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Sentenza — n. 37098/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls supervision order for expulsion as it lacks legal basis for contravention offenses and ignores prior mandatory return order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37098/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the supervision court's order applying expulsion measures to the applicant. The lower court incorrectly treated the expulsion as a security measure despite the original conviction only ordering a mandatory return to the country of origin. The Supreme Court ruled that expulsion is not a permissible security measure for minor contraventions and must be explicitly authorized by the trial judge, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 235 cod. pen.; Art. 15 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 76 d.lgs. 159/2011: The Court of Cassation holds that expulsion measures cannot be applied as security for contravention offenses and require explicit statutory authorization by the trial judge, which is absent when the original sentence only mandates return to the country of origin.

Parole chiave

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expulsion security measure contravention offenses mandatory return order supervision court annulment legal basis requirement espulsione di familiari allontanamento rimpatrio in sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 235 cod. pen.
Art. 15 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
In realtà, con la sentenza del 14 ottobre 2021 il Tribunale di Genova, nel condannare Magureanu per aver violato il foglio di via obbligatorio, disponeva, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs.
Art. 2 del codice antimafia
L'art. 2 del codice antimafia - nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l.
artt. 235 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, Mihai
L'ordine di rimpatrio e il divieto di ritorno costituivano, secondo la prevalente giurisprudenza, condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio (Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, Mihai, Rv.
Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Maccabiani
285058 - 01; Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Maccabiani, Rv.
Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar
283403 - 01; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv.
Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim
282851 - 01; Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv.
Sez. 1, n. 4374 del 20/12/2019, Vabba
Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò
Ne discende che, anche se nel caso di specie fosse stata disposta la misura dell'espulsione, il giudice della sorveglianza avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio che ciò era avvenuto al di fuori dei casi previsti dalla legge (Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv.
Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, Renna
anche, in motivazione, Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, Renna, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Magureanu Costei, nato in Romania il 09/03/1988 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Genova il 16/04/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso..

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l'appello proposto da Magureanu Costei avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova del 20 settembre 2024, con cui, confermata la valutazione di pericolosità, è stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, già disposta dal Tribunale di Genova con sentenza irrevocabile del 14 ottobre 2021, di condanna alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto per aver violato il divieto del Questore di Genova di fare ritorno nel Comune di Rapallo per anni 3, fatto accertato il 2 febbraio 2017.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo. Deduce la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale confermato la misura applicata, pur riconoscendo la sussistenza di legami familiari e affettivi nel territorio dello Stato. Si duole che il Tribunale abbia illogicamente ribadito il giudizio di pericolosità sociale, a dispetto dei dati positivi enucleabili dalla condotta detentiva e dal lavoro inframurario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza devono essere annullati senza rinvio per le ragioni di seguito indicate.

2. L'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova del 20 settembre 2024 muove dall'erroneo presupposto che il giudice della cognizione abbia applicato a Magureanu Costei la misura di sicurezza dell'espulsione. In realtà, con la sentenza del 14 ottobre 2021 il Tribunale di Genova, nel condannare Magureanu per aver violato il foglio di via obbligatorio, disponeva, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel testo vigente ratione temporis, che il condannato venisse tradotto, a pena espiata, al luogo di rimpatrio. L'art. 2 del codice antimafia - nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 - stabiliva che «qualora le persone indicate nell'art. 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate».

L'ordine di rimpatrio e il divieto di ritorno costituivano, secondo la prevalente giurisprudenza, condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio (Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, Mihai, Rv. 285058 - 01; Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Maccabiani, Rv. 283403 - 01; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851 - 01; Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv. 278821 - 01; Sez. 1, n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Vabba, Rv. 278158 - 01). Nel previgente assetto normativo dell'istituto, che sommava gli effetti coercitivi dell'ordine di rientro nel luogo di residenza a quelli inibitori del divieto di fare ritorno nel comune di allontanamento, l'ordine di traduzione al luogo del rimpatrio, disposto dal giudice con la sentenza di condanna, lungi dall'integrare una misura di sicurezza personale, era funzionale al ripristino della misura di prevenzione violata.

Il Magistrato di sorveglianza di Genova ha pertanto dato attuazione alla misura di sicurezza dell'espulsione in assenza di una statuizione in tal senso da parte del giudice della cognizione, nonché in relazione a fattispecie contravvenzionale per la quale la misura di sicurezza in questione non è consentita in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 235 cod. pen. e 15 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ne discende che, anche se nel caso di specie fosse stata disposta la misura dell'espulsione, il giudice della sorveglianza avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio che ciò era avvenuto al di fuori dei casi previsti dalla legge (Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv. 202432-01; v. anche, in motivazione, Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, Renna, Rv. 277830 - 01, punto 2 del Considerato in diritto).

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Genova.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del 20 settembre 2024 del Magistrato di sorve