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Sentenza — n. 35169/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for lack of adversarial proceedings on conditional suspension request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order issued by the Bari Tribunal regarding Gaetano Zaccagni's appeal. Zaccagni argued the order was null due to the failure to hold an adversarial hearing for his request for conditional suspension of sentence, which requires a separate proceeding under Article 666 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that while sentence reduction can be handled de plano, additional requests necessitate a formal hearing with both parties present, making the original order void.

Regesto Legislator

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Art. 442 comma 2-bis c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: When a convicted person requests both sentence reduction and conditional suspension, the execution judge must convene an adversarial hearing; failure to do so renders the order void.

Parole chiave

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execution proceedings conditional suspension adversarial hearing nullity of order de plano procedure sospensione di pena piano di esecuzione delle pene adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 442 comma 2-bis c.p.p.
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ridotto, ex art. 442 comma 2 bis cod.
Art. 666 c.p.p.
l’istante aveva richiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il che comportava la necessità, per il Giudice dell’esecuzione, di fissare udienza nel contraddittorio delle parti ex art. 666 cod.
art. 666 cod. proc. pen
l’istante aveva richiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il che comportava la necessità, per il Giudice dell’esecuzione, di fissare udienza nel contraddittorio delle parti ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025
pen.» (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Pmt, Rv.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Zaccagni Gaetano nato a BARI il 31/03/2001 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ridotto, ex art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a Gaetano Zaccagni con sentenza irrevocabile emessa dal medesimo Tribunale il 21/01/2025, nei termini meglio specificati nel provvedimento, respingendo nel contempo la richiesta di sospensione condizionale della pena, a ragione della non positiva prognosi di astensione dal commettere futuri reati. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso Gaetano Zaccagni, a mezzo del difensore, avv.

Egidio Sarno, deducendo, con unico motivo, la nullità dell’ordinanza per violazione di legge, per omessa instaurazione del contraddittorio. Ha errato il Tribunale di Bari nell’adottare l’impugnata ordinanza de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio. Nel caso in esame, infatti, oltre alla richiesta di riduzione di un sesto ex art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. l’istante aveva richiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il che comportava la necessità, per il Giudice dell’esecuzione, di fissare udienza nel contraddittorio delle parti ex art. 666 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 2.È pacifico che nel caso che ci occupa il Giudice dell’esecuzione era stato investito dalla richiesta formulata dal condannato Gaetano Zaccagni volta ad ottenere la riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché il beneficio della sospensione condizionale della pena. Coglie allora nel segno la censura mossa in ricorso che denuncia la nullità dell’impugnato provvedimento per omessa instaurazione del contraddittorio. È infatti già stato affermato da questa Corte il principio, cui occorre dare continuità, per cui «Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si svolge "de plano", con facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l’applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell’esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall’art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Pmt, Rv. 288150 - 01).

Nella fattispecie in esame, il Giudice dell’esecuzione non ha fissato l’udienza in camera di consiglio sull’istanza del condannato, e l’ordinanza emessa all’esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l’omessa citazionedel condannato e l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 3.S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per nuova deliberazione, nel rispetto dell’art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e segg.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per la d