Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36673/2025 — snpen Generato dall'IA

Court rules Ancona has jurisdiction over fraud and association charges due to teleological connection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a negative competence conflict between the Macerata and Ancona tribunals, assigning jurisdiction to Ancona. The Public Prosecutor argued for Ancona's authority based on a teleological link between the association charge and fraud, which the Macerata tribunal initially rejected. The court affirmed that identity of authors is not required for such a connection, thereby validating the prosecutor's position and the Ancona tribunal's competence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 16 cod. proc. pen.: Teleological connection between crimes establishes territorial jurisdiction regardless of author identity, provided the means crime was directed toward the end crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
teleological connection competence conflict association charge fraudulent bankruptcy territorial jurisdiction reati connessi partecipazione al reato bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, lett. c) cod. proc. pen.
In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett.
Art. 16 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017
Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023
Il principio è stato di recente ribadito da Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Occhipinti, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente Sul conflitto di competenza tra: GUP Tribunale Macerata e Tribunale Ancona sollevato con ordinanza del 30/04/2025 del GUP Tribunale Macerata vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso per l'attribuzione della competenza al Tribunale di Ancona.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2021 il Tribunale di Ancona ha affermato la propria incompetenza in riferimento alla trattazione del giudizio instaurato nei confronti di Amonini Sandro ed altri. In particolare, per i capi 1 (reato associativo), 66, 67, 69, 70, 93 e 94 detto Tribunale ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Macerata. La decisione deriva – essenzialmente – dalla ritenuta assenza di connessione tra le diverse ipotesi di reato con quella, più grave, di cui al capo n. 41 (bancarotta fraudolenta attribuita a Cimorosi Marco in concorso con Di Schiavi Manlio) per fatto commesso in Ancona.

2. Con ordinanza del 30 aprile 2025 il GUP del Tribunale di Macerata ha sollevato conflitto negativo di competenza. In motivazione si rileva, in sintesi, che vi è connessione teleologica (sul piano esclusivamente processuale) tra il reato associativo e quello di bancarotta fraudolenta di cui al capo n. 41, non essendo decisiva la diversità di autori del reato mezzo rispetto al reato fine, come precisato in diritto da Sez. U del 2017. Si esplicitano le ragioni di merito – sulla base della descrizione delle contestazioni – che sostengono la tesi della esistenza del nesso di strumentalità, tale da determinare la competenza territoriale del Tribunale di Ancona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel conflitto negativo insorto va attribuita la competenza al Tribunale di Ancona ai sensi degli articoli 12 e 16 cod. proc. pen., in modo non dissimile da quanto già deciso, in rapporto al medesimo procedimento, con le sentenze n. 30393 del 22/07/2024 e n. 18384 del 04/03/2025, alle cui motivazioni ci si richiama integralmente. Ciò perché il Tribunale di Ancona, nel declinare la competenza, non ha realizzato una corretta lettura di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01.

In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. Il nesso tra i reati – in altre parole – va ricostruito, a fini di competenza, esclusivamente sul terreno processuale e sulla base della descrizione delle condotte operata nei capi di imputazione, a nulla rilevando l’avvenuta – o meno – contestazione di circostanze aggravanti tese a rappresentare particolari caratteristiche dei fatti o dei motivi a delinquere.

Il principio è stato di recente ribadito da Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461-03 e da ciò deriva la considerazione per cui nessun rilievo può avere la avvenuta o meno contestazione, da parte del Pubblico Ministero, della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. La ricostruzione dei nessi tra il reato associativo e il fatto di cui al capo n. 41, operata nella ordinanza del GUP di Macerata, è pertanto del tutto condivisibile e pienamente aderente ai contenuti delle imputazioni, con la conseguenza di ritenere sussistente il profilo processuale di connessione e la competenza, per tutti i reati, del Tribunale di Ancona.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona cui dispone