Italian Supreme Court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation timing exceeding five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the revocation of conditional sentences occurred after the five-year period from the original judgments' finality. The court rejected this, clarifying that the law requires the subsequent conviction to occur within five years, not the revocation order itself. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded and the other grounds were deemed specific to different proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 546 c.p.p.: The revocation of a conditional sentence by operation of law requires the subsequent conviction to occur within five years of the original judgment's finality, not the revocation order to be issued within that period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECERE FRANCESCO nato a FOGGIA il 28/12/1993 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette,serrtite le conclusioni del PG i Letta la requisitoria del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, ha disposto la revoca delle sospensioni condizionali delle pene concesse a Francesco Cecere con tre diverse sentenze esecutive.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Cecere. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 163, 167 e 168 cod. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. Lamenta che la revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. è intervenuta oltre il quinquennio dalla definitività delle sentenze di cui ai benefici revocati, quindi oltre il termine entro il quale sarebbe dovuta intervenire. 2.2. Col secondo motivo di impugnazione si rileva violazione degli artt. 127, 178, 179, 420-ter, 601 e 666 cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 stesso codice.
Ci si duole del mancato accoglimento della richiesta di rinvio per consentire la presenza in udienza di tale Elia Cecere, che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice dell'esecuzione, avrebbe chiesto di essere sentito personalmente. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunciano violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per non avere il Giudice dell'esecuzione spiegato quali fossero le ragioni per non accogliere la richiesta di riconoscimento della continuazione tra tutte le sentenze esecutive a carico del ricorrente a partire dalla prima sentenza del 16/11/2011 per finire con quella relativa alla rapina impropria, che risulta avere incardinato la competenza nella autorità giudiziaria di Pesaro.
Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. Invero, l'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, qualora nei termini stabiliti il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti. E', quindi, necessario che la successiva condanna intervenga nel quinquennio dalla definitività della precedente, non che il provvedimento di revoca sia emesso entro detto termine, condizione che non risulta dal disposto normativo né viene affermata a livello giurisprudenziale.
Si veda, a tale riguardo, Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036, secondo cui la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che l'altra condanna, per delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. Come si è verificato, nel caso in esame, rispetto alla condanna irrevocabile in data 7/10/2018 a mesi sette di reclusione per delitti commessi nel 2015, con la successiva condanna irrevocabile 1'8/03/2019 ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 240,00 di multa per delitto anteriormente commesso (nel 2010), nonché rispetto a tale ultima condanna e alla condanna irrevocabile il 28/01/2020 con la successiva condanna irrevocabile il 22/11/2023. 1.2.
Inammissibili sono gli altri due motivi di ricorso in quanto aspecifici, riguardando persona e provvedimento diversi dall'odierno ricorrente e dall'ordinanza in esame. A parte il riferimento ad Elia Cecere, di cui al secondo motivo di ricorso, e all'autorità giudiziaria di Pesaro quale giudice dell'esecuzione competente, di cui al terzo motivo di impugnazione, la formulazione di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento di Cecere per consentirne la presenza in udienza e anche la proposizione di una richiesta di continuazione in sede esecutiva non trovano riscontro in atti (neppure emergendo dalle conclusioni delle parti, di cui al verbale di udienza del 10 aprile 2025), né dal tenore dell'ordinanza impugnata (che appare relativa solo alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena presentata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari).
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci