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Sentenza — n. 36548/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls supervision order for failing to consider new therapeutic progress and ambulatory treatment options.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court annulled the supervision magistrate's order rejecting a transfer to a private residence and ambulatory treatment. The detainee argued the lower court ignored subsequent therapeutic progress and the community's recommendation for an ambulatory approach. The court ruled that the magistrate must evaluate current circumstances rather than being bound by the original restrictive order.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 4, Ord. pen.; The supervisory magistrate cannot limit assessment to the original order but must critically evaluate significant changes in the detainee's situation and available therapeutic options.

Parole chiave

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supervisory magistrate alternative measures therapeutic progress ambulatory treatment motivation defect detention at home rehabilitation path trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 4, Ord. pen.
Ne deriva anche che, nel momento in cui il Magistrato di sorveglianza è chiamato ad apprezzare le esigenze, prospettate dall’interessato, di modifica delle prescrizioni di una misura alternativa in atto (e, segnatamente, della detenzione domiciliare, a norma dell’art. 47-ter, comma 4, Ord.
ART. 52 D.LGS. 196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, El Hayane
Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli
276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv.
Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, Laganaro
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXX il 30/09/1986 avverso il provvedimento dell’08/02/2025 del Magistrato di sorveglianza di XXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di XXXXXXX rigettava l’istanza, avanzata dal detenuto domiciliare XXXXXXXXXXXXX, di trasferire il luogo di esecuzione della misura alternativa dalla attuale Comunità terapeutica al domicilio privato, con rimodulazione delle prescrizioni in funzione di un percorso riabilitativo non più a carattere residenziale, ma di tipo ambulatoriale. Il Magistrato di sorveglianza riteneva che l’accoglimento dell’istanza fosse precluso dal tenore dell’ordinanza concessiva della misura alternativa, essendo quest’ultima stata strutturata secondo modalità rigidamente contenitive, e ciò in relazione alla condotta trasgressiva tenuta sin lì dal condannato in Comunità terapeutica, alla pericolosità sociale ancora dimostrata e all’esistenza di una tossicomania ancora irrisolta.

2. XXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato, infatti, non avrebbe tenuto conto degli sviluppi successivi alla concessione della misura alternativa, omettendo di considerare che la modifica del luogo di domicilio coatto e la prosecuzione in forma ambulatoriale del programma riabilitativo erano state sollecitate dalla stessa Comunità terapeutica, con il pieno avallo del Servizio pubblico per le tossicodipendenze, in rapporto ai progressi trattamentali nel frattempo registratisi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. La giurisdizione penitenziaria si caratterizza per il suo costante adattamento ai termini della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata, che appaiono in costante e fisiologica evoluzione, sicché le decisioni assunte dalla magistratura di sorveglianza devono sempre considerarsi “allo stato degli atti” (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, El Hayane, Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773- 01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774-01). Ne deriva anche che, nel momento in cui il Magistrato di sorveglianza è chiamato ad apprezzare le esigenze, prospettate dall’interessato, di modifica delle prescrizioni di una misura alternativa in atto (e, segnatamente, della detenzione domiciliare, a norma dell’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen.), il Magistrato stesso non può mai arrestare la sua valutazione alla situazione esistente al tempo di emissione dell’ordinanza concessiva della misura, ma deve determinarsi alla luce del quadro conoscitivo che si presenta attualmente dinanzi a lui e, ove questo registri un significativo mutamento, deve confrontarsi criticamente con esso.

3. Nella specie, la documentazione allegata al ricorso svela che quel quadro appariva inciso da rilevanti sopravvenienze, perché gli operatori del trattamento avevano dichiarato favorevolmente concluso il percorso residenziale del soggetto in Comunità (iniziato già nel luglio 2022, con la concessione degli arresti domiciliari, e caratterizzato negli ultimi tempi da piena adesione alle regole e da valida e convincente progettualità) e avevano riformulato il programma terapeutico nel senso indicato dall’interessato nella sua istanza. Il giudice a quo, seppure non fosse pedissequamente tenuto a provvedere in conformità, avrebbe dovuto dare atto della nuova situazione e avrebbe dovuto eventualmente esporre le ragioni per le quali il nuovo approccio terapeutico (pur sostenuto dagli esperti dei Servizi sociali) fosse apparso a lui inadeguato, come viceversa non avvenuto.

4. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato, affetto da tale decisiva criticità motivazionale, con rinvio al giudice che l’ha adottato per rinnovata valutazione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di XXXXXXX Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.