Cassation court annuls probation revocation order because the triggering crime occurred before the sentence became final.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Catanzaro Tribunal's order revoking Massimiliano Veneziano's suspended sentence. The lower court revoked the benefit based on a prior judgment regarding a crime committed in 2016, which the defense argued should not trigger revocation. The Supreme Court ruled that the statutory period for revocation only begins after the original sentence becomes final, meaning the 2016 crime occurred before this date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; The period for revocation of a suspended sentence runs from the date the sentence becomes final, not from the date of the subsequent judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Veneziano Massimiliano nato a CATANZARO il 04/06/1993 avverso l'ordinanza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di Catanzaro vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 28 aprile 2025 il Tribunale di Catanzaro – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di Veneziano Massimiliano, la revoca del beneficio della pena sospesa, concesso con la sentenza emessa in primo grado il 13 maggio 2017, definitiva il 23 ottobre del 2019. In motivazione si compie riferimento alla ipotesi di revoca di cui all’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., in quanto si ritiene ‘fattore di revoca’ una sentenza passata in giudicato (nel quinquennio) in data 20 ottobre 2021, per fatto commesso il 22 luglio del 2016.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Veneziano Massimiliano. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa del ricorrente evidenzia che la previsione di legge azionata non pare essere quella corretta, posto che l’entità della pena inflitta con la seconda sentenza (ma per fatto antecedente) cumulata con quella oggetto di sospensione rientra nei limiti di concedibilità della pena sospesa. Non si verte in ipotesi di revoca obbligatoria e la decisione non contiene alcun riferimento alla entità della pena inflitta con la prima decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Non vi è dubbio alcuno sulla sequenza dei fatti di reato, per cui il fatto giudicato con la decisione che assume la portata revocatoria è stato commesso prima (nel 2016) del passaggio in giudicato (nel 2019) della sentenza che contiene il beneficio. Non può trovare applicazione, dunque, la previsione di legge di cui all’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., posto che il periodo «di prova» decorre pacificamente dal passaggio in giudicato della decisione che contiene il beneficio, dunque, nel caso in esame, dal 23 ottobre del 2019 (sul tema, tra le molte, v. Sez. 1 n. 42328 del 08/11/2007, Rv. 237874; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Rv. 242036). Da ciò deriva l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, potendo essere oggetto di valutazione – in contraddittorio tra le parti – diversa ipotesi di revoca del beneficio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così è