Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural preclusion grounds regarding missing residence details in a travel ban order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to procedural preclusion, as the appellant failed to raise the specific ground regarding the travel ban's format in the first instance. The appellant argued the order lacked a residence address and proper notification, claiming this rendered it legally insufficient for criminal liability. The court rejected this because the issue was not raised earlier and required fact-finding beyond the Supreme Court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The Supreme Court cannot examine grounds for acquittal raised for the first time on appeal if they require new fact-finding, as such issues were precluded in the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe De Marzo - Presidente - Sent. n. sez. 2609/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 24/09/2025 Raffaello Magi Daniele Cappuccio Marco Maria Monaco R.G.N. 18843/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Janisiow Karolina Anna, nata in Polonia il 26/03/1984 avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato Tullio Zampacorta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la penale responsabilità di Karolina Anna Janisiow Mariana in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contestata per avere l’imputata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36656/2025 Roma, lì, 11/11/2025 violato il foglio di via che le inibiva il ritorno nel Comune di Pescara, nel quale era stata viceversa ripetutamente sorpresa tra l’agosto e il settembre 2021.
2. L’imputata ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo in cui si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il foglio di via non sarebbe stato rispondente al modello legale (e, come tale, non avrebbe potuto costituire presupposto idoneo per l’affermazione della penale responsabilità), in quanto privo dell’indicazione del Comune di residenza ove la destinataria dovesse fare rientro, e della corrispondente intimazione, trattandosi di soggetto privo di fissa dimora. Tale circostanza, rappresentata alla Corte di appello in sede di conclusioni scritte, e avvalorata dalla produzione documentale allegata alle conclusioni stesse, sarebbe stata indebitamente pretemessa nel corpo dell’argomentazione giudiziale.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. b), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell’atto di appello non erano stati dedotti motivi in ordine alla penale responsabilità dell’imputata. Sul punto si è dunque formata una preclusione endoprocessuale, che lascia spazio, in questa sede, al solo rilievo officioso di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 3, n. 36370 del 09/04/2019, Marrazzo, Rv. 277168-01). Tale rilievo, tuttavia, è nella specie impedito dalla natura della questione da esso implicata, la cui disamina – tenuto anche conto della inutilizzabilità dei documenti, tardivamente depositati in appello (e ivi, dunque, sottratti al contraddittorio delle parti: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676-01; Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504-01) – comporterebbe la necessità di accertamenti di fatto, in Cassazione non consentiti (tra le molte, Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759-01).
2. Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe De Marzo