Cassation Court remits execution incident to Appellate Court for proper handling of non-enforceability declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to the Naples Court of Appeal to correct a procedural error regarding the classification of an execution incident. The lower court had erroneously treated a request for a declaration of non-enforceability as a request for remission of time limits under Article 175 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that because the primary request concerned the ineffectiveness of the enforceable title, the Appellate Court should have applied Article 670, paragraph 3, to decide the execution incident directly rather than transmitting the file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670, comma 3 c.p.p.; Art. 175 c.p.p.: When an execution incident primarily requests a declaration of non-enforceability due to lack of knowledge of the title, the territorial court must apply Art. 670(3) to decide the incident and the time-limit request, rather than remitting the case for a time-limit remission.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA Tufano Raffaele nato a CAPACCIO il 23/03/1947 avverso la sentenza del 16/06/2021 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy che chiedeva che la Corte restituisse nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2021.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con provvedimento in data 7 maggio 2025 disponeva la sospensionedell’esecuzione della pena inflitta a Tufano Raffaele con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 16 giugno 2023, e la trasmissione degli atti a questa Corte in quanto giudice competente sull’impugnazione ex art. 175, comma 4 cod. proc. pen. L’istanza di remissione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen . , p er potere impugnare detta sentenza avanti a questa Corte si fondava sul fatto che il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello in esito all’udienza celebratasi ex art. 23 D.lgs. 149/2020 non era mai stato comunicato ai difensori di fiducia dell’imputato.
2. Il sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy depositava conclusioni scritte chiedendo in accoglimento dell’istanza la rimessione nel termine per impugnare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il principio che avrebbe dovuto seguire la Corte di appello è espresso dalla seguente massima, secondo cuile disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato(Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678 – 01). L’originaria istanza rivolta alla Corte di Appello di Napoli è qualificata dal l ’ istante medesimo come “incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen .
” e contiene in principalità la richiesta di declaratoria della non esecutività della sentenza, essendo stato impedito all’imputato, per le ragioni vi esposte, l’esercizio del diritto di impugnazione. La Corte di appello, adita quale giudice della esecuzione, ha interpretato tale istanza come una richiesta di remissione in termini ai sensi dell ’ art. 175 cod. proc. pen . e , in ossequio al disposto dell’art. 175, comma 4 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione a questa Corte. Tale provvedimento si appalesa errato poiché l’adito giudice dell’esecuzione ha del tutto arbitrariamente riqualificato l’istanzaai sensi dell’art. 175 cod. proc pen, sebbene abbia come petitumprincipale la declaratoria di non efficacia del titolo esecutivo .
Avendo l ’ istanza principale ad oggetto , come già precisato, l ’ inefficacia del titolo esecutivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 670, comma 3 cod. proc.pen. e, lungi dal disporre la trasmissione dell’istanza a questa Corte, avrebbe dovuto decidere l’incidente di esecuzione ed anche l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. Conseguentemente,previa riqualificazione dell ’ atto depositato presso la Ca n celleria della Corte di Appello di Napoli in data 3 aprile 2025 quale incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
Qualificato l’atto depositato in data 3 aprile 2025 presso la cancelleria della Corte d’Appello di Napoli come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il