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Ordinanza — n. 37389/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence due to accepted settlement and waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37389/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Karim Abdrahim and Kabraoui Salah inadmissible. The appellate court had accepted a settlement agreement where parties waived all grounds for appeal except the specific request for a mitigating circumstance, leading to a reduced sentence. The court ruled that appellants cannot later challenge the lack of reasoning regarding waived issues, as the final penalty remained within statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.: When an appellate court accepts a settlement agreement and parties waive specific appeal grounds, appellants cannot subsequently raise defects in reasoning or other issues related to waived grounds in a petition for cassation.

Parole chiave

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settlement agreement waived appeal grounds inadmissible appeal mitigating circumstance statutory limits procedural waiver Cassazione Roma adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Karim Abdrahim e Kabraoui Salah ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Venezia, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.
Con l'unico motivo di ricorso denunciano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62 nr. 4 cod. pen.
pen., ha rideterminato per entrambi in anni sei di reclusione la pena irrogata in primo grado, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 4 cod. pen. Con l'unico motivo di ricorso denunciano la violazione dell'art.
art. 599 bis cod. proc. pen
Karim Abdrahim e Kabraoui Salah ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Venezia, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Karim Abdrahim, nato in Marocco il 10/03/2001 Kabraoui Salah, nato in Marocco il 15/08/1995 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di assise di appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

1. Karim Abdrahim e Kabraoui Salah ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Venezia, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato per entrambi in anni sei di reclusione la pena irrogata in primo grado, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 4 cod. pen. Con l'unico motivo di ricorso denunciano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., lamentando l'illegalità della pena poiché il giudice di merito ha omesso ogni riferimento ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta in appello. La Corte di assise di appello ha accolto il concordato proposto dalle parti, con rinunzia a tutti i motivi d'impugnazione diversi da quelli relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 4 cod. pen., e proceduto alla rideterminazione della pena secondo il criterio di calcolo concordato, analiticamente esplicitato nella motivazione della sentenza. La pena irrogata, compresa nei limiti edittali della norma violata, non è illegale, per cui è inammissibile la doglianza avanzata dai ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, qualora il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02).

3. L'inamnnissibilità va dichiarata con procedura de plano, da cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle