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Sentenza — n. 36652/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls home detention revocation due to failure to balance health needs against public safety.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36652/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking home detention for a health-compromised defendant. The defendant argued that the court failed to properly weigh his persistent severe health conditions against the alleged minor criminal offense. The court ruled that revoking such a measure requires a specific comparative assessment of health needs versus public safety, which the lower court omitted.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 1, lett. c, Ord. pen.; Home detention revocation for health reasons requires a comparative assessment of the defendant's current health status against public safety needs, ensuring the new regime remains compatible with the principle of humanity.

Parole chiave

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home detention revocation health conditions assessment principle of humanity proportional sentencing public safety balance penal execution regime cassation annulment allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 1, lett. c, Ord. pen.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXX revocava, a causa di rilevata condotta trasgressiva di rilievo penale (spaccio di sostanza stupefacente), la misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa al condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (a norma dell’art. 47-ter, comma 1, lett.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta
La detenzione domiciliare non può essere, invero, automaticamente revocata in caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma può esserlo solo quando il comportamento del soggetto risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv.
Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F.
In caso di detenzione domiciliare, concessa per la gravità delle condizioni di salute del condannato, la revoca è dunque anche subordinata all’accertamento della compatibilità dello stato di salute con la subentrante detenzione carceraria (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F., Rv.
Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017, Levi
286904-01; Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017, Levi, Rv.
Sez. 1, n. 44579 del 09/12/2010, Villafranca
271891-01; Sez. 1, n. 44579 del 09/12/2010, Villafranca, Rv.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 09/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di XXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXX revocava, a causa di rilevata condotta trasgressiva di rilievo penale (spaccio di sostanza stupefacente), la misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa al condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (a norma dell’art. 47-ter, comma 1, lett. c, Ord. pen.) in rapporto alla particolare gravità delle sue condizioni di salute, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

2. XXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell’unico articolato motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata puntuale rilevazione delle sue condizioni di salute attuali, persistenti nella loro gravità, e di mancato loro apprezzamento nell’ottica di un necessario bilanciamento comparativo con le eventuali esigenze di sicurezza della collettività. A quest’ultimo fine il ricorrente sottolinea che l’episodio criminoso ascrittogli, ancora peraltro sub iudice, sarebbe di lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La detenzione domiciliare non può essere, invero, automaticamente revocata in caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma può esserlo solo quando il comportamento del soggetto risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077-01). A tal fine è necessario valutare l’entità della trasgressione, l’eventuale reiterazione, la plausibilità delle giustificazioni in caso fornite dall’interessato, e più in generale il complessivo suo comportamento durante la sottoposizione agli obblighi dalla misura derivanti, con apprezzamento esteso a saggiare, anche in chiave prognostica, la perdurante idoneità del regime di esecuzione extra-murario a conservare la sua specifica finalità trattamentale e a soddisfare l’esigenza di prevenzione dei reati.

In caso di detenzione domiciliare, concessa per la gravità delle condizioni di salute del condannato, la revoca è dunque anche subordinata all’accertamento della compatibilità dello stato di salute con la subentrante detenzione carceraria (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F., Rv. 286904-01; Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017, Levi, Rv. 271891-01; Sez. 1, n. 44579 del 09/12/2010, Villafranca, Rv. 249121-01), e non può prescindere da una valutazione, anche di tipo comparativo, che contemperi le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell’umanità della pena. 3.L’ordinanza impugnata, scrutinata alla luce di tali principi, risulta carente.

Nel suo costrutto argomentativo la revoca della detenzione domiciliare è ancorata alla rilevazione di condotte violative, ancorché di rilievo penale, di per sé ritenute idonee a sconfessare la gravità del quadro clinico. Quest’ultimo non è stato, tuttavia, in alcun modo rievocato e rivalutato nella sua odierna consistenza. Risulta, dunque, totalmente pretermesso il secondo degli elementi chiave alla cui stregua, tenuto conto della trasgressione, avrebbe dovuta essere rinnovata la comparazione tra le esigenze di cura e quelle di tutela della collettività, onde pervenire ad un nuovo e attuale bilanciamento tra la maggiore pericolosità, di cui la condotta del condannato è certamente espressione, e il suo diritto alla salute, in rapporto alla compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con il quadro clinico vigente.

4. Segue l’annullamento della decisione, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per rinnovata, esaustiva, valutazione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di XXXX. Così è deciso, 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.