Cassation Court annuls execution order due to functional incompetence after appellate court substantially modified the sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully challenged an execution order issued by the investigating judge in Taranto. The court found the judge functionally incompetent because the appellate court in Lecce had substantially modified the original sentence by recognizing mitigating circumstances and reducing the penalty. Consequently, the appellate court, not the first-instance judge, became the competent authority for execution under Article 665 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.: When an appellate court substantially modifies the sentence by recognizing mitigating circumstances, the functional competence for execution shifts to the appellate court, rendering any order by the first-instance judge void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: MOTOLESE GIUSEPPE nato a TARANTO il 20/04/1989 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Giuseppe Motolese con riguardo ai reati oggetto delle sentenze rispettivamente emesse dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto (irrevocabile dal 27/06/202) e dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica in data 24/09/2020 (irrevocabile dal 19/02/2021), rideterminando la pena complessiva in anni due di reclusione ed euro 350,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e con un unico articolato motivo ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 665, comma 4 cod. proc. pen., perché il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto aveva ritenuto la propria competenza quale giudice dell’esecuzione in quanto giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile, cioè quella in data 23/02/2023, successivamente riformata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 16/02/2024, irrevocabile dall’11/07/2024. Tuttavia la sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 16/02/2024 aveva riformato quella di primo grado operando una riforma sostanziale, in quanto aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e aveva disposto una riduzione della pena. Sicchè il provvedimento era stato emesso da giudice funzionalmente incompetente, come tale irrimediabilmente viziato.
3. Il Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Univocamente la giurisprudenza di legittimità afferma che «la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie, Rv. 240775) e che l’inosservanza delle regole sulla competenza funzionale può, pertanto, essere dedotta mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, Rv. 279525 – 01). Più in particolare con riguardo al caso di specie va ricordato che «la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e, pertanto, determina lo spostamento della competenza "in executivis" in favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 13283 del 20/03/2025, Sarnataro, Rv. 287832 - 01).
Orbene il provvedimento impugnato è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto che aveva ritenuto la propria competenza quale giudice dell’esecuzione in quanto giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile, cioè quella in data 23/02/2023, successivamente riformata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 16/02/2024, irrevocabile dall’11/07/2024. Tuttavia la sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 16/02/2024 aveva operato una riforma sostanziale, in quanto aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e aveva disposto una riduzione della pena.
Ne consegue il difetto di competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento.
3. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso alla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, quale giudice competente per l’esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello