Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mathlouti Mohamed Mehdi inadmissible without formal trial proceedings. The defendant challenged the first-instance judgment solely on grounds of insufficient motivation regarding the legal qualification of the facts. The court ruled that this specific grievance does not fall within the limited exceptions permitted for appeals against sentencing applications under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are strictly limited to specific grounds; appeals based on alleged lack of motivation regarding legal qualification are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mathlouti Mohamed Mehdi, nato in Tunisia il 16/01/1999 avverso la sentenza del 06/05/2025 del Tribunale di Fermo udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 maggio 2025 il Tribunale di Fermo ha disposto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di mesi dieci di reclusione, convertita in euro 3.000,00 di multa, nei confronti di Mathlouti Mohamed Mehdi, imputato dei delitti ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 4 della rubrica, recependo l'accordo raggiunto tra le parti.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, denunciando, con un unico motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione di giuridica del fatto. (ik
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., va dichiarata inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta un difetto di motivazione, reputando insufficiente la mera affermazione del giudice di merito circa la correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti. La lagnanza non rientra in alcuna delle patologie previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
3. L'inammissibilità del ricorso va pertanto dichiarata con procedura de plano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così