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Sentenza — n. 35926/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial early release grant, upholding tribunal's assessment of ongoing behavioral violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35926/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Enrico Marras's appeal against a partial grant of early release by the Cagliari supervision tribunal. The tribunal denied the benefit for the fourth semester due to persistent behavioral violations, including missed appointments and lack of volunteer work, which continued until the revocation of his probation. The court held that past crimes do not preclude early release if the specific period in question was spent without further misconduct, and that the revocation of probation does not retroactively negate the value of good conduct during the probationary phase.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 54 Ord. pen.: The Court establishes that prior crimes or violations do not automatically bar early release if the specific semester is free of misconduct, and that the revocation of probation does not retroactively invalidate the positive assessment of conduct during the probationary period.

Parole chiave

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early release supervision probation revocation behavioral violations retroactive effect rehabilitation assessment liberazione condizionale remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett.
Art. 54 Ord. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Roberto Olla, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRAS ENRICO nato a CAGLIARI il 19/02/1986 avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 3 settembre 2025 dal difensore del ricorrente, avv. Roberto Olla.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell’interesse di Enrico Marras avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari, riconoscendo il beneficio di 45 giorni di liberazione anticipata in relazione al periodo dal 29 aprile 2023 al 28 ottobre 2023 (quinto semestre) e rigettandolo in relazione ai seguenti periodi: dal 29 aprile 2021 al 28 ottobre 2021 (primo semestre, periodo di affidamento in prova); dal 28 ottobre 2022 al 29 aprile 2023 (quarto semestre, espiato in parte in affidamento in prova, e in parte in regime di detenzione carceraria). 1.1. Per completezza, va precisato che la liberazione anticipata non era stata riconosciuta dal Magistrato di sorveglianza in relazione al periodo 28 ottobre 2021 al 29 aprile 2022 (secondo semestre, diniego non oggetto di reclamo); dal 29 aprile 2022 al 28 ottobre 2022 (terzo semestre, in corso di affidamento, diniego non oggetto di reclamo).

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Enrico Marras, tramite il difensore di fiducia, avv. Roberto Olla, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza, con riferimento al quarto semestre (dal 28 ottobre 2022 al 29 aprile 2023). In particolare, è stato eccepito che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo avverso il diniego della richiesta di liberazione anticipata in relazione al quarto semestre, ha omesso di considerare la decisiva circostanza che l’ultima trasgressione comportamentale del ricorrente risale al 25 ottobre 2022, ricadente nel semestre scontato interamente in affidamento in prova al servizio sociale e che successivamente a tale trasgressione non ha commesso alcuna violazione; il ricorrente ha, cioè, evidenziato che nel quarto semestre, trascorso parte in affidamento e parte in detenzione carceraria dal 22 aprile 2022, ha tenuto una condotta ineccepibile come risulta dalla stessa ordinanza censurata.

Pertanto, il Tribunale respingendo il reclamo ha disatteso il principio in forza del quale in materia di liberazione anticipata non rilevano i crimini, le violazioni e i comportamenti devianti antecedenti al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata. Il Tribunale ai fini del rigetto, dunque, non avrebbe potuto valorizzare la trasgressione del 25 ottobre 2022. Inoltre, il ricorrente ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione emergente dal testo dell’ordinanza, lì dove il Tribunale ha valutato positivamente il quinto semestre pur in presenza di una violazione considerata non ostativa, mentre ha considerato negativamente il quarto semestre a dispetto dell’assenza di qualsiasi violazione. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento primo semestre (periodo dal 29 aprile 2021 al 28 ottobre 2021), espiato in affidamento in prova al servizio sociale, misura sospesa e poi revocata, rispettivamente, in data 21 novembre 2022 e 15 dicembre 2022 In particolare, il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione lì dove la sentenza, pur ritenendo validamente espiato il periodo di affidamento in prova fino al 31 ottobre 2021, ha escluso che potesse riconoscersi il beneficio, trattandosi di piani di valutazione diversi. Si tratterebbe di una motivazione contraddittoria in quanto il Tribunale da un lato ha dato atto dell’esito positivo dell’affidamento in prova, formulando un giudizio positivo della condotta nella sua globalità tanto da ritenerla adeguata ad espiare integralmente la pena, dall’altro è pervenuto a un giudizio negativo sulla idoneità della medesima condotta ai fini del riconoscimento della liberazione anticipata.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. In data 3 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria in cui ha ribadito i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento, con conseguente annullamento dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il Tribunale di Sorveglianza non ha accolto il reclamo del ricorrente con riferimento al primo semestre (29 aprile 2021 – 28 ottobre 2021) e al quarto semestre (29 ottobre 2022 – 28 aprile 2023). Il provvedimento di diniego si è fondato sulla valutazione delle condotte trasgressive tenute dal ricorrente nel corso del periodo di svolgimento della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali (iniziato il 13 aprile 2021), nel quale ricadono per intero il primo semestre e una parte del quarto semestre, oggetto dell’istanza respinta; in particolare, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente era stato ammonito nel mese di giugno 2021 e nel mese di gennaio 2022, venendo, poi, nuovamente ammonito il 25 ottobre 2022.

