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Sentenza — n. 35972/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves criminal jurisdiction conflict by declaring Milan competent over Crotone for fraud against an insurance company.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Tribunals of Crotone and Milan regarding a fraud case. While Crotone initially accepted the case, Milan declined it, arguing that the crime's location is where the insurance company's legal seat is, not where the claim was physically received. The court affirmed that the legal seat of the victim company determines jurisdiction, rendering the local agency's receipt of the false claim irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 28 cod. proc. pen.; Art. 642 cod. pen.: In cases of fraud against an insurance company, territorial jurisdiction is determined by the legal seat of the insurer, not the location where the fraudulent claim was received by a local agent.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict criminal territorial jurisdiction insurance company legal seat fraudulent claim submission procedural code article 28 questioni di giurisdizione foro d'esecuzione assicuratore della responsabilità civile

Disposizioni normative citate

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Art. 28 cod. proc. pen.
Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod.
Art. 642, second comma, cod. pen.
Con sentenza in data 23/01/2023 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, declinava la propria competenza, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Crotone, in ordine al processo a carico di Benito Camissa, imputato del delitto di cui alli art. 642, secondo comma, cod.
art. 28 cod. proc. pen
Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod.
art. 642 cod. pen
Invero, la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018
Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016
E', invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come affermato da Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio e altri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI CROTONE nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; o - e'• lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI L. &-e, • 62— Ay2.r. Q.„.0 n.— \C e- lie. ;;Ac_i2., 1-1,) t/ \ Qt2-

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/01/2023 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, declinava la propria competenza, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Crotone, in ordine al processo a carico di Benito Camissa, imputato del delitto di cui alli art. 642, secondo comma, cod. pen. Rilevava, invero, che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata oggetto di contestazione si radicava nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro era presentata, senza che fosse necessario che essa giungesse a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa, giacché la falsa denuncia, presentata presso la sede territoriale della compagnia assicurativa, era già concretamente offensiva del patrimonio della società; pertanto, trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone (verosimilmente per mero refuso, in quanto, secondo la linea ermeneutica seguita dal suddetto Tribunale, andava trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord).

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, investito conseguentemente del suddetto processo, riteneva, a propria volta, la competenza a giudicare del reato in oggetto del Tribunale di Milano, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della competenza in ragione della sede legale della compagnia assicurativa destinataria della richiesta di indennizzo fraudolento, effettiva titolare del potere dispositivo del diritto e legittimata ad istruire la pratica e a procedere alla liquidazione del sinistro. Rilevava, invero, che nel caso di specie la compagnia era la UCIS S.C.A.R.L., con sede legale in Milano.

Specificava, inoltre, che deve ritenersi irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come del resto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Disponeva, pertanto, la rimessione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, sia il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Simone Perelli, sia l'avv. Cristina Caruso, per la parte civile UCIS S.C.A.R.L., insistono per la risoluzione del conflitto con la declaratoria di competenza del Tribunale di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Tribunale, Rv. 275663: in motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria).

E', invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come affermato da Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio e altri, Rv. 268349 (nella pronuncia si rileva che "diversamente argomentando, l'individuazione del foro risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in base alla scelta da costui effettuata dell'ufficio assicurativo a cui inviare la richiesta o ... del luogo di spedizione della richiesta stessa").

Ne consegue che nel caso in esame, atteso che la sede legale della compagnia assicuratrice UCI S.C.A.R.L. è Milano, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, cui gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in