Sentenza — n. 37694/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Magistrato di sorveglianza di Milano, ha dichiarato, con provvedimento del 30 maggio 2025, la propria incompetenza a decidere in merito all'istanza di liberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis I. 689 del 1981, avanzata da Antonio Ranieri, in relazione alla sentenza n. 1921 del 27/09/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio, quale Giudice dell'esecuzione, ritenuto competente.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37694/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Luca Tampieri, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Magistrato di sorveglianza.
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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO nei confronti di: MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI MILANO con l'ordinanza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del Magistrato di sorveglianza di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Milano, ha dichiarato, con provvedimento del 30 maggio 2025, la propria incompetenza a decidere in merito all'istanza di liberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis I. 689 del 1981, avanzata da Antonio Ranieri, in relazione alla sentenza n. 1921 del 27/09/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio, quale Giudice dell'esecuzione, ritenuto competente.
2. Con ordinanza in data 04/06/2025 il Tribunale di Busto Arsizio, quale Giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando come, sulla base di un recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01), la competenza in materia di applicazione della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità, dovesse ritenersi funzionalmente in capo al Magistrato di sorveglianza.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Luca Tampieri, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Magistrato di sorveglianza.
4. La Difesa del condannato ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.
2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere del Magistrato di sorveglianza di Milano.3. Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis I. 689 del 1981. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 I. 689 del 1981, 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.
Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativo è inequivoco. L'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4, prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».
4. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Milano a decidere sulla richiesta formulata da Antonio Ranieri, con conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 7 ottobre