Cassation appeal dismissed for genericity and lack of documentary support regarding suspended sentence eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific documentary evidence supporting the claim of a suspended sentence. The appellant argued that the remaining sentence was below the four-year threshold for suspension, but the court noted the Public Prosecutor had already accounted for a specific period of fungible pre-trial detention. Consequently, the defense's assertion of a broader period of liberty restriction was deemed generic without verifiable attachments, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against an order refusing suspension of execution is inadmissible if the grounds are generic and lack documentary support, as the court cannot verify the existence of additional fungible pre-trial detention periods without concrete evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Venuti Nunzio nato a MESSINA il 23/08/1964 avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di Messina vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Francesca Costantini che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2025 il Tribunale di Messina – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da Venuti Nunzio, tesa ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione di pena detentiva, emesso in data 5 febbraio 2025. In motivazione si ricostruisce la sequenza dei provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero in ragione :
a) del riconoscimento della continuazione tra due decisioni irrevocabili;
b) del posteriore annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione della decisione di riconoscimento della continuazione, in riferimento alla entità della pena;
c) della decisione emessa in sede di rinvio, che determinava la pena del reato continuato in quella di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione. Ciò posto, il decreto di cumulo veniva emesso per una pena residua di entità tale (anni cinque e mesi tre di reclusione) da superare il limite di sospendibilità, pari ad anni quattro.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Venuti Nunzio. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. Secondo la difesa la decisione emessa ha erroneamente dato per valido e corretto il provvedimento del Pubblico Ministero, senza avvedersi del fatto che la pena residua – in rapporto al periodo di custodia già sofferto e computabile – era in realtà inferiore ai quattro anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e carenza di allegazioni documentali a sostegno. Ed invero nel provvedimento di cumulo il Pubblico Ministero ha già computato un periodo di custodia cautelare fungibile e, pertanto, la doglianza difensiva va intesa come prospettazione (in tesi) della esistenza di un periodo più ampio di limitazione della libertà personale, parimenti fungibile. Tuttavia, simile prospettazione, senza il sostegno di un verificabile allegato documentale, risulta del tutto generica e non può che portare alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am