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Sentenza — n. 37473/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive confiscation due to lack of reasoned link between criminal period and asset acquisition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Gemila Cizmic and Clinton Hamidovic against the Rome Court of Appeal's preventive confiscation order. The appellants argued that the confiscation lacked proportionality and temporal correlation, noting their modest criminal history and the high value of seized assets like a villa and Mercedes. The court rejected these claims because the lower court failed to provide specific factual reasoning linking the assets directly to illicit income generated during the established period of social danger.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; The preventive confiscation order must explicitly demonstrate a causal link between the period of social danger and the acquisition of assets, rather than merely addressing general arguments about the nature of the crimes.

Parole chiave

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preventive confiscation social danger period temporal correlation proportionality of assets reasoned motivation illicit income Cassation dismissal distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso sia la proposta che il terzo proprietario, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso sia la proposta che il terzo proprietario, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He Dong
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli
Sez. 1, n. 12329 del 14/02/2020, Turchi
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Testo completo

la seguente sui ricorsi proposti da: Cizmic Gemila nata a ROMA (ITALIA) il 29/03/1994 Hamidovic Clinton nato a ROMA (ITALIA) il 18/10/1992 avverso il decreto del 11/03/2025 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Fabio Picuti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente Cizmic, avv. Caterina Calia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Hamidovic, avv. Giovanni Francioso, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto 1. Con decreto dell’11 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto dell’11 marzo 2024 con cui il Tribunale di Roma, sul presupposto di aver accertato la pericolosità di Gemila Cizmic nel periodo tra il 2008 ed il 2017, in quanto persona che, per condotta e tenore di vita, doveva ritenersi vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose, ha disposto la confisca di prevenzione dei beni, consistenti in una villa ad Ardea, una vettura Mercedes CLA, sei polizze di pegno sottoscritte con la filiale di Anzio di Affide custodia valore, intestati a Clinton Hamidovic, convivente della proposta e padre dei suoi cinque figli, nonché di un orologio da polso, marca Rolex submarine, rinvenuto in loro disponibilità.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso sia la proposta che il terzo proprietario, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso Cizmic Con il primo motivo deduce violazione di legge per apparenza della motivazione con cui il decreto impugnato ha risposto alla deduzione contenuta nei motivi di appello della totale mancanza di pericolosità di Cizmic anche nel periodo indicato dal Tribunale, in quanto la ricorrente è stata condannata per reati molto modesti, per di più alcuni commessi in epoca remota, che potevano essere ricondotti a fenomeno di mera devianza giovanile e dovevano essere espunti dalla valutazione complessiva di pericolosità.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge per apparenza della motivazione con cui il decreto impugnato ha risposto alla deduzione contenuta nei motivi di appello sulla mancanza di proporzione tra il reddito illecito che la stessa potrebbe asseritamente aver tratto dai reati ed il valore dei beni che è stato confiscato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per apparenza della motivazione con cui il decreto impugnato ha risposto alla deduzione contenuta nei motivi di appello sulla mancanza di correlazione temporale tra il periodo di pericolosità della ricorrente e quello dell’acquisto dei beni.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge per apparenza della motivazione con cui il decreto impugnato ha risposto alla deduzione contenuta nei motivi di appello sulla inesistenza, a carico del proposto, di un onere della prova della provenienza da fonti lecite della provvista per l’acquisto dei beni. Con il quinto motivo deduce violazione di legge per mancanza di motivazione sugli argomenti proposti nei motivi aggiunti di appello (motivo solo enunciato, ma privo di sviluppo logico che lo specifichi). 2.2. Ricorso Hamidovic Con unico motivo deduce violazione di legge per mancanza di motivazione sui motivi proposti nell’atto di appello di Hamidovic, che non è stato neanche enunciato nel decreto della Corte di appello, che sembra essersi occupata soltanto dell’appello di Cizmic.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Fabio Picuti, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Con note di replica il difensore di Cizmic, avv. Caterina Calia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Con due diverse memorie il difensore di Hamidovic, avv. Giovanni Francioso, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati.

1. È fondato anzitutto il ricorso Hamidovic, che deduce che l’appello presentato dallo stesso, marito della proposta, e terzo proprietario di parte dei beni sequestrati, non è stato valutato dalla Corte di appello. In effetti, il decreto impugnato non contiene alcuna motivazione con riferimento alla impugnazione di Hamidovic, che viene definito nell’intestazione “terzo appellante”, ma di cui in motivazione non vengono neanche enunciati, e comunque valutati, i motivi di appello. La totale mancanza di motivazione integra la violazione di legge prevista dall’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue che il ricorso di Hamidovic è fondato.

2. È fondato, peraltro, anche il ricorso di Cizmic. Sono fondati, in particolare, il secondo ed il terzo motivo di ricorso con assorbimento dei successivi, e rigetto del primo. 2.1. Il primo motivo non è fondato, perché la risposta del decreto impugnato alle censure sulla pericolosità della proposta non può essere ritenuta apparente. A queste deduzioni il decreto impugnato dedica i paragrafi da 31 a 41, in cui ricostruisce la storia criminale dell’interessata, individua il filo conduttore che lega i reati commessi, ovvero l’esser condotte criminose finalizzate ad ottenere un lucro, e prende in considerazione le deduzioni svolte dalla difesa nei motivi di appello sul contesto di provenienza della ricorrente, sulla sua commissione di reati anche in epoca remota, per concludere nel senso che esse non siano conferenti con il giudizio di pericolosità, né siano idonee a spostarlo nel tempo.

Il giudice di appello evidenzia, infatti, che i vari crimini sono inframmezzati da periodi di detenzione, anche carceraria, che non hanno dissuaso l’imputata dal commetterne altri successivamente. La commissione di reati in un arco temporale lungo, d’altronde, esclude che possa trattarsi di fatti legati a vicende occasionali e situazioni contingenti di vita. Si tratta di una motivazione che non può essere definita apparente, nel significato di cui alla giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01)) che ha interpretato la previsione di cui all’ art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che “avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”, in quanto gli argomenti difensivi sono stati, in realtà, valutati dal giudice, ed il sindacato su di essi non si può spingere fino al punto di sindacare la correttezza della motivazione, preclusa in questa materia. 2.2.

Sono fondati, invece, come si diceva, il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato non risponde, infatti, alla deduzione contenuta nei motivi di appello sulla mancanza di proporzione tra il reddito illecito che la stessa potrebbe asseritamente aver tratto dall’attività delinquenziale ed il valore dei beni che è stato confiscato. L’argomento speso nei motivi di appello, e reiterato in quelli di ricorso, è, infatti, che la proposta è una borseggiatrice, e, se un orologio Rolex può provenire da un borseggio, una villa ed una autovettura Mercedes non possono essere acquistati con il provento di una serie di piccoli furti.

Il decreto impugnato riporta questa deduzione difensiva nel paragrafo 52 della motivazione, ma poi nei paragrafi successivi non dà una risposta alla stessa, limitandosi a considerazioni che si risolvono, in definitiva, in un inquadramento generale della materia, e passa poi direttamente a valutare la prova contraria sulla provenienza lecita della provvista per l’acquisto dei beni in questione, che è un passaggio logico necessario, ma successivo. Infatti, come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità, “la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali” (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He Dong, Rv. 281620 - 01), il che comporta anche la necessità di una indagine non sulla derivazione causale tra i beni confiscati ed in singoli specifici episodi criminosi ricostruiti a carico del proposto, che non è necessaria, non versandosi in un caso di confisca del profitto diretto del reato, ma di congruenza tra i primi e la tipologia di reddito che può essere tratta dalle attività delittuose che hanno fondato il giudizio di pericolosità del proposto. 2.3.

Il provvedimento impugnato non risponde, poi, alla deduzione contenuta nei motivi di appello circa la asserita mancanza del requisito della ragionevolezza temporale tra il momento della cessazione della pericolosità e quello dell’acquisto della villa. Quello della ragionevolezza temporale tra il momento di accertamento della pericolosità sociale ed il momento di acquisto dei beni confiscati è un principio generale del sistema delle misure di prevenzione (v., per tute, Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 – 01), che non comporta una preclusione assoluta alla confisca di beni acquistati dopo il periodo in cui è stata accertata la pericolosità del proposto, ma impone pur sempre una motivazione sull’esistenza di “indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi in detto periodo” (Sez. 1, n. 12329 del 14/02/2020, Turchi, Rv. 278700 - 01), motivazione che nel provvedimento impugnato manca del tutto.

Infatti, il decreto riporta la deduzione della difesa della proposta nel paragrafo 63 della motivazione, ma poi nei paragrafi successivi non dà una risposta a tale deduzione, spostando il discorso giustificativo sul tema della intestazione fittizia, e passando poi direttamente a valutare la prova contraria sulla provenienza lecita della provvista per l’acquisto dei beni in questione, che, però, è, come già detto, un passaggio logico successivo.

3. In definitiva, per le ragioni indicate, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve esser