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Sentenza — n. 37506/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against detention denial due to insufficient evidence of specific intent to endanger public safety.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37506/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against the denial of provisional detention for an accused in a bomb plot case. The lower court found insufficient circumstantial evidence to identify the defendant and lacked proof of the specific intent required for the crime of endangering public safety. Consequently, the court ruled that the detention request could not be granted without this specific mental element.

Regesto Legislator

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Art. 435 cod. pen.; The specific intent to endanger public safety cannot be presumed from the mere location of the act or the nature of the object alone; it requires direct proof of the offender's subjective purpose to cause harm.

Parole chiave

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specific intent requirement endangering public safety provisional detention denial insufficient circumstantial evidence subjective mental element prosecutor appeal dismissal procedural safeguards

Disposizioni normative citate

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Art. 435 cod. pen.
Né riteneva configurabile la fattispecie di cui all’art. 435 cod. pen. in difetto dell’elemento soggettivo specifico costituito dalla finalità di attentare alla pubblica incolumità.
art. 435 cod. pen
Né riteneva configurabile la fattispecie di cui all’art. 435 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188643 - 01

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Testo completo

In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Sent. n. sez. 2589/2025 EVA TOSCANI R.G.N. 20315/2025 TERESA GRIECO SENTENZA Procuratore Della Repubblica Presso il Tribunale di SALERNO Consiglio Francesco nato a BATTIPAGLIA il 31/01/2002 Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; l’avvocato D’Aniello Luigi conclude dichiarando il ricorso infondato e chiedendone il rigetto. Consiglio Francesco è indagato, in concorso con Borriello Giuseppe, del reato di cui agli artt. 56, 421 bis cod. pen. per avere compito atti idonei e diretti in modo non equivoco a fare scoppiare un ordigno tipo bomba carta in prossimità dell’ingresso della Questura e della Prefettura nel centro di Salerno.

Il giudice per le indagini preliminari riteneva certa la identificazione di Borriello, ma non quella di Consiglio,non essendo sufficiente la somiglianza del s oggetto ripr e so con il Consiglio, né il rinvenimentopresso Consiglio di indumenti analoghi a quelli indossati dagli autori del lancio, stante l’uso comune degli stessi e a loro diffusione. troppo, trattandosi di tentativo, la soglia della condotta punibile. Il pubblico ministero proponeva appello avverso il diniego del giudice per le indagini preliminari ritenendo che la identificazione di Consiglio rispettasse i canoni della gravità indiziaria necessaria e sufficiente stante la fase procedimentale e che la condotta degli indagati non si fosse limitata alla mera detenzione dell’ordigno, per arrivare all’accensione e al lancio dello stesso, con una perfetta idoneità dell’azione a cagionare il turbamento dell’ordine pubblico.

Sotto il profilo della carenza della gravità indiziaria circa la identificazione del Consiglio il Tribunale condivide le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato. Il Tribunale concludeva che, seppure con gli standard valutativi della prova richiesti nella fase cautelare, non vi fossero sufficienti elementi per ritenere una gravità indiziaria a carico del Consiglio. Né riteneva configurabile la fattispecie di cui all’art. 435 cod. pen. in difetto dell’elemento soggettivo specifico costituito dalla finalità di attentare alla pubblica incolumità.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il pubblico ministero di Salerno rilevando la erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha escluso la sussistenza del dolo specifico in ragione della assenza di accertamenti sulla micidialità dell’ordigno nonché per la giovanissima età dell’indagato e per la sua incensuratezza, senza prendere in considerazione le circostanze di tempo e luogo della condotta.

4. Il sostituto procuratore generale Olga Mignolo depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Pertanto,la disamina si concentrerà sulla configurabilità del delitto di cui all ’ art. 435 cod. pen., contestato in via alternativa. Anche se detto fine non sia raggiunto, pertanto, si tratta di reato consumato e non soltanto tentato. Sebbene, infatti, come rilevato nel provvedimento impugnato, la condotta materiale del reato considerato sussista anche nel caso di detenzione di materie non micidiali o non particolarmente offensive, la natura del materiale detenuto è elemento imprescindibile per valutare la sussistenza del dolo di attentare alla pubblica incolumità.

È pacifico, infatti, che la prova del dolo specifico possa essere fornita da una serie di indici fattuali quali, ad esempio, la natura dei mezzi usati, la loro potenzialità offensiva, ovvero le condizioni d tempo e di luogo in cui avvenne la condotta (v., ad es., mutatis mutandis, i principi affermati in relazione al delitto di strage da Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188643 - 01). Il tribunale, correttamente, ha ritenuto di non potere colmare tale lacuna indagando altre caratteristiche dell’azione, come indicato dal ricorrente, poiché, in difetto di tale imprescindibile accertamento, ogni altra verifica circa le caratteristiche estrinseche della condotta è comunque irrilevante non potendo tali aspetti sopperire quelli mancanti e non più accertabili.

La non configurabilità del delitto attribuito all’indagato e la conseguente impossibilità di emettere la richiesta misura, poiché l’unica fattispecie criminosa individuabile non consente, come rilevato nel provvedimento impugnato, la emissione di alcuna misura cautelare, esime la Cortedal valutare gli el ementi che, secondo il Tr i bunale , non avr e b bero conse n tito di identificare nel secondo indagato l’odierno ricorrente. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso d