Italian Court rules that private bank property is not public, allowing Judge of Peace jurisdiction over trespass case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a negative conflict of jurisdiction by declaring competence belongs to the Judge of Peace of Rome. The Public Prosecutor argued for Tribunal jurisdiction based on an aggravating circumstance regarding public property, but the Tribunal had previously found the property belonged to a private bank fund. The Court determined the asset was privately owned and lacked public utility, thus excluding the aggravated offense and confirming the Judge of Peace's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 639-bis cod. pen.; Art. 4 d.lgs. n. 274/2000: Property belonging to private entities without public utility does not trigger aggravated jurisdiction for trespass offenses, reserving such cases for the Judge of Peace.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 27.5.2025 da: Giudice Pace di Roma nei confronti di: Tribunale di Roma nel procedimento a carico di: PELOSI Rossana, nata a Roma il 12/11/1958 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 27.5.2025, il Giudice di pace di Roma ha trasmesso alla Corte di cassazione la denuncia di conflitto negativo di competenza, presentata presso la sua cancelleria dal pubblico ministero nel processo a carico di Rosanna Pelosi per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. La denuncia del pubblico ministero premette che, già con ordinanza del 20.7.2022, il Giudice di pace aveva rilevato la propria incompetenza per materia, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, il quale ha poi a sua volta dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la trasmissione degli atti, individuando la competenza del Giudice di pace di Roma. 1.1 Dagli atti, risulta, in particolare, che il Giudice di pace, rilevando che il bene, la cui arbitraria occupazione è contestata all’imputata, fosse a garanzia degli investimenti di una cassa assistenziale e previdenziale e che ciò fosse rilevante sotto il profilo dell'interesse pubblico, aveva affermato la competenza del Tribunale.
Risulta, altresì, che con sentenza del 5.2.2025 il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha successivamente dichiarato la propria incompetenza per materia su eccezione del difensore dell’imputata, che aveva evidenziato la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 639-bis cod. pen., in quanto il bene, che si assume arbitrariamente occupato, è gestito da un ente privato. Il Tribunale ha rilevato che effettivamente il bene occupato appartiene a un ente privato e non ha una destinazione a uso pubblico, nemmeno essendo emerso che vi sia alcun controllo pubblico sul bilancio dell'ente.
Pertanto, ha escluso la ricorrenza nel caso di specie dell’aggravante di cui all'art. 639-bis cod. pen., dal che consegue che il reato residuo di cui all'art. 633 cod. pen. è di competenza del Giudice di pace, al quale il Tribunale di Roma ha trasmesso gli atti, non vertendosi – ha argomentato – in un'ipotesi di riqualificazione derivante da acquisizioni sopravvenute, ma di riqualificazione derivante da un'erronea indicazione dell'aggravante sin dall'esercizio dell'azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto denunciato dal pubblico ministero presso il Giudice di pace di Roma deve essere risolto con la dichiarazione della competenza dello stesso Giudice di pace di Roma. La circostanza aggravante di cui all’art. 639-bis cod. pen., in presenza della quale – ex art. 4, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 – la competenza a procedere per il reato di cui all’art.633 cod. pen. appartiene al tribunale in composizione monocratica, è ravvisabile quando il bene arbitrariamente invaso sia pubblico o destinato ad uso pubblico. Quanto alla prima delle due suddette ipotesi, questa Corte ha già affermato che, ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi "pubblici" – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico (Sez. 7, n. 27249 del 17/5/2022, Falleti, Rv. 283323 – 01;
Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, PM in proc. Vido, Rv. 209146 – 01). Per quello che si comprende dal provvedimento con cui il Giudice di pace ha trasmesso la denuncia ex art. 30 cod. proc. pen. del pubblico ministero, il bene è di proprietà di un istituto bancario, che l’ha rilevato dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri, ed è gestito da un Fondo, nel quale la Cassa ha investito “l’equivalente della proprietà del bene”. Da una consultazione degli atti, risulta, più precisamente, che la querela per l’arbitraria invasione è stata presentata dalla procuratrice della BNP Paribas, in quanto gestore del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo Scoiattolo”, costituito da immobili conferiti dalla Cassa Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commercialisti.
Di conseguenza, il bene non è di proprietà dello Stato o di un ente pubblico, qui dovendosi rilevare, solo per completezza, che nemmeno la Cassa Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commercialisti può considerarsi un ente pubblico, risultando, al contrario, che l’art. 1 d.lgs. n. 509 del 1994 abbia trasformato la suddetta Cassa e diversi altri enti di previdenza e assistenza “in associazioni o in fondazioni” che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario” e che “continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato”.
Quanto, poi, alla destinazione del bene ad uso pubblico, nel provvedimento del Giudice di pace si lascia intendere – per vero, in modo non proprio chiarissimo – che i beni ceduti dalla Cassa alla BNP Paribas siano a garanzia degli investimenti della Cassa stessa. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali ha evidentemente il compito di provvedere in ordine all’assistenza e alla previdenza per i propri iscritti: di conseguenza, non si può ritenere che la sua attività sia idonea a soddisfare un uso di generale interesse.
Peraltro, nel caso di specie, a tutto voler concedere, non sarebbe il terreno o l’immobile in quanto tale ad essere destinato a uso pubblico, ma tutt’al più i proventi derivanti dagli investimenti riguardanti anche quel bene, gestiti da un fondo di investimento di una banca, di guisa che il fatto si colloca al di fuori dell’area di tutela dei “delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose” (Capo I del Titolo XIII del Libro II del codice penale) entro cui è compreso il reato di cui all’art. 633 cod. pen. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, consegue che non possa ritenersi sussistente alcuna delle ipotesi previste dall’art. 639-bis cod. pen., sicché la competenza a procedere appartiene al Giudice di pace di Roma, al quale gli atti devono essere trasmessi per l’ulteriore corso.
P.Q.M Decidendo sul confli