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Sentenza — n. 37414/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation denial citing lack of critical life review and minor infractions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37414/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Salvatore Mondello's appeal against the Naples supervision tribunal's refusal of probation and home detention. Mondello argued the lower court lacked motivation regarding minor infractions and ignored positive police reports, while the prosecutor requested dismissal. The court ruled that the tribunal correctly applied principles requiring a concrete positive evolution of personality and a critical review of the past, which the appellant failed to demonstrate.

Regesto Legislator

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Art. 168 c.p.s.; Art. 170 c.p.s.: For probation admission, the court must evaluate post-sentence behavior to verify personality evolution, and minor infractions alone do not preclude home detention if the overall conduct shows a positive trajectory.

Parole chiave

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probation admission home detention supervision tribunal personality evolution critical life review minor infractions penal execution revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 168 c.p.s.
Art. 170 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli
Deve essere tenuto presente il principio di diritto espresso, anche recentemente, da Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv.
Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale
Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo
210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv.
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
244322, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.
Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto
Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M.
Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Mondello Salvatore nato a CAIVANO il 01/02/1955 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate nell’interesse di Salvatore Modello, in esecuzione pena in regime di semilibertà dal 23 maggio 2024. A fondamento della decisione di rigetto della più ampia misura alternativa i giudici hanno evidenziato la segnalazione di alcune infrazioni del 21 agosto e del 20 ottobre 2024, con conseguente diffida del Tribunale di sorveglianza del 26 febbraio 2025. L’istanza di detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile, tenuto conto dell’entità della pena residua da espiare e della natura dei reati per i quali è in corso l’esecuzione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Mondello, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazione di legge. Ha evidenziato come la richiesta di detenzione domiciliare abbia avuto riguardo a detenuto ultrasettantenne che ha già espiato la pena per i reati ostativi e l’istanza di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali sia stata rigettata, invece, sulla base di due infrazioni di scarso rilievo. Ad ogni modo, il provvedimento impugnato manca di ogni motivazione in punto di gravità dei fatti posti a fondamento della decisione di rigetto, tenuto conto che le stesse violazioni non hanno comportato la revoca della misura della semilibertà.

Peraltro, la minima gravità delle infrazioni, è stata ampiamente illustrata dal ricorrente in sede di udienza davanti al Tribunale di sorveglianza in data 10 marzo 2025. A fronte di tali spiegazioni, i giudici di merito non hanno fornito alcuna motivazione, omettendo, altresì, di considerare anche le informazioni positive provenienti dall’Autorità di pubblica sicurezza e dalla DDA.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. La censura in punto di detenzione domiciliare è del tutto generica. Invero, il ricorrente, a fronte della motivazione adottata nel provvedimento impugnato, si limita ad affermare di essere ultrasettantenne e di avere espiato la pena per i reati ostativi senza, tuttavia, specificare ulteriori dettagli in ordine a tale seconda circostanza. In ragione del fine pena indicato, del riferimento (di cui all’ordinanza oggetto di impugnazione) al provvedimento di cumulo in esecuzione, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare adeguatamente la circostanza posta a fondamento della censura riferita alla detenzione domiciliare contenuta, peraltro, nella parte narrativa delricorso.

Pur essendo noto e condiviso il consolidato orientamento in base al quale «in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi» (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982), va detto che, nel caso di specie, la censura si atteggia in termini meramente assertivi e generici, non consentendo a questo giudice di legittimità di individuare quale sia la violazione di legge nel quale sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza.

3. Con riguardo alla misura dell’affidamento in prova, è stata assegnata rilevanza alle infrazioni segnalate il 21 agosto e il 20 ottobre 2024 rispetto alle quali non assume rilievo, evidentemente, la circostanza che non sia stata revocata la misura della semilibertà. Invero, l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone un ambito di libertà ben maggiore rispetto alla semilibertà e legittimamente il medesimo fatto può essere ritenuto ostativo ai fini della concessione della prima, ma non tale da determinare la revoca della seconda.

Nel compiere tale valutazione, il Tribunale di sorveglianza, alla luce della disamina complessiva dei fatti sottoposti alla propria cognizione, rispetto ai quali il ricorrente non ha proposto censura alcuna, ha correttamente applicato i principi che governano la materia. Deve essere tenuto presente il principio di diritto espresso, anche recentemente, da Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855, ossia che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta»(in tal senso anche Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale,Rv. 210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante) » (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01;

Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Nel caso di specie, il ricorrente neppure afferma di avere avviato il percorso di revisione critica e non illustra quali giustificazioni sono state addotte davanti al Tribunale di sorveglianza in ordine alle riscontrate violazioni: passaggio che sarebbe stato fondamentale per supportare la critica avente ad oggetto la carenza e l’illogicità della motivazione (pure articolata nell’illustrazione del motivo).

4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al paga