Italian Supreme Court annuls conviction for driving without license after preventive measure revocation due to lack of causal link.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the criminal fact no longer existed. The defendant was convicted of driving without a license after his driver's license was revoked following a separate preventive measure, but the revocation was not directly caused by that measure. The court ruled that the Constitutional Court had previously declared the specific offense unconstitutional as it criminalized a status rather than a dangerous act, and since no causal link existed between the preventive measure and the license revocation, the crime could not be established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. n. 159/2011; Art. 116 Corte Costituzionale 2024: The criminalization of driving without a license after the revocation of a driver's license following a preventive measure is unconstitutional unless a direct causal link exists between the preventive measure and the revocation, as it violates the principle of offensivity by punishing a status rather than a dangerous act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. 551/2025 Francesco Centofanti - Relatore - UP – 18/09/2025 Angelo Valerio Lanna Vincenzo Galati Carmine Russo R.G.N. 18227/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morabito Giovanni, nato a Locri il 20/11/1982 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria confermava quella pronunciata il 20 dicembre 2021 dal locale Tribunale, che aveva condannato Giovanni Morabito alla pena di sei mesi di arresto in ordine alla contravvenzione prevista dall’art. 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi l’imputato – destinatario di avviso orale del Questore, ai sensi dell’art. 3, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36581/2025 Roma, lì, 10/11/2025 commi 1, 2 e 4, stesso d.lgs., per effetto di provvedimento divenuto definitivo – posto alla guida di un autoveicolo pur dopo l’intervenuta revoca della patente, ancorché determinata da causa diversa rispetto all’applicazione della misura di prevenzione.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, e formula a sostegno tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sull’assunto, avente carattere assorbente, che il relativo reato non sarebbe configurabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, a fronte di condotta di guida da lui posta in essere dopo la definitiva sottoposizione a misura di prevenzione personale e dopo l’intervenuta revoca della patente, senza tuttavia che la revoca fosse dipesa dal sopraggiungere della misura. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in rapporto alla denegata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 157 segg. cod. pen., in rapporto al mancato rilievo della prescrizione a suo dire maturata in costanza del giudizio di appello.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Con sentenza n. 116 del 2024, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga, a revoca intervenuta, alla guida di un veicolo a motore. Quel che la Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con il principio di offensività, avente fondamento costituzionale, è l’incriminazione dello “status” di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta in una maggiore pericolosità o dannosità della condotta; ciò che, appunto, si verificava in applicazione della disposizione censurata, lì ove essa prevedeva come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidasse senza patente in quanto revocata, senza tuttavia che la revoca fosse direttamente conseguita all’applicazione della misura di prevenzione.
2. Mancando dunque, nel caso odierno, il necessario nesso di derivazione causale tra l’applicazione della misura di prevenzione e l’intervenuta revoca della patente di guida, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, previo assorbimento dei motivi di ricorso ulteriori. All’adozione della statuizione di annullamento senza rinvio non è di ostacolo la circostanza che l’imputato non avesse contestato, nei motivi di appello, la penale responsabilità. Il primo motivo di ricorso pone, infatti, questione che sarebbe stata rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., e di cui questa Corte è abilitata dunque a conoscere, alla stregua degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, stesso codice, indipendentemente dalla sua introduzione mediante l’atto di appello. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni