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Sentenza — n. 36549/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36549/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), prima ipotesi, cod. pen. – il beneficio della sospensione condizionale della pena (di otto mesi di reclusione e 5.000 euro di multa), concesso a Giuseppe Longo con sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale in data 18 gennaio 2021, irrevocabile dal 4 novembre 2022. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36549/2025 Roma, lì, 10/11/2025 Il giudice dell’esecuzione rilevava che, nel termine stabilito dall’art. 163, primo comma, cod. pen., era sopraggiunta altra sentenza irrevocabile di condanna (correttamente identificabile in quella emessa dalla Corte di appello di Catania in data 20 ottobre 2022, irrevocabile dal 5 marzo 2023), riguardante delitto commesso in data 3 luglio 2020 (per il quale era stata inflitta la pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36549/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il delitto commesso il 3 luglio 2020, anteriormente alla irrevocabilità della sentenza di condanna su altro reato pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 gennaio 2021, non può in alcun modo rappresentare ragione di revoca (ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., sotto il profilo considerato) della sospensione condizionale con tale ultima sentenza accordata.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena revisione della sentenza penale esecuzione delle pene riduzione della pena ripristino dell'effetto sospensivo
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. 2550/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 18/09/2025 Angelo Valerio Lanna Vincenzo Galati Carmine Russo R.G.N. 9737/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Longo Giuseppe, nato a Messina il 07/02/1989 avverso l’ordinanza del 12/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavio Baldi, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Messina;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), prima ipotesi, cod. pen. – il beneficio della sospensione condizionale della pena (di otto mesi di reclusione e 5.000 euro di multa), concesso a Giuseppe Longo con sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale in data 18 gennaio 2021, irrevocabile dal 4 novembre 2022. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36549/2025 Roma, lì, 10/11/2025 Il giudice dell’esecuzione rilevava che, nel termine stabilito dall’art. 163, primo comma, cod. pen., era sopraggiunta altra sentenza irrevocabile di condanna (correttamente identificabile in quella emessa dalla Corte di appello di Catania in data 20 ottobre 2022, irrevocabile dal 5 marzo 2023), riguardante delitto commesso in data 3 luglio 2020 (per il quale era stata inflitta la pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa).

2. Giuseppe Longo ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, censurando il fatto che la revoca sia stata disposta fuori dei casi consentiti dalla legge penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. La revoca della sospensione condizionale della pena, decretata ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1), prima ipotesi, cod. pen., presuppone la commissione di un nuovo reato, avente le caratteristiche ivi indicate, nel termine di probation di cui al precedente art. 163 – cinque anni o due anni, a seconda che il primo reato sia un delitto o una contravvenzione – decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (mentre non presuppone che la sentenza che accerta il nuovo reato sia divenuta irrevocabile entro il medesimo termine:

Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876-01; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388-01; Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015-01). L’esistenza (o meno) della recidiva delittuosa, in grado di far decadere il beneficio, si misura temporalmente infatti, anche a livello logico, sul periodo di sperimentazione della condotta dell’interessato, coincidente con la definitività della pronuncia che ne segna l’avvio. L’ordinanza impugnava viola tale principio, nel momento in cui, dal lato del dies a quo, ancora la revoca del beneficio ad un momento antecedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo aveva concesso.

Il delitto commesso il 3 luglio 2020, anteriormente alla irrevocabilità della sentenza di condanna su altro reato pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 gennaio 2021, non può in alcun modo rappresentare ragione di revoca (ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., sotto il profilo considerato) della sospensione condizionale con tale ultima sentenza accordata.

3. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l’ha adottata per rinnovata valutazione in ordine alla richiesta del Pubblico ministero e alle eventuali diverse ragioni di revoca della sospensione condizionale, in detta richiesta prospettate. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina. Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni