Cassation Court dismisses appeal against execution incident rejection due to lack of absolute nullity grounds. The court rejects the claim that procedural defects warrant execution incident review. The decision upholds the lower court's ruling based on established legal principles. The appeal is dismissed because the alleged nullities do not meet statutory requirements for execution incidents. The court emphasizes the distinction between execution incidents and rescission of judgment. The ruling clarifies the scope of execution incidents under Italian criminal procedure law. The decision affirms the finality of judgments absent specific statutory grounds. The court notes the appellant had full knowledge of the proceedings. The ruling confirms the lower court's application of existing case law. The decision concludes that the execution incident was properly rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Claudio Greco's appeal against the Pistoia Tribunal's rejection of his execution incident. Greco argued the lower court failed to evaluate the merits of his request for rescission of the final judgment due to alleged procedural nullities. The court ruled that the execution incident was correctly rejected because the alleged defects did not constitute absolute nullities warranting such review under the relevant code provisions. Consequently, the appeal was rejected, and Greco was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: Execution incidents cannot be used to challenge absolute nullities arising from absence proceedings; such defects must be addressed through a request for rescission of the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECO CLAUDIO nato a GAVARDO il 11/07/1986 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~re le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Antonio Balsamo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pistoia, premesso che a) Claudio Greco aveva depositato dinanzi alla Corte di appello di Firenze istanza di rescissione del giudicato o, in subordine, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna dello stesso Tribunale, irrevocabile il 28 dicembre 2023, b) la Corte territoriale respingeva detta istanza con ordinanza avverso la quale veniva proposto ricorso per Cassazione, c) la Seconda sezione penale di questa Corte riqualificava il ricorso come incidente di esecuzione, ha dichiarato inammissibile detto incidente di esecuzione.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Claudio Greco, deducendo violazione degli artt. 25, 111Cost. e 6 Cedu. Ci si duole che, a fronte della riqualificazione del ricorso per cassazione in incidente di esecuzione, il Tribunale di Pistoia, senza valutare in alcun modo i contenuti dell'istanza, si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, rilevando la correttezza del rimedio ex art. 629-bis cod. proc. pen. proposto dal ricorrente. Il Tribunale di Pistoia avrebbe dovuto attenersi al decisum della Suprema Corte e affrontare il merito della questione ovvero trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per una rivalutazione della vicenda. Non avendolo fatto, risulta avere determinato un pregiudizio per il diritto di difesa. Il ricorrente, pertanto, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale di Pistoia fa corretta applicazione del principio fissato da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 — 01, secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Ad avviso delle Sezioni Unite, la considerazione testuale e sistematica dell'attuale contesto normativo indica tuttora uno spazio di autonoma rilevanza e di utilità processuale dell'incidente di esecuzione, volto a contestare la non esecutorietà del titolo, quando si deducano:
a) vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna;
b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.;
c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti dell'imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell'introduzione dell'"assenza" e della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, Guerrazzi, Rv. 274795; Sez. 1, n. 21735 del 22/12/2017, dep. 2018, Domanico; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411;
Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, Sannino, Rv. 266944). Tra le ipotesi che la stessa pronuncia in composizione qualificata afferma potere dare luogo ad incidente di esecuzione non rientra la nullità del decreto che dispone il giudizio lamentata dalla difesa col ricorso poi riqualificato in incidente di esecuzione. Il Giudice dell'esecuzione, pertanto, non poteva che dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione (oltre che irrilevante in sede esecutiva una richiesta di restituzione nel termine subordinata alla rescissione del giudicato) in cui era stato necessariamente riqualificato il ricorso in ragione del suo tenore, vertendo solo sulla mancata formazione del titolo esecutivo per omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio (celebrato in assenza dell'imputato) al difensore di fiducia e invalidità di tutti gli atti processuali successivi, e non sulla sussistenza dei presupposti della rescissione del giudicato.
A fronte, invero, di un'ordinanza della Corte di appello di Firenze che, nel rigettare la richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen., come evidenziato nello stesso ricorso in questa sede proposto, rilevava che l'imputato aveva avuto piena conoscenza del processo, venendogli notificato tramite i carabinieri di Montecatini personalmente, a mani proprie, sia il decreto che disponeva il giudizio in data 5 fe.» bbraio 2020 per l'udienza del 17 marzo 2020, sia il rinvio dell'udienza dal 17 marzo al 16 giugno 2020 per l'emergenza Covid, e, personalmente, tramite raccomandata (sulla cui cartolina risultava apposta la firma del suddetto), il decreto di liquidazione delle spese del perito trascrittore delle intercettazioni emesso dal Tribunale di Pistoia. o 2.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente • al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos