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Sentenza — n. 35625/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for combined drug trafficking sentences due to lack of formal agreement under Art. 188.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order that combined two drug trafficking sentences without a formal agreement. The defendant had previously requested sentence unification under Article 671, but the court erred by applying Article 188 which requires a specific consensual agreement between the parties. The court annulled the order because the judge cannot modify the agreed-upon sentence without a new, explicit pact between the defendant and the prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: When multiple sentences of application of penalty under Article 444 are involved, the execution judge may only combine them upon a formal agreement between the parties, and cannot independently determine a different sentence.

Parole chiave

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sentence continuation patteggiamento agreement execution order annulment drug trafficking crimes procedural agreement commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Giova ricordare, allora, che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che – laddove siano state emesse più sentenze di applicazione della pena ex art.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha riunito in continuazione i reati giudicati mediante due sentenze di applicazione pena ex art. 444 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Non si dispone la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione - come richiesto in requisitoria - atteso che la domanda presentata da Cecchini aveva ad oggetto esclusivamente l’unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando mai adita la strada dell’accordo a norma dell’art.
art. 444 cod. proc. pen
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha riunito in continuazione i reati giudicati mediante due sentenze di applicazione pena ex art. 444 cod.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, deducendo l’omesso ricorso allo strumento processuale dettato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
pen., discostandosi da quello generale previsto per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Non si dispone la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione - come richiesto in requisitoria - atteso che la domanda presentata da Cecchini aveva ad oggetto esclusivamente l’unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando mai adita la strada dell’accordo a norma dell’art.
art. 188 cod. proc. pen
ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, Costanzo
consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente›› (Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, Costanzo, Rv.
Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, Spatola
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RIMINInel procedimento a carico di: CECCHINI ANDREA nato a RIMINI il 29/12/1988 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del GIP del TRIBUNALE di RIMINI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini RITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha riunito in continuazione i reati giudicati mediante due sentenze di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., emesse dal medesimo Ufficio (rispettivamente in data 09/07/2020 e in data 29/11/2021) a carico di Andrea Cecchini ed entrambe inerenti al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (in un caso anche aggravato ai sensi dell’art. 80 T.U. stup.); per l’effetto, la pena complessiva è stata rideterminata nella misura di anni sei di reclusione ed euro 28.000,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, deducendo l’omesso ricorso allo strumento processuale dettato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Si duole il ricorrente, dunque, tanto della mancata formazione del consenso delle parti, quanto dell’illegittimo superamento del limite dei cinque anni di reclusione - soli o congiunti a pena pecuniaria – fissato dalla succitata disposizione normativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, Cecchini è stato imputato – in due distinti processi - per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e, in entrambe le occasioni, ha definito la propria posizione processuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen.; in executivis ha poi domandato – e ottenuto, attraverso l’avversata decisione – l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati oggetto delle due succitate pronunce.

3. Giova ricordare, allora, che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che – laddove siano state emesse più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., nell’ambito di diversi procedimenti a carico della medesima persona - la richiesta al giudice dell'esecuzione, finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tali pronunce, può essere avanzata laddove il condannato e il Pubblico ministero abbiano raggiunto un accordo, in ordine all’entità della pena detentiva e a patto che la stessa non ecceda i limiti fissati dall'art. 444 cod. proc. pen.

Il Giudice, infatti, può ugualmente accogliere la richiesta, solo allorquando reputi ingiustificato il disaccordo del pubblico ministero. La norma, sostanzialmente, ricalca lo schema procedurale disegnato dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., discostandosi da quello generale previsto per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666 cod. proc. pen.; precedono la presentazione dell'istanza al giudice, infatti, tanto la quantificazione della pena finale alla quale si intenda pervenire, mediante l'applicazione dell’istituto della continuazione, quanto l'acquisizione del consenso - ovvero del dissenso – espresso dal Pubblico ministero. 3.1.

Nel caso di specie, la doglianza concernente l’entità della pena computata dal giudice dell’esecuzione, a mezzo dell'ordinanza impugnata, è la palese dimostrazione del mancato ricorso allo schema procedurale sopra delineato: laddove si rispetti il dettato dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., infatti, la misura della pena risulta predeterminata dalle parti. Nel provvedimento impugnato, del resto, vi è anche menzione di un parere favorevole dato dal P.M., ma esso non può che esser stato riferito alla generica richiesta di unificazione, indipendentemente dalla formazione di un qualsiasi accordo (in caso contrario - attenendosi alla logica - non avrebbe avuto alcun senso l’effettuazione del calcolo della pena nel corpo dell’ordinanza, dato che al giudice dell’esecuzione sarebbe stato prospettato un progetto di pena già formato, eventualmente solo da ratificare, o da respingere). 3.2.

Questa Corte – sullo specifico tema - ha peraltro ripetutamente chiarito quanto segue: ‹‹Quando è richiesta l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in riferimento a più sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente›› (Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, Costanzo, Rv. 259892 – 01; nello stesso senso si è espressa anche Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169 – 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Non si dispone la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione - come richiesto in requisitoria - atteso che la domanda presentata da Cecchini aveva ad oggetto esclusivamente l’unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando mai adita la strada dell’accordo a norma dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen