proposta nell'interesse di Immacolata Piscopo, con riferimento ai periodi di carcerazione dalla medesima sofferti in condizioni di violazione dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.
Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
3 CEDU, di talché il magistrato di sorveglianza di Salerno, avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori che al medesimo competono in forza dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art.
Art. 678 cod. proc. pen.
pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. 2.2.
Art. 3 CEDU
proposta nell'interesse di Immacolata Piscopo, con riferimento ai periodi di carcerazione dalla medesima sofferti in condizioni di violazione dell'art. 3 CEDU.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Rosario Fiore, ha proposto ricorso per cassazione (come tale qualificato il reclamo della condannata da parte del Tribunale di sorveglianza di Salerno, con provvedimento del 25 giugno 2025) affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.
art. 678 cod. proc. pen
pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014
L'istante, dunque, è tenuto unicamente a prospettare e a indicare, al giudice competente, i fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo, poi, in capo all'autorità giudiziaria procedente il compito di effettuare i relativi accertamenti (Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep.
Sez. 1, n. 34987 del 22/9/2010
Sez. 1, n. 34987 del 22/9/2010, Di Sabatino, Rv.
Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009
248276; Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, Nazar, Rv.
Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000
245512; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, l'h/.
Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019
219253; Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay De Castro Lexanier, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISCOPO IMMACOLATA nata a Caserta 1'11/10/1988; avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Salerno del 2 4/2025; V:fr visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il magistrato di sorveglianza di Salerno, con il provvedimento indicato in epigrafe, dichiarava inammissibile - ai sensi dell'art. 666, comnna 2, cod. proc. pen. - la richiesta di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. proposta nell'interesse di Immacolata Piscopo, con riferimento ai periodi di carcerazione dalla medesima sofferti in condizioni di violazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, la richiesta veniva dichiarata inammissibile per la mancata precisazione, da parte dell'istante, di cosa avrebbe determinato, in ipotesi, il lamentato pregiudizio presso i singoli istituti di detenzione.

2. Avverso tale provvedimento Immacolata Piscopo, per mezzo dell'avv. Rosario Fiore, ha proposto ricorso per cassazione (come tale qualificato il reclamo della condannata da parte del Tribunale di sorveglianza di Salerno, con provvedimento del 25 giugno 2025) affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU poiché nella domanda aveva indicato il periodo di detenzione oggetto della richiesta ed i vari istituti presso i quali era stata ristretta evidenziando, altresì, il nnancato rispetto dello spazio minimo di detenzione per ciascun detenuto e la carenza delle più elementari condizioni igienico sanitarie. Pertanto, sulla base di tali allegazioni, il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto procedere ai relativi accertamenti di ufficio al fine di verificare la fondatezza della richiesta indennitaria conne sopra formulata.

3. Il Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Invero, nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un determinato provvedimento giurisdizionale a lui favorevole, ma soltanto un onere di allegazione. L'istante, dunque, è tenuto unicamente a prospettare e a indicare, al giudice competente, i fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo, poi, in capo all'autorità giudiziaria procedente il compito di effettuare i relativi accertamenti (Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263429;

Sez. 1, n. 34987 del 22/9/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, Nazar, Rv. 245512; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, l'h/. 219253; Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay De Castro Lexanier, Rv. 277793 - 01). 2.1.Nel caso di specie, come si rileva dal contenuto della istanza (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato), la detenuta con la istanza del 29 settembre 2024 aveva indicato, con sufficiente chiarezza, i periodi di carcerazione sofferta, gli istituti dove era stata ristretta e in che cosa era consistita la dedotta violazione dell'art. 3 CEDU, di talché il magistrato di sorveglianza di Salerno, avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori che al medesimo competono in forza dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. 2.2.

Al contrario, il provvedimento impugnato ha illegittimamente posto a carico della detenuta l'onere di dimostrare le circostanze dedotte a fondamento della richiesta di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. Infatti, nonostante la chiara previsione delle citate disposizioni processuali, le quali contemplano la possibilità di richiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza, il magistrato di sorveglianza non vi ha provveduto, rilevando la mancata precisazione del lamentato pregiudizio sebbene la domanda indicasse, come sopra esposto, la violazione dei limiti minimi di spazio all'interno delle camere di detenzione e la carenza delle condizioni igienico sanitarie (oltre ai periodi di detenzione ed i vari istituti dove l'odierna ricorrente era stata ristretta).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo esame, al magistrato di sorveglianza di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Salerno.