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Sentenza — n. 36645/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's withdrawal of the appeal before judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the petition on October 6, 2025. Although the appellant had argued that the lower court violated sentencing guidelines by denying probation while granting semi-liberty, the withdrawal rendered the substantive arguments moot. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed to a merits review and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the petition before the judgment is rendered, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural withdrawal court costs penal procedure withdrawal before judgment procedural bar semilibertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
A seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Massimo Lauro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al rigetto della istanza ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVADESE GIOVANNI BATTISTA nato a Roma il 10/03/1962; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 10/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Giovanni Battista Olivadese, detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Roma emesso in data 18 novembre 2022 (SIEP n. 2022/1738); con la stessa ordinanza, invece, il condannato veniva ammesso alla misura alternativa della semilibertà per svolgere attività lavorativa presso l'esercizio commerciale della nipote.

2. Avverso detta ordinanza Giovanni Battista Olivadese, per mezzo dell'avv. Massimo Lauro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al rigetto della istanza ex art. 47 Ord. pen. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 47 ed il vizio di motivazione inesistente, apparente e contraddittoria; al riguardo - dopo avere evidenziato che la fine della pena indicata nel provvedimento impugnato non tiene conto della intervenuta concessione della liberazione anticipata e che il Procuratore generale in udienza aveva concluso in senso favorevole alla concessione dell'affidamento - osserva che il Tribunale di sorveglianza ha negato l'ammissione alla più ampia fra le misure alternative utilizzando formule di stile e richiamando i suoi precedenti penali ormai risalenti nel tempo, senza invece tenere conto che egli da ormai vari anni non commette reati, che ha sempre serbato regolare condotta in carcere, che ha partecipato positivamente alle varie attività trattamentali e che può contare su validi supporti familiari.

3. Il Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri ha depositato conclusioni scritte con la quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorrente, con atto del 6 ottobre 2025 da lui sottoscritto ed autenticato dal difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. A seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il