L’ordinanza censurata ha, infatti, evidenziato che durante l’esecuzione della misura alternativa il ricorrente aveva disatteso gli appuntamenti presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, non aveva mai avviato l’attività di volontariato come prescritto e ancora aveva assunto atteggiamenti scorretti nei confronti del funzionario del UEPE. Condotte che hanno determinato la revoca della misura alternativa con l’ordinanza del 15 dicembre 2022.

2. Tanto premesso, quanto al diniego relativo al primo semestre (29 aprile 2021 – 28 ottobre 2021), oggetto del secondo motivo di ricorso, con argomentazioni logiche e congrue rispetto alla ratio sottesa agli istituti in questione, il Tribunale ha rilevato come nel caso concreto la revoca della misura dell’affidamento in prova, pur basandosi su violazioni delle prescrizioni, non si è rivelata totalmente fallimentare, tant’è che la pena è stata dichiarata espiata fino al 31 ottobre 2021 e, dunque, con effetto non retroattivo; ciò nondimeno, il Tribunale ha rimarcato come, in ogni caso, le trasgressioni che hanno condotto alla revoca sono state commesse nel periodo in relazione ai quali è stata avanzata la richiesta dei periodi di liberazione anticipata, e, pertanto, significative della mancanza della prova di partecipazione all’opera di rieducazione, di cui all’art. 54 Ord. pen.

Va, infatti, rilevato che la revoca della misura dell’affidamento in prova con effetto ex nunc - conseguente alla valutazione della gravità delle violazioni - non comporta un giudizio positivo della condotta dell’affidato nella sua globalità, tant’è che il comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni determina l’ingresso del condannato nel regime carcerario; di conseguenza, l’efficacia non retroattiva della revoca dell’affidamento non rende di per sé privo di rilievo il disvalore delle medesime condotte, ai fini della valutazione della richiesta di liberazione anticipata.

In conclusione il Tribunale, ha correttamente rilevato l’inesistenza di automatismi intercorrenti tra la pena espiata in affidamento in prova e il riconoscimento del corrispondente periodo di liberazione anticipata, trattandosi di valutazioni che rilevano su piani differenti. 2.1. Quanto al diniego relativo al quarto semestre (28 ottobre 2022 al 29 aprile 2023), oggetto del primo motivo di ricorso, la valutazione di non meritevolezza della liberazione anticipata si è fondata sulla sussistenza di comportamenti trasgressivi come sopra indicati e consistiti nell’ aver disatteso gli appuntamenti presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nel non avere mai avviato l’attività di volontariato come prescritto, per aver assunto atteggiamenti scorretti nei confronti del funzionario del UEPE, inadempimenti mai cessati fino all’adozione del provvedimento di revoca dell’affidamento in prova del 15 dicembre 2022, data successivamente alla quale il ricorrente ha scontato la pena in detenzione carceraria, per essere intervenuta la revoca della misura con effetto ex nunc.

Pertanto, sulla base degli inadempimenti appena evidenziati e mai cessati, fino al momento della revoca della misura, il Tribunale ha ritenuto con motivazione esente da vizi logici, che anche la prima parte di tale semestre trascorsa ancora in affidamento in prova e fino al 15 dicembre 2022 fosse connotata dalle violazioni sopra indicate e quindi ritenute ostative al riconoscimento, per tale semestre, della liberazione anticipata.

3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Grieco Giacomo Rocc