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Sentenza — n. 37670/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rejects appeal on execution of continued crimes, ruling reduced sentence applies before material cumulation cap.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37670/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Salvatore Nizza's appeal against the Court of Appeal's order recognizing the continuation of crimes. Nizza argued the appeal court incorrectly applied the material cumulation cap after calculating the base sentence, whereas the law requires the cap to be applied first. The court ruled that in execution proceedings, the reduction for the summary trial must precede the material cumulation cap to respect the finality of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 78 c.p.: In execution proceedings for continued crimes involving summary trials, the sentence reduction for the summary trial must be applied before the material cumulation cap, ensuring the final sentence does not exceed thirty years.

Parole chiave

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execution proceedings continued crimes summary trial reduction material cumulation cap res judicata effect procedural sequence sentencing calculation

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte d i appello di Catania, in funzione d i giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta con cui Salvatore Nizza aveva chiesto , ai sensi dell’ art. 671 cod.
Art. 78 c.p.
Lamentache la diminuente per il rito abbreviato, applicata in entrambe le decisioni unificate, doveva operare , così come indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, dopo il criterio moderatore del cumulo materiale previstodall'art. 78 cod.
Art. 438 c.p.p.
ti Salvatore Pace e Giuseppe Strano Tagliareni , chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnatosulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in riferimentoall’art. 438 cod.
Art. 616 c.p.p.
2.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 442 c.p.p.
segue necessariamente la già dispostariduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte d i appello di Catania, in funzione d i giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta con cui Salvatore Nizza aveva chiesto , ai sensi dell’ art. 671 cod. proc. pen.
art. 438 cod. proc. pen
ti Salvatore Pace e Giuseppe Strano Tagliareni , chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnatosulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in riferimentoall’art. 438 cod. proc. pen.
art. 78 cod. pen
Lamentache la diminuente per il rito abbreviato, applicata in entrambe le decisioni unificate, doveva operare , così come indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, dopo il criterio moderatore del cumulo materiale previstodall'art. 78 cod. pen .
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
2024, Giampapa , ha pre cisato che «la corretta letturadell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 442 cod. proc. pen
segue necessariamente la già dispostariduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 - Mabouka
Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015 - Dedinca
Sez. Unite n. 7029 del 28/09/2023 - Giampapa
Sez. 1, n. 42316 del 2010 - Cutaia

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Testo completo

hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: NIZZASALVATORE nato a CATANIA il 31/01/1972 avversol'ordinanza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAuditala relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENNI COLA che chiesto dichiararsi l’inammissibilità. RITENUTOIN FATTO 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte d i appello di Catania, in funzione d i giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta con cui Salvatore Nizza aveva chiesto , ai sensi dell’ art. 671 cod. proc. pen. , il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenzeemesse dalla Corte di appello di Catania : -1) in data 27 maggio 2020 , irrevocabile il 18 novembre 2021 (condanna allapena di anni 18 mesi 2 e giorni 20 di reclusione , p er i reati di quegli art t. 73 e74 dpr 309 90 , aggravati ai sensi dell'art 7 d.lgs. n. 152 del 1991 ); -2) in data 6 luglio 2024 , irrevocabile il 7 aprile 2021 ( condanna alla pena dianni 11 mesi 10 giorni 20 di reclusione per reati di cui all'art . 416 - bis cod. pen.n onché per i reati di cui algi artt. 73 e 74 dpr 309 90, aggravati ai sensi dell'art7 d.lgs. n. 152 del 1991 ) Perl’effetto, la Corte etnea ha quantificato in anni 25 mesi 8 e giorni 20 di reclusionela pena finale complessiva per il reato continuato , così determin ata : -anni 1 6 mesi 8 Giorni 20 di reclusione , p ena base per il reato associativo giudicatocon la sentenza sub 1 ) , considerata la riduzione per il rito abbreviato ; -anni 1 mesi 6 giorni 20 a titolo di aumento per continuazione interna ; -anni 7 mesi 6 reclusione a titolo di ulterior e aument o per i reati satelliti giudicaticon la sentenza sub . 2 ) , già calcolata la riduzione per il rito di cui all’art.442cod. proc. pen. 2.Ricorre Salvatore Nizza , a mezzo de i difensor i avv . ti Salvatore Pace e Giuseppe Strano Tagliareni , chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnatosulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in riferimentoall’art. 438 cod. proc. pen.

Lamentache la diminuente per il rito abbreviato, applicata in entrambe le decisioni unificate, doveva operare , così come indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, dopo il criterio moderatore del cumulo materiale previstodall'art. 78 cod. pen . Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto prima determinare la pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per rito abbreviato (anni 25) , indi applicare l'aumento per continuazione(anni 38 mesi 9) e la riduzione per il criterio moderatore (anni 30) e,solo in ultimo , la diminuente per il rito abbreviato sull’ entità dell'intera pen a ottenutacon il calcolo precedente , pervenendo alla pena di anni 20 di reclusione .

CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso è passibile di rigetto . 1.L’ unico motivo dedotto è infondato. Come correttamente osservato dal Procura to re generale nelle sue conclusioni, l a giurisprudenza di questa Corte di cassazione è da tempo stabilmente orientata ad affermare che « i n sede di esecuzione, ai fini della determinazionedel trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolodella continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato,la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo,come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previstodall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può esseresuperiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 - dep. 2020, Mabouka,Rv. 278494;

Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867). Siè precisato che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale non si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilitàdel giudicato. Il richiamato orientamento è stato di recente confermato dal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità , che nella sentenza Sez. Unite n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampapa , ha pre cisato che «la corretta letturadell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. richiede che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento sanzionatorio del reato continuatoin fase esecutiva, la riduzione per il giudizio abbreviato assume rilievo in limine, dovendosi avere riguardo alla pena concretamente inflitta in esito all'applicazionedella riduzione premiale del rito, e ciò con riferimento sia al reato base che ai reati satellite e prima, eventualmente, dell'applicazione del criterio moderatoredi cui all'art. 78 cod. pen. (così, Sez. 1, n. 42316 del 2010, Cutaia, che,per confutare l'argomento l ogico della disparità di trattamento tra la fase dellaesecuzione e quella del giudizio nell’applicazione del criterio moderatore , haespressamente dato atto che in executivis risulta «evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. segue necessariamente la già dispostariduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2», e hanno motivato che la «obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione», con la correlata «disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena [...] trova solidae razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità [...] delle situazioni processuali [...] soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principiodi intangibilità del giudicato» ).

Tantoposto, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha correttamente utilizzatocome pena base quella di anni 16 mesi 8 Giorni 20 di reclusione , già derivantedalla diminuente del rito nella sentenza n. 1) , alla quale ha aggiunto gliaumenti per i reati satellite già diminuiti per il rito senza applicare il criterio moderatore. 2.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento