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Sentenza — n. 36651/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows continuativity claim for online frauds, rejecting execution judge's dismissal due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36651/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the execution judge's order denying the continuativity of online fraud offenses. The defendant argued that intermediate crimes shared the same criminal design as previously convicted acts, while the lower court dismissed this based on minor variations in victim location. The Court ruled that the lower court failed to rigorously demonstrate why the established criminal pattern did not extend to these intermediate acts, requiring a stronger justification for excluding unity of criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; When a criminal design has already been established for a series of offenses, the execution judge cannot exclude the unity of that design for intermediate acts of the same type without providing rigorous and reinforced motivation.

Parole chiave

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continuativity of offenses online fraud criminal design identity execution judge reasoning judicial annulment perseguimento penale per truffa reati informatici usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Francesco Carrozza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Francesco Carrozza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri
Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv.
Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv.
Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes
271903-01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv.
Corte cost., n. 183 del 2013
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme che, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), rinnoverà la valutazione di competenza, senza incorrere in aporie e illogicità di ordine motivazionale.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe De Marzo - Presidente - Sent. n. sez. 2623/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 24/09/2025 Raffaello Magi Daniele Cappuccio Marco Maria Monaco R.G.N. 19526/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carrozza Francesco, nato a Lamezia Terme il 13/09/1993 avverso la sentenza del 15/05/2025 del Tribunale di Lamezia Terme visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Francesco Carrozza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.: - in relazione ai reati di truffa, irrevocabilmente accertati con la sentenza 22 gennaio 2023 del Tribunale di Crotone e con la sentenza 20 giugno 2024 del Tribunale di Lamezia Terme; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36651/2025 Roma, lì, 11/11/2025 - nonché tra questi stessi reati e la serie di reati dello stesso tipo, già unificati in executivis con ordinanza 15 gennaio 2024 del Tribunale di Chieti. Secondo il giudice dell’esecuzione, le reiterate violazioni, distanti nel tempo e differenziate nelle modalità di consumazione, erano riconducibili ad un mero generico programma di attività delittuosa, sviluppatosi secondo contingenti opportunità, piuttosto che ad una unitaria e anticipata deliberazione.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo in cui si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente che, con l’ordinanza 15 gennaio 2024 del Tribunale di Chieti, è stato già riconosciuto, a suo beneficio, il vincolo della continuazione in relazione ad una serie di truffe, realizzate da remoto mediante strumentazione informatica, e risalenti a un periodo compreso tra il gennaio 2018 e l’aprile 2021. Le truffe ulteriori, oggetto dell’istanza di continuazione odierna, sarebbero connotate da identiche modalità e sarebbero state consumate nell’intervallo temporale intermedio (l’una nel settembre 2019, l’altra nel luglio 2020), sicché la loro mancata riconduzione al disegno criminoso iniziale sarebbe illogica e non aderente al paradigma normativo di riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Invero – qualora sia stato già accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili ad un determinato tipo legale, verificatisi in un determinato ambito cronologico, sia espressione dell’identità di disegno criminoso, anziché frutto di determinazioni estemporanee e di mero stile di vita deviante – l’esclusione dell’unicità di disegno, con riferimento ad episodi del medesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, che non può consistere nel richiamo a difformità di condotta inerenti modalità meramente accidentali (cfr.

Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01). Il giudice dell’esecuzione non può infatti mai prescindere dall’accertamento già compiuto, e facente ormai stato, nel senso della ritenuta continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli, omogenei, oggetto della domanda sottoposta al suo esame; il disconoscimento della continuazione richiede, in casi del genere, una motivazione pregnante e rafforzata (in termini, con precipuo riferimento all’accertamento già avvenuto in cognizione, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809-01;

Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781-01).

3. La motivazione sotto vaglio è del tutto inadeguata. Essendo stata infatti già rilevata, con pronuncia passata in giudicato, la reiterata consumazione da parte di Carrozza di truffe online, espressive di una medesima risoluzione criminosa risalente al gennaio 2018, e ancora ferma alla data del luglio 2021, non è affatto persuasivo il ragionamento svolto nell’ordinanza impugnata, in base al quale la riconduzione allo stesso disegno, e in definitiva la comune ideazione, per le truffe online intermedie andrebbe esclusa per il solo fatto che, ai fini della riscossione del profitto, si sia resa talora necessaria la dislocazione del reo presso l’abitazione delle vittime. Si tratta di un elemento che, in assoluta evidenza, non introduce -in sé- alcuna frattura ideale in seno ad una programmazione delittuosa anteceden- temente insorgente e ulteriormente persistente, come da accertamento giudiziale ormai cristallizzato.

4. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme che, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), rinnoverà la valutazione di competenza, senza incorrere in aporie e illogicità di ordine motivazionale. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lamezia Terme in diversa persona fisica. Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe De Marzo