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Sentenza — n. 37754/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming execution judge's prior sentencing created incompatibility under Art. 37 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged incompatibility between the execution judge and the request for continuatio in execution must be raised via a specific recusal declaration. The appellant, Ivan Sansosti, argued that the execution judge who previously ruled against continuatio in two prior judgments could not now hear the execution request. The court held that the strict time limits for recusal under Article 38 of the Code of Criminal Procedure preclude such claims after the hearing has concluded.

Regesto Legislator

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Art. 37, Art. 38 c.p.p.; A claim of incompatibility based on a judge's prior participation in related proceedings must be raised through a specific recusal declaration within the statutory time limits, rendering a subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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judicial incompatibility recusal declaration execution judge continuatio in execution statutory time limits Code of Criminal Procedure inadmissible appeal esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 37 c.p.p.
Antonio Bove, che denuncia la violazione della legge processuale, in relazione all’art. 37 cod.
Art. 38 c.p.p.
La previsione di uno stringente termine di decadenza, previsto dall’art. 38 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 671 c.p.p.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 37 cod. proc. pen
Antonio Bove, che denuncia la violazione della legge processuale, in relazione all’art. 37 cod. proc. pen., per l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione a giudicare dell’istanza ex art.
art. 38 cod. proc. pen
La previsione di uno stringente termine di decadenza, previsto dall’art. 38 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32907 del 02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: SANSOSTI Ivan nato a SAN VINCENZO LA COSTA il 30/08/1973 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di Paola Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, dato avviso al difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di Ivan SANSOSTI per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con due sentenze (1. Tribunale di Paola n. 146/22, confermata con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, irrevocabile il 21/2/2024;

2. Tribunale di Paola n. 750/21, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, definitiva il 23/10/2024).

2. Ricorre Ivan SANSOSTI,a mezzo del difensore avv. Antonio Bove, che denuncia la violazione della legge processuale, in relazione all’art. 37 cod. proc. pen., per l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione a giudicare dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. poiché il magistrato in questione è stato l’estensore di una delle sentenze oggetto dell’istanza e, in particolare, di quella che aveva ritenuto insussistente la continuazione tra i due reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile perché rivolto a denunciare una presunta causa di incompatibilità che avrebbe dovuto semmai essere oggetto di specifica dichiarazione di ricusazione (Sez. 1, n. 32907 del 02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454), essendo nota la composizione del giudice dell’esecuzione che ha celebrato l’udienza camerale nella quale è stata trattata l’istanza di unificazione in sede esecutiva. La previsione di uno stringente termine di decadenza, previsto dall’art. 38 cod. proc. pen., per la dichiarazione di ricusazione osta a che la questione possa essere proposta, in diverse forme (ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio che sia stata in seguito emesso dal giudice ricusabile), oltre il limite temporale ivi stabilito.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è