Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming age error did not change sentencing outcome.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed Pierre Calicchio's extraordinary appeal against a prior rejection of his claim regarding an age-related sentencing error. Calicchio argued that the lower court failed to consider he was under twenty-one at the time of the offense, which would have allowed for a suspended sentence, and that the added complaint regarding the suspension was not a new ground. The court ruled that the alleged factual error was not decisive because the original decision to deny the suspension was based on the statutory requirement of a sentence under two years, which was not met regardless of the age calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for factual error is admissible only if the error was decisive, meaning the court would have adopted a different ruling had the error not occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: CALICCHIO PIERRE nato a BENEVENTO il 06/02/1996 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 04/12/2024, depositata l’08/01/2025, la Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da Pierre Calicchio avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 21/06/2024 che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583 cod. pen. e altro alla pena di anni due e mesi tre di reclusione. Per quanto di interesse veniva tra l’altro ritenuta inammissibile la censura in ordine all’omessa risposta nel giudizio di appello alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della penale, formulata all’udienza del 21/06/2024, perché l’entità della pena era comunque ostativa al beneficio e perché nell’atto di appello nessun autonomo motivo di censura era stato formulato e, quando l’appello originario ha avuto ad oggetto altri profili del trattamento sanzionatorio, non ci si può dolere con i motivi aggiunti di una statuizione che doveva essere oggetto di tempestivo gravame perché afferente ad un punto autonomo della decisione.
2. Ha proposto ricorso straordinario il difensore di Pierre Calicchio, denunciando errore percettivo del giudice di legittimità, che non aveva tenuto conto dell’età dell’imputato al momento del fatto (10/01/2015). Essendo nato il 06/02/1992, egli era infraventunenne e quindi avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena fino ad anni due e mesi sei di reclusione. Il ricorrente precisa altresì che il motivo aggiunto sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale non poteva considerarsi nuovo o afferente ad un punto autonomo della decisione, prima non censurato, ma costituiva ulteriore approfondimento del punto numero 2 del ricorso principale, con il quale ci si doleva della manifesta illogicità della motivazione e dell’erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio, e quindi dell’art. 133 cod. pen.
3. Il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché l’errore percettivo non aveva inciso sulla decisione, fondata in realtà sull’inammissibilità del motivo aggiunto. Con memorie del 10/10/2025 il difensore ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre premettere che «in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01). La decisività dell’errore percettivo resta esclusa quando la mancata disamina dell’elemento di fatto dedotto dalla difesa, ma pretermesso o erroneamente percepito dal giudice di legittimità, non produce alcuna refluenza logica sulla struttura e sull'impianto della motivazione, nonché sulle premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 – 01); deve pertanto riscontarsi che l’elemento investito dall’errore percettivo, ove fosse stato valutato, avrebbe cioè condotto la Corte di cassazione ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella adottata e impugnata con ricorso straordinario (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004 – 01).
Di contro «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento» (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01; analogamente Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01).
3. Il provvedimento impugnato ha ritenuto inammissibile la censura di vizio della motivazione in riferimento all’omessa risposta alla richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata nel giudizio di appello, sulla base di due argomenti che, mostrando la manifesta infondatezza della suddetta richiesta di parte, facevano venire meno l’obbligo di rispondere da parte del giudice. Il primo atteneva alla condizione ostativa derivante dalla misura della pena irrogata all’imputato, perché superiore ad anni due di reclusione. Il secondo, assorbente, veniva così formulato:
«in ogni caso, nessuna questione era stata articolata in punto di diniego della sospensione condizionale della pena con i motivi del ricorso principale: quello della concedibilità del detto beneficio costituisce, infatti, un punto autonomo della decisione, sicché, ove l’appello abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (…), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di sospensione condizionale della pena». A sostegno di tale conclusione si faceva richiamo al principio fissato da Sez.
U, n. 4863 del 25/02/1998, Rv. 210259.
4. A fronte di due argomenti utilizzati dal provvedimento, solo il primo è fondato su un errore percettivo, poiché l’ordinanza della Corte di cassazione impugnata con ricorso straordinario non aveva tenuto conto che al momento del fatto (10/01/2015), l’imputato, nato il 06/02/1992, era infraventunenne e quindi avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena fino ad anni due e mesi sei di reclusione. Il secondo ben più articolato e conclusivo argomento non è in alcun modo inciso da tale errore ed è del tutto autonomo rispetto al primo.
L’inammissibilità della proposizione della censura sull’omessa concessione del beneficio con motivo aggiunto e la sua non correlabilità ai motivi proposti con l’appello principale è argomento di esclusiva natura giuridica, che non perde alcuna valenza anche a fronte del rilevato errore percettivo circa l’età dell’imputato. E quando nel ricorso straordinario si deduce che il motivo aggiunto non poteva essere ritenuto inammissibile sulla base delle considerazioni svolte nell’ordinanza della Corte di cassazione in data 04/12/2024, si denuncia un’asserita violazione di legge su un provvedimento non impugnabile con questa censura.
5. Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.