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Sentenza — n. 36594/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36594/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36594/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza – ritenendosi territorialmente incompetente a giudicare sull’imputazione di diffamazione attraverso trasmissione televisiva, elevata a carico di Antonino Salvatore Monteleone – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Palermo, in precedenza già dichiaratosi incompetente a conoscere della stessa reiudicanda. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36594/2025 Roma, lì, 10/11/2025 Secondo il Tribunale di Palermo, la competenza territoriale si radicherebbe nella sede giudiziaria di Monza, trattandosi del circondario comprendente il luogo di prima emissione del segnale televisivo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36594/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Parole chiave

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diritto di diffondere perseguimento penale per diffamazione diritto all'antenna denuncia mendace principio di pubblicità registrazione clandestina di conversazioni
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. 2566/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 18/09/2025 Angelo Valerio Lanna Vincenzo Galati Carmine Russo R.G.N. 18838/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Monza nei confronti del Tribunale di Palermo con ordinanza del 22/05/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza – ritenendosi territorialmente incompetente a giudicare sull’imputazione di diffamazione attraverso trasmissione televisiva, elevata a carico di Antonino Salvatore Monteleone – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Palermo, in precedenza già dichiaratosi incompetente a conoscere della stessa reiudicanda. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36594/2025 Roma, lì, 10/11/2025 Secondo il Tribunale di Palermo, la competenza territoriale si radicherebbe nella sede giudiziaria di Monza, trattandosi del circondario comprendente il luogo di prima emissione del segnale televisivo.

Non risulterebbe invece applicabile la norma speciale contenuta nell’art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, istitutiva di un foro speciale (rappresentato «dal luogo di residenza della persona offesa»), in difetto dei presupposti dell’essere la diffamazione aggravata dalla «attribuzione di un fatto determinato» e dell’essere chiamato a risponderne «il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione». Secondo il Tribunale di Monza, il foro speciale sarebbe viceversa operante, essendo l’aggravante in questione stata in realtà contestata all’imputato ed essendo indifferente, ai fini dell’applicazione dell’art. 30, comma 5, legge n. 223 del 1990, cit., la qualificazione soggettiva dall’imputato medesimo rivestita.

La competenza territoriale si radicherebbe, pertanto, nella sede giudiziaria di Palermo, luogo di residenza della persona offesa.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto è ammissibile, in quanto al rifiuto dei due giudici di procedere oltre nel giudizio consegue una stasi dell’attività processuale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Palermo, in applicazione del principio di diritto, pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024, Tribunale di Varese, Rv. 286958-01; Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, confl. comp. in proc. Festinese, Rv. 286578-01; Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014, dep. 2015, Perego, Rv. 262168-01), secondo cui, in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell’art. 30, comma 5, seconda parte, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato, e quindi ancorché non si tratti dei soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della medesima legge (ossia del titolare della concessione televisiva o suo delegato).

3. Nella specie, è incontroverso che la persona offesa risieda nel circondario del Tribunale di Palermo. Né può dubitarsi della circostanza che la diffamazione ascritta sia connotata dall’attribuzione di un fatto determinato, essendo quest’ultimo (la collocazione di un’infrastruttura nei pressi del luogo di residenza della persona offesa, integrante un preteso trattamento di favore) chiaramente enunciato nel capo di imputa- zione. Ed è sempre legittima la contestazione “in fatto” di una circostanza aggravante priva di componenti valutative, come quella di specie, quando nel capo d’imputazione ne siano chiaramente evidenziati gli estremi, anche se manchi la citazione dell’articolo di legge corrispondente (tra le molte, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335-01).

4. Segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso del giudizio. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni